Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Errori del Banco di Prova (ver. 2)

Non sono un frequentatore del sito del Banco di prova perché non devo comperare armi, ma ogni tanto mi chiedono delle informazioni sulla classificazione di armi e devo utilizzarlo. Dire che ogni tanto si rimane perplessi è poco: spesso è molto difficile capire a quale modello di arma si riferisce la scheda e non si riesce a comprendere il perché di certe classificazioni.
Il problema del Banco è probabilmente quello di aver pensato di poter procedere a braccio senza una preventiva valutazione giuridica di ciò che si doveva fare. La classificazione di un'arma è un provvedimento amministrativo che richiede un minimo di motivazione e quindi non basta appiccicare una etichetta, salvo ovviamente i casi evidenti come la classificazione di armi le quali non possono altro essere che comuni.
Prendiamo l'esempio delle armi sportive, di cui si è già parlato sulla Rivista Armi e Tiro: è spesso impossibile capire perché un modello sia civile è un altro modello della stessa arma sia stato dichiarato sportivo; non sono indicate le caratteristiche che consentono di dichiarare un modello sportivo; non si capisce perché lo stesso (apparente) modello fosse sportivo nel vecchio catalogo e sportivo della nuova classificazione, o viceversa, ecc. ecc.
Mi posso sbagliare, ma a me pare che in molti casi basti che una qualsiasi federazione sportiva dichiari che i suoi tiratori possono usare una certa arma, per farla dichiarare sportiva! Ma la legge prevede ben altro: l'arma di modello sportivo deve avere precise caratteristiche che la differenziano dal modello non sportivo perché la qualifica non discende dall'impiego ma solo da queste caratteristiche. Se le ha, PUO' diventare sportiva; se non le ha non potrà mai essere sportiva.
Mi si potrebbe dire che di certe armi esiste solo il modello sportivo. È vero, ma se il Banco non motiva la sua classificazione spiegando quali sono le caratteristiche che rendono il modello sportivo (e, ripeto, non basta davvero che una federazione dica che si può usare nelle sue gare) come fa il cittadino a sapere come avere quell'arma in modello sportivo? A leggere molte delle decisioni del Banco si potrebbe pensare che se una federazione organizza delle gare con armi comuni, queste possono essere classificate come sportive! È possibile che il Banco non si renda conto che così facendo viola i diritti acquisiti di chi già detiene queste armi per difesa e che esso Banco potrebbe essere chiamato anche il giudizio e magari condannato a pagare i danni e spese?
La giusta sequenza logica che il Banco deve seguire quando le viene presentata una domanda di classificazione di un'arma come sportiva è la seguente:
- l'arma ha particolari caratteristiche che la differenzino dai modelli civili? Se la risposta è negativa l'arma non può essere sportiva. Si badi che non può essere una caratteristica utile quella del numero dei colpi nel caricatore perché il caricatore è un accessorio variabile; potrebbe rilevare la capacità del serbatoio fisso.
- una federazione sportiva ne chiede il riconoscimento come arma sportiva?
Se la richiesta esiste si può passare al punto successivo.
- la stessa arma è già stata classificata in passato come arma non sportiva? Se ciò è avvenuto si può cambiare la classificazione dell'arma solo se nessuno degli attuali detentori si oppone; a tal fine il Banco, prima di emettere il provvedimento di classificazione come arma sportiva deve far avvisare i controinteressati, a cura del richiedente, della facoltà di opporsi. In pratica è come dire che non si può cambiare la classificazione di un'arma già fatta in precedenza.

