search |
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
Il rapporto fra arma antica e replica è stato gestito male perché, da un lato, si dice che tutte le armi ad avancarica sono antiche e poi si scrive che esistono delle riproduzioni di armi antiche che sono repliche da catalogare come armi comuni moderne!
La liberalizzazione delle avancarica monocolpo del 2000 ha risolto in parte il problema, ma ora ci si ritrova comunque con questa astrusa situazione:
- una carabina del 1860 identica all’originale, ma costruita nel 1970, è arma antica
- la stessa carabina costruita dopo l’ottobre 1979 è una replica moderna perché solo da tale data esiste la nozione ufficiale di replica.
Con il DM 14 aprile 1982 veniva pubblicato il famoso regolamento il quale, come c’era da aspettarsi, ha solo confuso le idee.
Comunque anch’esso conferma indirettamente che si deve fare riferimento solo al modello; lo dice espressamente per le armi da guerra rare o artistiche (art. 2) e lo richiama all’art. 4 per dire che le armi antiche prodotte dopo il 1920 su modello precedente, devono essere immatricolate (norma insulsa: se un’arma di questo genere non ha matricola fin dall’origine, vuol dire che è anteriore al 1920!). Poi all’art. 6, chissà come, ritorna fuori l’affermazione che le armi antiche devono essere “fabbricate” prima del 1890. Si vede che al regolamento hanno lavorato in due che non si parlavano fra di loro! Ma, lo ripeto, un regolamento non può stabilire cose diverse dalla legge.
Purtroppo il regolamento non ha detto nulla sulle armi bianche, non ha spiegato quando un’arma moderna rientra fra armi rare o artistiche, non ha detto chiaramente che un’arma vecchia non ha necessariamente valore di bene culturale, non ha chiarito quali sono le facoltà del collezionista di armi antiche, ecc. ecc.
Solo con l’art. 5 della legge 21 febbraio 1990 il parlamento si arrischiava a stabilire che sono libere le armi (bianche) antiche inidonee ad offendere per difetto ineliminabile della punta o del taglio. Per mia esperienza ritengo che per rendere impossibile che la lama di una baionetta venga riaffilata o riappuntita con una mola a smeriglio, sia necessario eliminare la lama! Ma una baionetta senza lama è ancora una baionetta?
NOTA
Ed ecco la delibera della Commissione:
CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO PUNTO E5/6 dell 'o.d.g.
All. 33-34
Pag. 38 - segue verbale seduta n. 60 - All. 33-34
TITOLO DELL'AFFARE:
Ditta "THE FOUR COMPANY S.p.A." di Villa Carcina (BS)
Richieste di catalogazione della carabina a ripetizione semplice (ordinaria) Mauser mod. 1886, cal. 8 x 57 I (canna mm. 450) - pratica n. 50.4496 e d e 1 fucile a ripetizione semplice (ordinaria) Mauser Gewehr mod. 1888 cal. 8 x 57, canna mm. 740 - pratica n. 50 4497. RELATORE: Col, Alberto ACRI
ESPOSIZIONE :
Il relatore riferisce che sii tratta di modelli di armi antiche, fabbricate prima del 1890, perciò non soggette a catalogazione.
Si apre un ampio dibattito al quale intervengono; il Dr. Ferrante, l'Ing. Mininni, il Dr. Di Carpegna, il Magg. Susini, il Presidente.
Il dr. Ferrante ricorda che nella legge 110 non è previsto l’'esonero da catalogazione per dette armi e che pertanto, converrebbe attendere la pubblicazione del regolamento previsto dall’art. 10 della legge 110 e così procedere sulla base di principi previsti da una normativa vigente.
Prende le parola l'Ing. Mininni, il quale ritiene che "costruzione" si identifichi con "concezione" ; se ad esempio l'arma è stata brevettata anteriormente al 1890, anche se è state prodotta dopo, purché senza alcuna modifica, rimane antica.
Interviene il Dr. Di Carpegna. Nel. caso in questione, egli afferma, se è stata chiesta la catalogazione di un'arma anteriore al 1890, essa non può rientrare nella legge 110, per cui le domanda è inammissibile.
L'ing . Mininni cita il 7° comma dell'art. 10, per rafforzare la tesi della non catalogazione,
Il Magg.. Susini richiama l'attenzione sul fatto che, ad esempio, la Colt 1873 è sempre stata prodotta fino ai nostri giorni e pertanto non potrebbe essere definita replica. Si chiarisce però che nel caso in questione i modelli costruiti recentemente non sono identici ai modelli originari (es. materiali e tecniche dì costruzione).
Il Presidente pone l'accento sul fatto che l'arma non deve essere in seguito modificata, pur se costruita nello stesso modello.
Per quando sopra, si propone di definire il principio appresso citato e dì acquisirlo agli atti della Commissione;
L’arma per essere considerata antica e quindi esclusa dalla catalogazione deve essere concepita anteriormente al 1890 e, se anche costruita successivamente, non deve presentare alcuna modifica rispetto al modello originario ai materiali e alle tecniche di costruzione,
Il Dr. Di Carpegna fa rilevare che l'obbligo di catalogazione anche per le armi antiche, oltre a comportare una notevole mole di lavoro, produrrebbe danni irreparabili alle stesse armi, in sede di punzonatura del numero di Catalogo presso il Banco Nazionale d i Prova.
Il Dr. Ferrante insiste nella sua richiesta, ricordando l'opportunità che la qualificazione di arma come "antica" deve essere dimostrata con documenti dall'interessato e non "dichiarata" dalla Commissione.
Il Presidente della Commissione, formula il principio secondo cui le armi antiche, ai fini dell'importazione, non sono soggette a catalogazione.
Così rimane stabilito.
(29-10-2011)
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |