Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Interrogazione dell' On. Angelo Alessadri (Lega Nord) - Armi agli extracomunitari

ON. ANGELO ALESSANDRI (Lega Nord)  
 Al Ministro dell'interno. - Per sapere quanto segue.
Premesso che:
- sono giunte all'interrogante alcune segnalazioni relative a determinate questure, in particolare del Nord del Paese, che concederebbero licenze in materia di armi, in particolare licenze di porto armi per tiro a volo e per caccia, in favore di cittadini extracomunitari regolarmente immigrati in Italia, soprattutto a quelli di provenienza mediorientale;
- al riguardo si fa presente che il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non prevedono il rilascio di licenze di pubblica sicurezza, in particolare quelle in materia di armi, a cittadini stranieri, tranne che per i richiedenti appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, per i quali l'articolo 61 del predetto regolamento d'esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940 e, successive modificazioni, dispone che per tali cittadini la licenza per il porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui egli ha la sua residenza, o il domicilio;
- le uniche eccezioni a tali limitazioni sono disposte, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro dell'interno o, su sua delega, al prefetto della provincia di confine, la possibilità di autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa. Ma tale autorizzazione deve essere limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate e purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità. Inoltre, la predetta autorizzazione può essere rilasciata anche agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle forze di polizia dello Stato. Ad ogni modo, i soggetti in tal senso autorizzati, possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa;
- appare all'interrogante giustamente prudenziale e condivisibile non rilasciare licenze a cittadini extracomunitari immigrati in Italia che possiedono valori, usi e sensibilità differenti da quelle delle popolazioni interne, soprattutto quando essi provengono da culture che attribuiscono una diversa considerazione alla famiglia ed alla donna e presso cui condotte criminose considerate gravissime nel mondo occidentale, come il maltrattamento del coniuge, per essi non hanno addirittura la natura di reato:
- se sia a conoscenza di casi di rilascio di licenze di pubblica sicurezza, segnatamente in materia di armi, in favore di extracomunitari regolarmente immigrati in Italia e se più in generale abbia fornito specifiche disposizioni alle questure in merito ai procedimenti di valutazione dei richiedenti;
- in caso fossero riscontrati rilasci di licenze ad immigrati extracomunitari, soprattutto nei tempi recenti, quali siano stati gli accertamenti effettuati nei confronti dei richiedenti e se tali accertamenti siano stati estesi anche ai Paesi di relativa provenienza ed ove fossero stati riscontrati pareri favorevoli dalle autorità di tali Paesi, segnatamente quelli mediorientali asiatici o africani formalmente aderenti alla struttura dell'Interpol, tali assensi siano da valutarsi allo stesso modo di quelli forniti dai paritetici organi di polizia degli Stati occidentali;
- se risulti che negli ultimi tempi si stia procedendo in maniera generalizzata, da parte di determinate prefetture, al diniego del rinnovo delle licenze di porto d'arma, anche quando non ricorrono i casi di cui agli articoli 11 e 43 del regio decreto n. 773 del 1931.
(3-01726)

NOTA
Pubblico questa intereressante interrogazione dell'on. Alessandri poiché essa mette il dito su di una delle piaghe del Ministero dell'Interno il quale, per impressione diffusa, pare proprio che remi contro la politica del Governo in materia di armi. Il Governo pensa di semplificare la normativa sulle armi e i funzionari del Ministero pensano solo a complicarla; i cittadini si preccupano per il problema della delinquenza straniera e i funzionari del Ministero e delle Questure si preoccupano di disarmare i cittadini e di rendere la vita difficile a chi ha armi. Non sarebbe ma che "chi di dovere" facesse un pensierino su questa situazione.

(21-7-2011)

 

 


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