Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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TRASFERIMENTO DI ARMI. OBBLIGHI. LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA - Angelo Vicari

L’applicazione pratica di quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., cioè l’obbligo di ripresentare nuova denuncia di detenzione di armi e munizioni per il trasferimento da una località all’altra dello Stato, è stata oggetto di opposte interpretazioni da parte della dottrina e della stessa giurisprudenza. Infatti, si sono contrapposte due tesi: quella che non riteneva obbligatoria la ridenuncia quando dovesse essere ripresentata allo stesso Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri che avevano ricevuto la prima denuncia e quella che, al contrario, considerava sempre obbligatoria tale incombenza, siccome le Forze di polizia devono essere sempre messe in grado di conoscere ove si trovano le armi detenute da privati.
Tali tesi contrapposte sono rimaste per lungo tempo tali, senza trovare adeguate risposte dalla giurisprudenza, anch’essa rimasta divisa da interpretazioni estensive e restrittive dell’art. 58.
La problematica in questione è stata risolta con il D.L.vo 204 del 26 ottobre 2010, relativo all’applicazione della Direttiva europea 2008/51/CE del 21 maggio 2008 sul controllo dell’acquisizione e detenzione di armi. Infatti, l’art.3, comma 1, lett. e) del D.L.vo ha integrato l’art. 38 del T.U.L.P.S. con la disposizione che la denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
L’uso della formula in luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia, più esplicita rispetto a quella usata nell’art. 58 del Reg., cioè da una località all’altra dello Stato, ha messo fine alla suddetta diatriba, facendo implicitamente dedurre che la ridenuncia per trasferimento debba essere sempre ripresentata anche se diretta agli stessi Uffici e Comandi già destinatari della prima denuncia (con la sola eccezione, giustamente evidenziata da Mori nel suo Codice, dello movimentazione in altro appartamento, ma all’interno dello stesso condominio, con lo stesso numero civico). Tale interpretazione è stata avallata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con più sentenze (Cass. n. 49969/2015, n. 27985/2016, n. 50442/2017, n. 10197/2017), ha stabilito che la citata differenza terminologica sembra diretta a confermare l’indicazione, ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avviene nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di Pubblica Sicurezza dove era stata presentata quella iniziale ( Cass. n. 10197/2017).
Ma, se il D.L.vo 204/2010 ha risolto la suddetta problematica, nel contempo ne ha generata una seconda, cioè quella della individuazione della sanzione da applicare nell’ipotesi dell’inosservanza di tale obbligo. Tale incertezza è scaturita dalla incomprensibile scelta di inserire l’obbligo di ridenuncia per trasferimento nell’art. 38 del T.U.L.P.S., anziché modificare con la nuova, più precisa terminologia, l’art. 58 del Reg., che già prevedeva tale obbligo.
Purtroppo, non si è tenuto conto delle conseguenze pratiche negative di tale scelta, in particolare per quanto riguarda la sanzione da applicare in caso di inottemperanza. In merito è opportuno ricordare che la Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite del 24 marzo 1984, stabilì che per il reato di omissione di denuncia per trasferimento di armi e munizioni si deve applicare la sanzione prevista dall’art. 221 del T.U.L.P.S. e non quella ben più grave di cui alla legge 497/1974 (detenzione illegale di armi), siccome le condotte di chi omette del tutto la denuncia e di chi omette di ripetere la denuncia di trasferimento non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda, dovendosi applicare, quindi, una sanzione meno grave (in precedenza era stata sollevata anche la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione agli articoli 38 del T.U.L.P.S. e 58 del relativo Regolamento di attuazione, in riferimento all’art. 3 della Costituzione; questione ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 19 ottobre 1982).
E’ da ritenere che tale previsione sanzionatoria abbia subito modifiche con il D.L.vo 204/2010 a seguito dell’inserimento dell’obbligo di denunciare il trasferimento nell’art. 38 del T.U.L.P.S., anziché aggiornare l’art. 58 del Reg., con la conseguenza che l’omissione non può più essere sanzionata dall’art. 221 del T.U.L.P.S., relativo alle violazioni del Regolamento, ma da quella, leggermente più grave, prevista dall’art. 17 per le violazioni delle disposizioni del T.U.. Infatti, la Corte di Cassazione, con la giurisprudenza sopra richiamata, oramai consolidata, ha stabilito che, dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 204/2010 (1 luglio 2011), il quadro normativo riguardante la ripetizione della denuncia della detenzione dell’arma in caso di suo trasferimento è mutato (Cass. n. 10197/2017).
Dopo la modifica/integrazione dell’art. 38 del T.U.L.P.S. pare indubbio che la violazione al predetto obbligo di ridenuncia non possa più ritenersi sanzionato ai sensi dell’art. 221 del T.U.L.P.S., ma è da ritenere che la nuova norma, mancando di una specifica sanzione, sia sanzionata ai sensi dell’art. 17, comma 1, del T.U.L.P.S. (Cass. n. 10197/2017). Rimane il legittimo dubbio se tale sanzione debba essere applicata anche alla omessa ripetizione di denuncia per trasferimento di munizioni e materie esplodenti , contemplata nell’art. 58, ma non riportata nel nuovo art. 38, nel quale ci si limita a stabilire tale obbligo solo per le armi. Si ritiene che anche questo dubbio possa considerarsi implicitamente risolto dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, con la quale è stato stabilito che l’art. 58 del Regolamento, seppur dopo la modifica dell’art. 38 del T.U., non è da considerarsi abrogato, siccome a tale norma , pur non abrogata, si è sovrapposta la previsione introdotta dall’art. 3 del D.L.vo 204 del 2010 (Cass. n.10197/2017).
Tale mancata abrogazione autorizza a ritenere che l’obbligo di ridenuncia per trasferimento di munizioni e materie esplodenti continui ad essere contemplato dall’art. 58 del Regolamento e, di conseguenza, la relativa omissione continui ad essere sanzionata dall’art. 221 del T.U.L.P.S..
Non possiamo terminare questo breve commento senza evidenziare quanto previsto dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 10197/2017 (si richiama anche Cass. n. 50442/2017) relativamente al rispetto del termine di 72 ore. Tale termine deve essere osservato solo per la denuncia iniziale dell’acquisizione materiale di disponibilità di un’arma, ma non per la ridenuncia in caso di trasferimento. Infatti, la detenzione illegale di armi, di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, così determinando la scomparsa dell’arma o impedendone la comparsa rispetto all’Autorità di Pubblica Sicurezza che ne ignorano l’esistenza. Al contrario la mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, non determina questa situazione: le Autorità di P.S. conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta, situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile interpellando il detentore. Pertanto, è stato stabilito che per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito di trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore, considerato anche che non è possibile individuare il momento di acquisizione della materiale disponibilità dell’arma stessa, che è già avvenuta.

Firenze 18 maggio 2018

 


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