Proprio studiando la nuova legge antiterrorismo ho scoperto un altro grave errore commesso dal Banco, errore che, se non immediatamente corretto, comporterà un rilevantissimo danno economico per migliaia di cacciatori.
La direttiva europea ha previsto la categoria B7 la quale ricomprende le armi semiautomatiche che assomigliano (in altre lingue, che hanno l'apparenza di), ad un'arma automatica ed ora la legge antiterrorismo ne vieta l'uso venatorio.
Il guaio è che il Banco ha capito la norma a "membro di segugio"! Esso infatti ha inserito nella categoria B7 delle armi, come il Garand M1, ad esempio, che è un'arma nata semiautomatica e che poi, in alcuni modelli successivi, venne trasformata per sparare anche a raffica. L'elenco di armi con aspetto di carabina, ma che esistono in versione a raffica, ma che non hanno l'aspetto di un'arma a raffica, è vasto; cito ancora lo HK70. Ma anche un neurone solo comprende che in questi casi non si è di fronte ad un'arma comune che assomiglia ad un'arma automatica, ma si è di fronte ad un'arma automatica che assomiglia a sua madre la quale può essere a ripetizione manuale o semiautomatica e che è comune. Seguendo questa logica a cavolfiore, se qualcuno prendesse un semiatomatico da caccia Benelli e lo trasformasse così da consentire la ripetizione automatica, fermo l'aspetto esterno, tutti i semiautomatici a canna liscia italiani finirebbero nella categoria B7 e non potrebbero più essere utilizzati a caccia!
È di tutta evidenza che la direttiva europea intendeva regolare in modo più severo quelle armi che possono avere un impatto psicologico maggiore di un normale fucile da caccia o di una normale pistola.
Sono le armi che hanno struttura del tutto particolare. La  pistola Beretta 93R spara a raffica ma ciò non vuol dire che la 92 assomigli ad una pistola automatica, per il semplice fatto che solo pochi esperti in Italia vedendosi puntare contro al buio la 93 R potrebbero capire che è un'arma automatica; la 93 R assomiglia ad una pistola qualsiasi e non vale certo l'opposto affermazione che ogni pistola semiautomatica assomiglia ad una 93R. La stessa cosa vale per un Garand o Sks: per il normale cittadino sono dei moschetti e ben pochi sanno quale è la loro meccanica e ben pochi saprebbero riconoscerla anche avendo l'arma in mano.
Invece una pistola IMI Uzi, anche se trasformata per il tiro a colpo singolo, continua ad assomigliare ad una pistola mitragliatrice perché ha una impugnatura anteriore e un castello di forma molto particolare.
Ho sfogliato un trattato sulle pistole mitragliatrici e non sono riuscito a trovarne una che abbia l'apparenza di una tradizionale arma da sparo. Nel campo dei fucili d'assalto la caratteristica più tipica dell'arma automatica è la presenza di un impugnatura oltre al calcio e di un caricatore esterno di grande capacità. Talvolta il caricatore ha funzione di servire da impugnatura e  solo il bocchettone può fare sorgere il dubbio che si tratti di un'arma automatica (pensiamo al mitra Reising mod. 50); ma questi sono esempi di armi prodotte oltre mezzo secolo fa. Se si sfoglia qualunque atlante di fucili d'assalto del dopoguerra non se ne trova uno che possa essere scambiato con un fucile semiautomatico. E quello è l'aspetto tipico dell'arma automatica moderna  a cui un'arma civile da caccia non deve assomigliare. Se per ipotesi un'arma automatica venisse costruita con l'aspetto di un 91, non potrebbe certo far cambiare la classificazione delle 91.
Il casino estremo il Banco lo ha fatto poi con il Simonov SKS che risulta essere contemporaneamente classificato come B4 da caccia (nr. 13_00611), B7 comune ( nr.13_00193 e 13_00194) e  infine come arma sportiva (nr. 13_00194s1)!
Gli esemplari sono identici e differiscono solo per l'Arsenale che li ha prodotti. Deve essere la tipica arma polivalente! E poi dicono che i vini Franciacorta sono leggeri!
Ed altro discorso che dovrà essere affrontato è proprio quello se un modello di arma cambia a secondo della fabbrica che lo ha prodotto. Questo criterio era stato adottato dalla Commissione solo per favorire gli importatori di armi di ordinanza, ma non pare un criterio conforme alla legge 110.
Perciò il Banco di prova, se vuole agire correttamente applicando le leggi come sono state fatte, senza danneggiare i cittadini, dovrebbe stabilire una volta per tutte i criteri che intende seguire, indicare chiaramente il criterio per i casi limiti, indicare quali sono i componenti di un fucile d'assalto da eliminare dal modello civile o civilizzato e poi applicare i criteri in modo uniforme per tutti. Il tutto esposto i provvedimenti chiaramente motivati e comprensibili e con chiara indicazione delle caratteristiche che influiscono sulla classificazione di un'arma. Solo in questo modo si rispettano i principi del diritto amministrativo e si consente al cittadino di impugnare motivatamente una classificazione dell'arma o un'attribuzione sbagliata categoria.
A vedere quel che è successo negli ultimi anni penso che i cittadini avrebbero estremamente bisogno di un decreto antierrorismo!
(15-7-2015)

