Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
     
 

 

 

CERTIFICATO MEDICO CON LIMITAZIONE TEMPORALE DELL’IDONEITA’.
          UN PASSO AVANTI (Angelo Vicari)

Si veda il seguito della vicenda qui

"Questo ufficio sta avviando le opportune interlocuzioni con l’Avvocatura Generale dello Stato, al fine di coltivare l’appello allo stesso Consiglio di Stato, proponendo anche l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del TAR Lazio."
Con questa promessa il Ministero dell’Interno ha chiuso la circolare del 18 dicembre 2020, con la quale, preso atto della sentenza del TAR per il Lazio n. 12988/2020, ha informato gli uffici territoriali che la circolare del 19 novembre 2019, relativa al divieto di rilascio/rinnovo di licenze di porto d’armi con certificati medici di idoneita’ con limitazioni temporali, non potrà trovare applicazione, essendo stata annullata dal giudice amministrativo.
La promessa e’ stata mantenuta!... Non solo, ma, contrariamente all’immaginario collettivo di una pubblica Amministrazione che, ancor oggi, continua a muoversi a rilento come un bradipo, nonostante la reclamizzata celerità ed efficienza, questa volta il Ministero è stato più che tempestivo, purtroppo non a favore del cittadino.
Infatti, con la recente circolare del 22 gennaio 2021, sono stati resi pubblici gli sviluppi della promessa, evidenziando che l’annullata circolare del 19 novembre 2019 torna ad essere pienamente efficace.
Tale rientro, a pieno titolo, nella caotica, troppo spesso riservata collezione delle disposizioni ministeriali, si deve al preannunciato appello al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR per il Lazio, in particolare alla contestuale istanza di richiesta della misura cautelare finalizzata alla sospensione della esecutorietà della sentenza del TAR.
Il Consiglio di Stato, con decreto n. 109, del 15 gennaio 2021, ha accolto tale istanza cautelare, rimandando la discussione nel merito all’11 febbraio 2021.
L’accoglimento dell’istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza del TAR per il Lazio ha fatto, conseguentemente, risuscitare la circolare del 19 novembre 2019.
Anche questa volta non vogliamo entrare nel merito della questione, ma non ci possiamo esimere dal rappresentare le perplessità dell’uomo della strada.
Leggendo i relativi atti della vicenda, si ha la sensazione di partecipare a quei giochi da tavolo nei quali il giocatore sfortunato cade spesso in ostacoli che lo fanno tornare alla partenza. Siamo sicuri che abbia avuto tale sensazione anche il diretto interessato, che ha perso tempo e denaro per ricorrere al TAR contro il rifiuto di rinnovo della licenza di porto uso caccia, in presenza di certificato medico di idoneita’ limitato nel tempo, il quale, dopo aver festeggiato la vittoria, si vede obbligato a tornare all’inizio del gioco, come tra color che son sospesi.
Purtroppo, sconcerta la tempestività con la quale il Ministero ha ritenuto necessario intervenire, chiedendo al giudice amministrativo di disporre misure cautelari provvisorie, in attesa del giudizio di merito, trattandosi di un caso di estrema gravità ed urgenza (art. 56 c.p.a.).
Ignorantemente, ragionando sempre  con l’intelligenza media dell’uomo della strada, considerata l’attuale situazione, più che critica, in cui versa il nostro Paese, sia dal punto di vista della sanità che da quello economico, a causa della pandemia, riesce difficile comprendere quale estrema gravità ed urgenza vi sia per richiedere di sospendere l’esecutorietà della sentenza del TAR per il Lazio, sentenza che, peraltro, ispirandosi anche alla normativa comunitaria, ha ritenuto di annullare la circolare del 2019, siccome quest’ultima finisce per aggiungere una causa ostativa al titolo di polizia non prevista né dalla legge né dal regolamento.
Certo è che i medici interessati e gli uffici e comandi territoriali dovranno istituire apposite segreterie per seguire le vicende processuali e burocratiche sulla sorte del certificato di idoneità a termine, non dimenticando la telenovela, ancora in pendenza, sui medici autorizzati a rilasciare le certificazioni in materia di armi.
C’è da chiedersi per quali motivi il Ministero non si sia impegnato, con altrettanta tempestività, per predisporre, di concerto con quello della Sanità, il Decreto regolamentare con il quale, ancora, deve essere rivisitata tutta la materia relativa all’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità in materia di autorizzazioni sulle armi, sostituendo quella oramai obsoleta del D.M. del 1998, rivisitazione prevista dal D.L.vo n. 204/2010, richiamata anche dal D.L.vo n. 104/2018.
Con tale regolamento, già da tempo ed una volta per tutte, si sarebbe potuto aggiornare e fare chiarezza sulle interpretazioni contrastanti nella materia, evitando di far perdere tempo al cittadino e allo stesso giudice amministrativo.
Invece, dopo 10 anni di inutile attesa, ci è voluta la presentazione di un disegno di legge (d.d.l. del 2019, a firma dei senatori Crucioli e Ferrara) per far impegnare il Governo alla predisposizione di tale decreto regolamentare. Chiaramente l’impegno non contempla un limite di tempo, per cui se ne riparlerà, a dir bene, tra altri dieci anni.
Non si capisce perché vi sia questo accanimento nei confronti del certificato di idoneità con validità limitata. Già da tempo e da più parti autorevoli si è sostenuta la necessità di far dimostrare l’idoneità psicofisica con intervalli sempre più brevi, anche per ottemperare alle direttive europee.
Ben venga, dunque, un certificato di idoneità che obblighi l’interessato a sottoporsi ad ulteriore controllo in un  tempo inferiore a quello massimo previsto, contemperando, così, le esigenze di tutela della sicurezza pubblica con quelle del cittadino, siccome l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità e adeguatezza (Cons. St. n. 964/2015).
Sembra proprio che  il TAR per il Lazio, accogliendo il ricorso e annullando la circolare del 2019, si sia ispirato a tali parametri, in particolare al principio di proporzionalità, perché, gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta una scelta tra più opzioni, la pubblica Amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’Amministrazione deve realizzare (Cons. St. n. 5454/2018).
Comunque, chi pensava già di recitare il de profundis per l’annullamento della circolare del 2019, dovrà attendere fino all’11 febbraio 2021, data fissata per la discussione nel merito dell’appello.
Però, siamo sicuri che, fin da ora, può dimenticarsi tale preghiera: le circolari sono dure a morire!...........

