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L’applicazione pratica di quanto disposto dall’art. 58
del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., cioè l’obbligo di
ripresentare nuova denuncia di detenzione di armi e munizioni per il
trasferimento da una località all’altra dello Stato, è stata oggetto di
opposte interpretazioni da parte della dottrina e della stessa
giurisprudenza.
Infatti, si sono contrapposte due tesi: quella che non riteneva
obbligatoria la ridenuncia quando dovesse essere ripresentata allo
stesso Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri che avevano
ricevuto la prima denuncia e quella che, al contrario, considerava
sempre obbligatoria tale incombenza, siccome le Forze di polizia devono
essere sempre messe in grado di conoscere ove si trovano le armi
detenute da privati.
Tali tesi contrapposte sono rimaste per lungo tempo tali, senza trovare
adeguate risposte dalla giurisprudenza, anch’essa rimasta divisa da
interpretazioni estensive e restrittive dell’art. 58.
La problematica in questione è stata risolta con il D.L.vo 204 del 26
ottobre 2010, relativo all’applicazione della Direttiva europea
2008/51/CE del 21 maggio 2008 sul controllo dell’acquisizione e
detenzione di armi.
Infatti, l’art.3, comma 1, lett. e) del D.L.vo ha integrato l’art. 38
del T.U.L.P.S. con la disposizione che la denuncia di detenzione deve
essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in
un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
L’uso della formula in luogo diverso da quello indicato nella
precedente denuncia, più esplicita rispetto a quella usata nell’art. 58
del Reg., cioè da una località all’altra dello Stato, ha messo fine
alla suddetta diatriba, facendo implicitamente dedurre che la
ridenuncia per trasferimento debba essere sempre ripresentata anche se
diretta agli stessi Uffici e Comandi già destinatari della prima
denuncia (con la sola eccezione, giustamente evidenziata da Mori nel
suo Codice, dello movimentazione in altro appartamento, ma all’interno
dello stesso condominio, con lo stesso numero civico). Tale
interpretazione è stata avallata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, con più sentenze (Cass. n. 49969/2015, n. 27985/2016,
n. 50442/2017, n. 10197/2017), ha stabilito che la citata differenza
terminologica sembra diretta a confermare l’indicazione, ampiamente
consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’obbligo
di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avviene
nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del
medesimo ufficio locale di Pubblica Sicurezza dove era stata presentata
quella iniziale ( Cass. n. 10197/2017).
Ma, se il D.L.vo 204/2010 ha risolto la suddetta problematica, nel
contempo ne ha generata una seconda, cioè quella della individuazione
della sanzione da applicare nell’ipotesi dell’inosservanza di tale
obbligo.
Tale incertezza è scaturita dalla incomprensibile scelta di inserire
l’obbligo di ridenuncia per trasferimento nell’art. 38 del T.U.L.P.S.,
anziché modificare con la nuova, più precisa terminologia, l’art. 58
del Reg., che già prevedeva tale obbligo.
Purtroppo, non si è tenuto conto delle conseguenze pratiche negative di
tale scelta, in particolare per quanto riguarda la sanzione da
applicare in caso di inottemperanza.
In merito è opportuno ricordare che la Cassazione, con sentenza delle
Sezioni Unite del 24 marzo 1984, stabilì che per il reato di omissione
di denuncia per trasferimento di armi e munizioni si deve applicare la
sanzione prevista dall’art. 221 del T.U.L.P.S. e non quella ben più
grave di cui alla legge 497/1974 (detenzione illegale di armi), siccome
le condotte di chi omette del tutto la denuncia e di chi omette di
ripetere la denuncia di trasferimento non sono identiche sul piano del
disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda, dovendosi
applicare, quindi, una sanzione meno grave (in precedenza era stata
sollevata anche la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione agli
articoli 38 del T.U.L.P.S. e 58 del relativo Regolamento di attuazione,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione; questione ritenuta
inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 19
ottobre 1982).
E’ da ritenere che tale previsione sanzionatoria abbia
subito modifiche con il D.L.vo 204/2010 a seguito dell’inserimento
dell’obbligo di denunciare il trasferimento nell’art. 38 del
T.U.L.P.S., anziché aggiornare l’art. 58 del Reg., con la conseguenza
che l’omissione non può più essere sanzionata dall’art. 221 del
T.U.L.P.S., relativo alle violazioni del Regolamento, ma da quella,
leggermente più grave, prevista dall’art. 17 per le violazioni delle
disposizioni del T.U..
Infatti, la Corte di Cassazione, con la giurisprudenza sopra
richiamata, oramai consolidata, ha stabilito che, dopo l’entrata in
vigore del D.L.vo 204/2010 (1 luglio 2011), il quadro normativo
riguardante la ripetizione della denuncia della detenzione dell’arma in
caso di suo trasferimento è mutato (Cass. n. 10197/2017).
Dopo la
modifica/integrazione dell’art. 38 del T.U.L.P.S. pare indubbio che la
violazione al predetto obbligo di ridenuncia non possa più ritenersi
sanzionato ai sensi dell’art. 221 del T.U.L.P.S., ma è da ritenere che
la nuova norma, mancando di una specifica sanzione, sia sanzionata ai
sensi dell’art. 17, comma 1, del T.U.L.P.S. (Cass. n. 10197/2017).
Rimane il legittimo dubbio se tale sanzione debba essere applicata
anche alla omessa ripetizione di denuncia per trasferimento di
munizioni e materie esplodenti , contemplata nell’art. 58, ma non
riportata nel nuovo art. 38, nel quale ci si limita a stabilire tale
obbligo solo per le armi.
Si ritiene che anche questo dubbio possa considerarsi implicitamente
risolto dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, con la quale è
stato stabilito che l’art. 58 del Regolamento, seppur dopo la modifica
dell’art. 38 del T.U., non è da considerarsi abrogato, siccome a tale
norma , pur non abrogata, si è sovrapposta la previsione introdotta
dall’art. 3 del D.L.vo 204 del 2010 (Cass. n.10197/2017).
Tale mancata abrogazione autorizza a ritenere che l’obbligo di
ridenuncia per trasferimento di munizioni e materie esplodenti continui
ad essere contemplato dall’art. 58 del Regolamento e, di conseguenza,
la relativa omissione continui ad essere sanzionata dall’art. 221 del
T.U.L.P.S..
Non possiamo terminare questo breve commento senza evidenziare quanto
previsto dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 10197/2017 (si
richiama anche Cass. n. 50442/2017) relativamente al rispetto del
termine di 72 ore. Tale termine deve essere osservato solo per la
denuncia iniziale dell’acquisizione materiale di disponibilità di
un’arma, ma non per la ridenuncia in caso di trasferimento.
Infatti, la detenzione illegale di armi, di cui agli artt. 2 e 7 legge
895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità
che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione,
così determinando la scomparsa dell’arma o impedendone la comparsa
rispetto all’Autorità di Pubblica Sicurezza che ne ignorano
l’esistenza. Al contrario la mancata ripetizione della denuncia dopo il
trasferimento dell’arma, non determina questa situazione: le Autorità
di P.S. conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la
detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove
l’arma è detenuta, situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la
sicurezza pubblica, ma rimediabile interpellando il detentore.
Pertanto, è stato stabilito che per la ripetizione della denuncia di
detenzione di arma a seguito di trasferimento in un luogo diverso, non
si applica il termine di 72 ore, considerato anche che non è possibile
individuare il momento di acquisizione della materiale disponibilità
dell’arma stessa, che è già avvenuta.
Firenze 18 maggio 2018
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