AGGIUNTA:
Leggo ora (4 agosto 2015) che il Banco di Prova ha sospeso la classificazione delle armi che potrebbero rientrare nella cat. B7 perché non sa come individuarle e il Ministero non fornisce loro i necessari lumi.
Il Banco ha preso un ulteriore abbaglio; che cosa mai c'entra il Ministero? Non c'entra nulla per due motivi: 1) La competenza in materia è del Banco e il Ministero non ci deve mettere il naso; 2) Non vi è da interpretare nessuna norma giuridica, ma solo da leggere e capire una normale frase in lingua italiana!
Dice la direttiva europea che rientrano nella cat. B7 le armi semiautomatiche comuni che assomigliano (in altre lingue, che hanno l'apparenza di), ad un'arma automatica.
La direttiva non fa riferimento alla nozione di modello di arma, non richiede che l'arma assomigli ad uno specifico modello noto, ma solamente che l'arma non assomigli, nella forma, ad un arma automatica tipica, vale a dire ad una pistola o ad un fucile mitragliatore; quindi un'arma che spara a raffica, ma ha l'aspetto di una normale pistola, non fa diventare di cat. B7 tutte le pistole semiautomatiche che le assomigliano.
Se vogliamo fare un esempio concreto di come ragionare,  un'arma assomiglia ad un'arma automatica se il normale cittadino, quando la vede dice: "c…., ma questo è un mitra!" . Se dice semplicemente di aver visto un cacciatore con una carabina, vuol dire che l'arma non assomiglia a un mitra e quindi non rientra in cat. B7.
Non mi chiedete perché la direttiva europea ha posto questa distinzione  solo per le armi semiautomatiche perché è un mistero; se si voleva impedire che un rapinatore spargesse il panico con un finto mitra, che cosa importa se  esso è di legno o spara a colpo singolo?
Ma ritorniamo al Banco ed ai suoi problemi, come fa a non capire una cosa così semplice? Sarebbe come se la legge avesse vietato agli uomini di circolare avendo l'apparenza di una donna, cioè travestiti da donna (o viceversa per non essere omofobi); è ovvio che ciò significa che chiunque tratta con la persona travestita deve essere in grado di capire di che sesso è  prima di essersela portata a letto! Non è davvero importante sapere come si chiama, se è bello o brutto, come si vestina suo nonno.
Non occorre certo una circolare interpretativa del ministero, impossibile a farsi, ma solo applicare regole di buonsenso e di esperienza che in materia di armi dovrebbero avere il Banco e di certo non ha il Ministero. E non è compito del Ministero spiegare la lingua italiana.
Ma se la legge vietasse di circolare cone automobili che assogliano a quelle di Formula 1, forse che la Morizzazione vieterebbe le 500 taroccate o chiederebbe un parere alla Ferrari?
Più o meno è ciò che ha fatto il Banco!
Per cercare di capire che cosa fanno all'estero, mi sono messo in contatto con il Nationales Waffenregister (NWR), ente pubblico tedesco che ha il compito di creare la banca dati nazionale per la tracciabilità delle armi.
Da quanto mi hanno scritto, ho ricavato che in quei paesi in cui le armi da caccia sono già definite dalle norme venatorie non vi è alcuna necessità di fare ricorso ad una strana categoria inventata dalla comunità europea, come la cat. B7; quindi è una categoria che per loro non ha alcuna rilevanza giuridica. Le categorie della direttiva europea servono solo ai fini della Carta Europea perché certi paesi vietano l'introduzione di armi di cat. B, e perciò non vi è alcun motivo di andare a stabilire se un'arma sia B1 o B7.
Secondo il WNR un Garand M1 va in cat. B4.
La conclusione è che non è né possibile capire che cosa si intenda per "armi di cat. B7" in base alle norme di altri paesi comunitari  ai quali basta sapere che un'arma è in cat. B.

 

 


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