Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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CERTIFICATO MEDICO PER LA DETENZIONE. UNA CIRCOLARE DA LEGGERE CON ATTENZIONE (A. Vicari)

Fa seguito al precedente articolo sull'argomento

CERTIFICATO MEDICO PER LA DETENZIONE. UNA CIRCOLARE DA LEGGERE CON ATTENZIONE.
La circolare del 19 aprile 2021 permette di constatare, con soddisfazione, come il Ministero sembra di voler cambiare la propria strategia in tema di contenzioso e relative conseguenze.
Più volte abbiamo stigmatizzato la perseveranza di quest’ultimo nel voler ricorrere fino all’ultimo grado del giudizio amministrativo, anche di fronte a situazioni di fatto e decisioni dei TAR che lasciano poco spazio all’accoglimento dei ricorsi in appello.
Invece, con questa circolare, relativa alla individuazione dei medici militari legittimati a rilasciare la certificazione medica per il nulla-osta all’acquisto e la detenzione di armi, dobbiamo registrare un cambio di passo.
Infatti, il Ministero, preso atto della sentenza del TAR per il Lazio, n. 7832 del 23 giugno 2020, con la quale è stato accolto il ricorso di un medico militare collocato in posizione di ausiliaria e quindi cessato dal servizio permanente effettivo che si era visto negare la potestà di certificazione per la detenzione di armi, ha ritenuto opportuno di non proporre appello. Probabilmente si è dovuto rendere conto che la inequivocabile interpretazione delle norme in materia adottata dal TAR sarebbe stata confermata da una eventuale decisione del Consiglio di Stato.
Il giudice amministrativo ha evidenziato che, relativamente alla individuazione dei medici militari cui è riconosciuta la potestà di certificazione per il nulla-osta all’acquisto e la detenzione, il comma 2 dell’art. 12 del D.L.vo n. 104/2018 non specifica se il medico militare debba essere in servizio permanente effettivo ed in attività di servizio, a differenza di quanto prevede il comma 3, in relazione alle licenze di porto d’armi. Pertanto, condividendo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, lo stesso giudice ha riconosciuto che vi è una innegabile differenza tra le due previsioni dove per le certificazioni necessarie per la sola detenzione di armi si menziona, senza ulteriori specifiche, la condizione di medico militare. Quindi, i medici militari in ausiliaria sono legittimati a rilasciare la certificazione di idoneità, anche se limitatamente all’acquisto e alla detenzione di armi.
Di conseguenza, il Ministero, con la circolare del 19 aprile 2021, annullando la circolare del 12 settembre 2018 (paragrafo 12), in esecuzione del giudicato, ha definitivamente stabilito che ai fini del conseguimento del nulla-osta all’acquisto e alla detenzione di armi, in conformità all’art. 12, comma 2, del d.lgs. 104/2018, sono da considerarsi validi anche i certificati rilasciati dai medici militari in ausiliaria.
Comunque, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che tale potestà di certificazione è stata riconosciuta dal Tar per il Lazio esplicitamente ai medici militari in ausiliaria.
Per il Codice dell’Ordinamento militare (D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66) la categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che, a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età (art. 992), fa domanda per essere iscritto in appositi ruoli dell’ausiliaria. Ove venga accolta l’istanza, il militare permane a disposizione (in congedo art. 880), per il periodo di 5 anni, periodo nel quale può essere richiamato a prestare servizio presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione (statali e territoriali art. 992).
Quindi, sembra di capire che la posizione in ausiliaria sia uno stato giuridico del militare diverso da quello della cosiddetta quiescenza, più correttamente definito congedo assoluto (art. 924), conseguenza della definitiva cessazione del rapporto di impiego, come nel caso del raggiungimento dei limiti di età (artt. 923, 924).
Sorge, dunque, spontanea la domanda se il medico militare, non in ausiliaria, ma in quiescenza, possa rilasciare legittimamente la certificazione in argomento, alla stregua del certificato per la patente di guida per il quale è esplicitamente riconosciuta al medico militare in quiescenza tale potestà (art. 119, D.L.vo n. 285/1992 e succ. mod.).
In merito, nonostante la sentenza del TAR per il Lazio faccia esplicito riferimento alla posizione di stato giuridico del medico ricorrente collocato in posizione di ausiliaria, tuttavia, per l’interpretazione adottata dallo stesso giudice, non ci dovrebbero essere dubbi sulla possibilità che anche il medico militare in quiescenza possa rilasciare la certificazione di idoneità per l’acquisto e la detenzione, siccome l’art. 12, c. 2, del D.L.vo n. 104/2018 prevede che tale certificato possa essere rilasciato da un medico militare, senza ulteriori specificazioni.
Le circolari del Ministero sull’argomento non ci sono di aiuto per chiarire il legittimo dubbio. Infatti, nella circolare del 12 settembre 2018, annullata, al paragrafo 12, si fa riferimento al medico militare in servizio e non in quiescenza, con richiamo alla giurisprudenza relativa ai medici militari in quiescenza (TAR per la Puglia n. 2848/2014). Nella circolare del 28 maggio 2019, nel richiamare il contenzioso davanti al TAR per il Lazio, si fa riferimento prima al medico militare in quiescenza e successivamente al medico militare in ausiliaria. Anche nell’ultima circolare del 19 aprile 2021 vengono usati, alternativamente, i termini in quiescenza e in ausiliaria in quanto non più in servizio, per concludere che sono validi anche i certificati rilasciati dai medici militari in ausiliaria.
A fronte di tale mancata precisazione, non vorremmo che qualche ufficio territoriale rifiutasse i certificati dei medici militari in quiescenza, obbligando così a rivedere un film già visto, dove a pagare il biglietto è sempre il solo cittadino.
Una cosa è certa: dopo più di un decennio, non è più giustificabile il ritardo dei Ministeri interessati nell’emanazione del previsto Regolamento sulla materia (art. 6, c. 2, D.L.vo 26 ott. 2010, n. 204).
In uno Stato di diritto, come il Nostro, ove i termini di legge per il cittadino sono sempre considerati perentori, non si capisce perché per le pubbliche Amministrazioni debbano essere considerati solo ordinatori!......
L’auspicata e programmata riforma della P.A. deve partire dalla cancellazione di questa disparità.
Firenze 28 aprile 2021                                               ANGELO VICARI

 


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