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Rif. N. 11/2013/Area1 bis del 7-6-2013 (inviata 25/09/2013)
ALLA PREFETTURA DI BRESCIA
Oggetto: Guardie zoofile volontarie di nomina prefettizia
Con la nota in riferimento viene chiesto se le guardie zoofile di nomina prefettizia rivestano la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria quando siano autorizzate i svolgere attività di vigilanza venatoria e nell’esercizio di quest’ultima nonché se detta attività debba essere sottoposta al coordinamento della provincia.
In ordire alla prima questione, si richiama la nota n. 557/8.15626.12982(6) del 28 agosto 2003. ad ogni buon fine unita in copia, con la quale è stato trasmesso alle prefetture e alle questure un parere del ministero della giustizia che ha condiviso l’orientamento di questo dipartimento nel senso della esclusione del riconoscimento delle qualifiche pubblicistiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie volontarie.
Tale parere e la giurisprudenza in esso citata hanno trovalo ulteriori conferme nelle sentenze della Cassazione Penale n. 23631 dell‘11 giugno 2008 e n. 34688 del 23 settembre 2011. le quali, richiamandosi ai numerosi precedenti della stessa Corte, hanno ribadito il principio per cui nello svolgimento di compiti di vigilanza venatoria, le guardie volontarie non svolgono funzioni di polizia giudiziaria .
La citata sentenza n. 23631 ha affermato tale principio proprio in caso di sequestro di fauna selvatica protetta eseguita da guardie zoofile, nominati ai sensi dell’articolo sei della legge numero 189/2004, distinguendo chiaramente i campi della vigilanza volontaria previsti rispettivamente da quest’ultima legge (il maltrattamento e l’impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate degli animali “di affezione”, cioè i classici animali domestici o di compagnia) e dalla legge numero 157/1992 (la tutela della fauna selvatica in relazione all’attività della caccia).
NOTA
Il parere del ministero della giustizia, ripreso dal ministero dell’interno, è del tutto corretto sulla base della chiara lettera della legge 189/2004. Sul punto si era espressa già la cassazione con la citata sentenza dell’11 giugno 2008; la seconda sentenza citata del 23 settembre 2011 non tratta il problema delle guardie zoofile ma soltanto il problema di quando una guardia volontaria diviene pubblico ufficiale.
Purtroppo sul punto è intervenuta con sentenza 28727 del 18 maggio 2011 la sezione terza della cassazione la quale, come è noto, è una specie di comando dei movimenti verdi e animalisti. Contro ogni precedente pacifica interpretazione della legge essa si è inventata che le guardie zoofile hanno competenza di polizia giudiziaria non solo per gli animali domestici ma per qualsiasi animale e quindi anche quando svolgono attività di vigilanza venatoria. Tesi che crea delle ingiustificate competenze fra i vari tipi di guardie volontarie, senza nessuna logica.
Ma il fanatismo di certe persone non ci deve meravigliare. Ricordiamoci sempre che Hitler, Himmler e Göbbels erano fanatici animalisti i quali, mentre nei campi di concentramento si facevano le vivisezioni sugli ebrei, approvavano la legge tedesca sulla protezione degli animali in cui si vietava la vivisezione! Tema ricorrente del momento era che gli ebrei erano disprezzabili perché macellavano gli animali in modo crudele. A leggere le sentenze della terza sezione penale della cassazione pare che la mentalità non sia molto cambiata: nessuna misura è troppo severa per chi fa male ad un animale e si rischia molto meno a dare un calcio al proprio figlio che non al proprio cane.
Il problema dei poteri delle guardie giurate volontarie, un tempo chiaro nel senso che mai privato poteva essere investito di poteri pubblici connessi alla qualità di agente di polizia giudiziaria, si è complicato in maniera ormai incomprensibile per interventi legislativi e giurisprudenziali volti ad aumentare i poteri di queste guardie in modo anomalo.
Un tempo vi era un’unica eccezione ed era costituiti dalle guardie volontarie ittiche che potevano accettare anche reati e quindi erano agenti di polizia giudiziaria spazio (all’epoca non esistevano le sanzioni amministrative). Questa qualifica era venuta di fatto meno quando i reati ittici erano stati trasformati in sanzioni amministrative. Da quel momento in poi non vi era più nessun ipotesi di guardie volontarie con poteri di polizia giudiziaria. Purtroppo le guardie ittiche continuano a sostenere di essere agenti di PG!
La situazione è cambiata proprio con la legge del 2004 quando, sotto la pressione dei movimenti sopraccitati, si è introdotta di straforo nella legge la norma secondo cui le guardie volontarie zoofile erano agenti di polizia giudiziaria per accertare reati a danno di animali di affezione. La ragione dell’attribuzione di questi poteri era che per accertare questi reati era necessario entrare in luoghi privati, cosa non consentita alla normale guardia volontaria. Si comprende quindi quanto sia assurda l’estensione che si è inventata la cassazione.
Una successiva conferma del principio generale sui poteri delle guardie giurate si è avuta con il D, L.vo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). in cui è stata esclusa la qualifica di agente di polizia giudiziaria persino per le guardie giurate alle dipendenze di enti locali. È stato previsto che essi hanno solo facoltà di salire sui natanti per controlli.
Si può quindi concludere che la norma della legge del 2004 è assolutamente anomala e di interpretazione restrittiva e che l’interpretazione corretta della legge del 2004 è che le guardie zoofile hanno poteri di polizia giudiziaria solo per reati commessi in danno di animali di affezione e che già questa è una grave ferita al sistema dei poteri da attribuire a chi con due righe può rovinare una persona.
(10-3-2014)
email - Edoardo Mori |
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