search |
Home > Menu 1 > Sottomenu > Armi giocattolo alle guardie giurate |
back |
CONSIGLIO DI STATO
PARERE del Consiglio di Stato 14 - 6- 2006 in merito al
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con richiesta di sospensiva, presentato da ...... avverso la comunicazione del Prefetto di Bari con cui si diffidava dall'uso di giocattoli riproducenti armi da parte di guardie giurate volontarie.
Vista la relazione n. 557/PAS 6108.10173.A9(4) in data 19 ottobre 2005, trasmessa con foglio pari numero in data 26 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli affari della Polizia Amm.va e Sociale, con la quale il suddetto Ministero ha chiesto il parere sul ricorso straordinario in oggetto;
PREMESSO:
1. Il Sig ....... in nome e per conto della associazione ..... per la tutela ecologica, zoofila, alieutica e venatoria faunistico ambientale, propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, per l'annullamento dell'atto del Prefetto di Bari n. 2455/6G/O.P.Bis in data 17 novembre 2003 con cui, in riferimento ad una comunicazione del ricorrente, il Prefetto diffidava la associazione dall'autorizzare l'impiego di giocattoli riproducenti armi, durante il servizio di vigilanza volontaria prestato dalle guardie particolari giurate.
2. Il ricorrente in data 18 ottobre 2002 comunicava al Prefetto di Bari che le guardie giurate volontarie appartenenti alla associazione si sarebbero dotate di anni giocattolo (pistola semiautomatica a salve mod. Glock 17) per tutelarsi da cani randagi, specie nelle ore notturne.
Il ricorrente soggiungeva che, a seguito della legge 21 febbraio 1990 il porto fuori della propria abitazione delle armi giocattolo, anche sprovviste di tappo rosso, non configurava più responsabilità penale.
3. Con atto n. 2455/6G/O.P.I°Bis in data 17 novembre 2003 il Prefetto di Bari diffidava il ricorrente dall'uso delle suddette armi giocattolo, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
4. Avverso tale comunicazione il ricorrente propone l'odierno ricorso straordinario lamentando violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione.
In concreto, il ricorrente afferma che la diffida è inspiegabile in quanto viene preclusa alle guardie giurate volontarie la possibilità di impiego delle armi giocattolo nello svolgimento della loro attività. e che, invece, " i criminali comuni possono portarle".
Inoltre il ricorrente sostiene che il servizio delle guardie particolari giurate è sottoposto alla sorveglianza del Questore e infine che l'atto impugnato non contiene motivazioni a sostegno del provvedimento adottato.
5. L'Amministrazione afferma che la decisione del Prefetto è stata presa nel rispetto del potere discrezionale attribuito allo stesso Prefetto, che può e deve valutare nel massimo rigore ogni circostanza dalla quale possa emergere il fondato sospetto che la sicurezza dei singoli e quella pubblica possano essere esposte a grave rischio.
L'Amministrazione conclude per la reiezione del ricorso.
6. Con parere n. 1090912004 in data 15 dicembre 2004, trasmesso al Ministro dell'interno con foglio n. 10000/04 in data 17 dicembre 2004 del Consiglio di Stato-Segretariato Generale, la Sezione ha espresso parere negativo in merito alla richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso straordinario.
7. ( omissis in quanto tratta di formalità processuali )
8. Nel merito il ricorso è infondato.
9. Occorre sottolineare preliminarmente che il Prefetto rappresenta la massima autorità provinciale a cui risale la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica.
L'ampio potere discrezionale di valutazione delle possibilità di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da eventi ed iniziative non preventivamente concordate con l'Ufficio prefettizio è stato costantemente riconosciuto al Prefetto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel caso in esame la decisione del Prefetto di diffidare il ricorrente dall'uso di armi giocattolo per motivi di ordine e sicurezza pubblica appare pienamente giustificata.
Infatti il porto, il trasporto, la detenzione e l'uso di armi giocattolo, in circostanze che non siano le occasioni ludiche per le quali tali armi giocattolo sono propriamente destinate, possono, ove scambiate per vere armi, ingenerare confusione in malintenzionati, sì da provocare situazioni di grave pericolo per gli interessati e per altre persone, con negativa incidenza sull'ordine e sulla sicurezza pubblica.
Inconferente al riguardo si manifesta il richiamo del ricorrente alla non configurabilità di responsabilità penale a carico di coloro che portino armi giocattolo anche sprovviste di tappo rosso.
Si osserva infatti che l'attività di guardie giurate volontarie, non solo debba svolgersi in condizioni di non contrasto con le norme di carattere generale valide per tutta la popolazione, bensì debba, in più, essere in piena sintonia con le prioritarie esigenze della civile convivenza e con le conseguenti direttive emanate dall'autorità provinciale responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Alla luce delle suddette considerazioni le censure del ricorrente risultano infondate e pertanto il ricorso deve essere respinto.
P.Q. M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto
14 giugno 2006.