 

Firenze 25 gennaio 2021                                ANGELO VICARI

Si veda qui il precente scritto sull'argomento.

Ecco il testo della circolare

Circolare 557/PAS/U/000984/10100.A( 1 ) Data: 22/01/2021

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale si è data notizia dell’intervenuto annullamento dell'ratto di indirizzo n
. 557/PAS/U/015884/10.100.A.(l) del 19.11.2019, ad opera della sentenza del TAR Lazio, sez. I ter, n. 12988/2020 del 4.12.2020.
Com’è noto, tale circolare, recependo l'orientamento espresso sul punto dal Consiglio di Stato, chiariva che non potevano considerarsi validi, ai fini del rilascio o del rinnovo dei permessi di porto d’arma, certificati medici attestanti l’idoneità psicofìsica dell’interessato per un periodo inferiore alla durata - stabilita dalla legge - delle medesime licenze.
Avverso la sfavorevole decisione della Corte Territoriale, quest’Amministrazione ha interposto appello.
Si è così instaurato un giudizio di secondo grado che ha conosciuto un primo importante momento di sviluppo nella fase cautelare.
In particolare, il Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato, con il decreto n. 109/2021, emesso il 15 gennaio scorso - qui accluso in copia per un pronto riferimento - dopo una prima delibazione del caso, ha espresso l'avviso che sia da preferirsi la linea interpretativa affermata dallo stesso Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa con il ricordato orientamento giurisprudenziale.
Rilevato, dunque, che la circolare impugnata si uniforma agli insegnamenti recati da tale orientamento, il decreto in parola ha disposto la sospensione dell’efficacia della citata sentenza del giudice di prime cure.
Per l’effetto, la circolare di questo Dipartimento n.
557/PAS/U/015884/10.100.A.(l) del 19.11.2019
torna ad essere pienamente efficace.
Si segnala quanto sopra per opportuna informazione e per le conseguenti valutazioni delle SS.LL., ricordando che le definitive misure in sede cautelare saranno disposte dal Consiglio di Stato all'esito della camera di consiglio dell’11 febbraio p.v.
Si fa riserva, pertanto, di comunicare le determinazioni finali che il giudice di secondo grado riterrà di adottare.

Nota Mori
Quando leggo certi (troppi) provvedimentii in cui il funzionario si compiace di essere riuscito ad imporre le proprie idee, mi viene in mente ciò che diceva ai suoi collaboratori Talleyrand: surtout, pas de zèle;  egli quindi presupponeva che essi operassero bene, ma consigliava di non esagerare. Oggi invece lo zelo lo mettono anche nello sbagliare!
E quindi mi viene in mente il titolo del libro di Giordano Bruno, lo Spaccio de la bestia trionfante; grande filosofo, rovinato dall'incapacità di scrivere in modo da essere compreso da tutti, ma che espresse questa luminosa affermazione sui politici:
Quando aviene che un poltrone o forfante monta ad esser principe o ricco, non è per mia colpa, ma per iniquità di voi altri che, per esser scarsi del lume e splendor vostro, non lo sforfantaste o spoltronaste prima, o non lo spoltronate e sforfantate al presente, o almeno appresso lo vegnate a purgar della forfantesca poltronaria, a fine che un tale non presieda. Non è errore che sia fatto un prencipe, ma che sia fatto prencipe un forfante.

 

 

 


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