NOTA DI COMMENTO
È uno di quei provvedimenti che non so bene se mettere fra la giurisprudenza o fra gli scritti umoristici perché sarebbe tutto da ridere, se non fosse il sintomo di un drammatico modo di pensare del Consiglio di Stato.
Questo, chiamato ad applicare la legge più tipicamente fascista che abbiamo e cioè il T.U. delle Leggi di P.S. dell'anno IV della E.F., pare non essersi accorto ancora che i tempi sono cambiati e che il C.d.S, così come ogni altro giudice, è pagato per difendere i cittadini e per applicare la Costituzione e non per essere il cane da guardia dei burocrati ottusi.
Il C.d.S è quell'organo che pochi anni orsono ha scritto “che l'attività investigativa privata è una attività socialmente pericolosa” da tenere sotto stretto controllo, dimenticandosi che l'attività investigativa è legittimata dal codice di procedura penale, che la Costituzione garantisce il diritto alla informazione, che in altre costituzioni è espressamente garantito il diritto di investigare. Ed è quell'organo che ben di rado condanna lo Stato a pagare le spese al cittadino, anche se questo ha dimostrato di essere stato torteggiato.
Il caso in esame è semplice: una associazione di guardie giurate volontarie, a cui era stato rifiutato dal prefetto della provincia di Bari la licenza di porto d'armi (è noto che la provincia di Bari, grazia all'opera indefessa del prefetto, è un paradiso ove la criminalità fa solo opere di bene), ha comunicato che le guardie sarebbero andate in giro con armi giocattolo, almeno per potersi difendere dai cani randagi. Ebbene il prefetto, investito di così grave problema, messo in allarme da una iniziativa che poteva compromettere il beato ordine pubblico che aveva creato in modo così indefesso, ha prontamente reagito con una ordinanza con cui vietava alle guardie il porto di giocattoli in servizio.
L'associazione ha fatto ricorso al Capo dello Stato il quale ha chiesto il prescritto parere-decisione al C.d.S. a sezioni unite; e quello sopra riportato è stato il luminoso responso.
Espone infatti l'Alto Consesso:
- che le armi giocattolo sono destinate ad essere usate solo in occasioni ludiche ; vale a dire che il C.d.S. non sa neppure di che cosa sta parlando. Le armi giocattolo non sono fatte per giocarci (ad esempio per far finta di giocare alla roulette russa!), ma sono create e vendute proprio come armi da difesa, innocue, ma utili per distogliere animali e uomini da aggressioni. E, in mancanza di meglio, poter almeno sparare 5 o 6 colpi è il modo migliore per chiedere aiuto, per guadagnare tempo per poter scappare, per far desistere un aggressore non proprio assatanato.
- che l'aggressore potrebbe pensare che la sua vittima ha un'arma vera e quindi incattivirsi e diventare ancora più pericoloso per la vittima; pensiero in parte giusto, ma il C.d.S. dimentica che il Prefetto non ha il compito di tutelare la sicurezza del singolo, ad esempio impedendogli di salire sulle sedie in casa o di andare a fare le scalate in montagna, ma ha il compito di tutelare la sicurezza collettiva e perciò il ragionamento del C.d.S. è una amena invenzione che ignora il principio fondamentale di libertà secondo cui il singolo può fare qualunque cosa che non sia pericolosa per gli altri.
- che il fatto di far incattivire i malviventi è cosa che pregiudica gravemente la sicurezza pubblica. E questo è il vertice della filosofia che esprime il C.d.S. nelle sue decisioni: guai a dare troppi mezzi alla polizia, guai ad espellere gli extracomunitari delinquenti, guai a consentire ai cittadini di difendersi; è cosa pericolosissima perché tutti i criminali potrebbero incavolarsi e rovinare “l'indefesso lavoro” del prefetto. La vittima ha il dovere di fare la vittima e non deve permettersi di rovinare le statistiche dei prefetti!
- che l'opera delle guardie giurate deve essere in piena sintonia con le prioritarie esigenze della civile convivenza . Come dire che le guardie hanno il dovere di affrontare persone violente chiedendo scusa se si permettono di fare i controlli previsti dalla legge e in modo di non turbare minimamente l'animo dei violenti; e non appena vedono che il violento inizia a scocciarsi devono lasciar perdere, perché ciò richiede la civile convivenza (cioè l'educazione) che per il C.d.S. è evidentemente un valore molto più alto della legge e del rispetto dovuto a chi la applica. Ma come si permettono queste maleducate di guardie di creare situazioni di ansia nei bracconieri armati del loro bravo fucile, mentre esse vanno a giocare nei boschi con giocattoli? Ma vadano a giocarci negli asili, perché è lì che si usano i giocattoli!
E' chiaro poi che il divieto per le pistole giocattolo potrebbe estendersi ad altri oggetti. Una guardia con scarponi chiodati rispetta la civile convivenza? E se poi desse un calcio in culo al bracconiere? E una croce al collo non potrebbe alludere ad una minaccia di morte? E un bastone antivipera non potrebbe essere scambiato dai bracconieri per un manganello?
Penoso! Semplicemente penoso!
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |