Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolari 1° aprile 2015 e 28 maggio 2015 su tracciabilità esplosivi

Ministero dell'Interno
Circolare 557/PAS/U/0045997/XV.H.MASSA(53)5 del   1° aprile 2015 - Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile: - Indicazioni operative e gestione delle scorte.

 
Come è noto, l’art. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”, prevede, a decorrere dal 5 aprile 2015, un sistema di raccolta dati per gli esplosivi medesimi, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell’esplosivo, con la possibilità di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.
Al riguardo, a seguito di quanto emerso nel corso di ripetuti incontri con i rappresentanti del comparto economico interessato e con le associazioni di categoria e d’intesa con i medesimi, si rappresenta che, nelle more dell’adozione del sistema informatico di raccolta dati previsto al comma 1 del citato art. 3, e nell’esigenza di garantire, a decorrere dalla data suindicata, quanto previsto dalla richiamata normativa, ogni impresa procederà, mediante un proprio sistema, anche informatico, alla rilevazione e conservazione dei dati sulla tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Attraverso il sistema adottato le imprese dovranno essere in grado di fornire, alle Autorità che ne facciano richiesta, informazioni sull’identificazione univoca dei prodotti esplosivi commercializzati o comunque detenuti e la pronta ed inequivocabile individuazione di coloro che ne hanno avuto possesso À
In particolare, il sistema di raccolta delle imprese dovrà assicurare la tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e per l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, dal momento in cui l’impresa che compie la registrazione ne entra in possesso, o custodia, fino al trasferimento ad altra impresa, o al suo impiego.
Si ricorda, al riguardo, che è considerato impiego la distruzione o l’utilizzo per brillamento dell’esplosivo, nonché la destinazione di un esplosivo alla fabbricazione di un prodotto per il quale non è prevista la tracciabilità a norma del decreto legislativo n. 8/2010, quale, ad esempio, la realizzazione di una munizione o di un articolo pirotecnico mediante l’utilizzo della polvere nera.
Ne deriva che si dovrà assicurare la tracciabilità anche della polvere per la ricarica, fino al momento in cui essa viene, dalle imprese, confezionata in cartucce per le armi da fuoco oppure della polvere pirica fino al suo confezionamento in articoli pirotecnici. In tali casi, l’impresa è tenuta a mantenere il dato di tracciabilità per la parte dell’esplosivo detenuto e non ancora utilizzato.
Ciò premesso, si rappresenta che, entro il 5 aprile 2015, ogni impresa dovrà comunicare alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente, di:
  1. aver proceduto alla verifica del proprio sistema di raccolta dei dati, finalizzata ad attestare l’efficacia e la qualità dei dati registrati;
  2. aver adottato idonee procedure per la protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentale o dolosa;
  3. aver predisposto il sistema affinché assicuri la conservazione dei dati raccolti per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, ove quest’ultima sia nota, anche nel caso in cui l’impresa debba cessare l’attività.
  4. procedere alla verifica periodica del proprio sistema di raccolta dei dati, finalizzata ad attestare l’efficacia e la qualità dei dati registrati;

Le informazioni di tracciabilità, relative alle movimentazioni in entrata e/o in uscita di ogni singolo esplosivo commercializzato, debbono essere trascritte su di un supporto cartaceo, attraverso stampa elettronica giornaliera od annotazione manuale, sul registro di P.S. di cui alFart. 55 del T.U.L.P.S..
Tale adempimento è assicurato mediante indicazione del riferimento, per ciascuna movimentazione, al corrispondente Documento di Trasporto previsto dal D.P.R. 472 del 14/08/1990, sul quale sono riportati i codici identificativi univoci dei singoli prodotti. L’originale del Documento di Trasporto deve essere conservato dall’impresa per un periodo di dieci anni dalla data della movimentazione cui il documento stesso si riferisce.
Si rappresenta, inoltre, che, nel caso in cui la movimentazione degli esplosivi avvenga fra imprese che utilizzano un sistema informatizzato per la registrazione dei dati di tracciabilità, all’atto della movimentazione stessa l’impresa cedente dovrà trasmettere all’impresa cessionaria il dato elettronico standardizzato, contenente tutte le informazioni utili ai fini dell’identificazione e la tracciabilità.
Nel caso in cui, invece, la movimentazione di esplosivi riguardi, nei quantitativi previsti dalla legge, una cessione a privati in possesso delle previste autorizzazioni, la raccolta del dato finale di tracciabilità dovrà avvenire mediante un’annotazione sul registro di P.S. contenente, oltre quanto già stabilito dalla legge, il codice univoco di tracciabilità del prodotto ceduto.
Da ultimo, si fa presente che anche le imprese del luogo di deposito temporaneo dell’esplosivo, prima del brillamento in loco, debbono garantire la messa in atto di un sistema di raccolta dei dati per la tracciabilità, procedendo alla trascrizione delle informazioni sul citato registro ex art. 55 T.U.L.P.S, ivi comprese le informazioni relative alla persona alla quale l’esplosivo medesimo è stato consegnato per il relativo utilizzo.
In relazione agli obblighi di marcatura mediante identificazione univoca degli esplosivi per uso civile previsti dal d. lgs. n. 8/201 O, il comparto di settore e le associazioni di categoria hanno chiesto chiarimenti in ordine ai prodotti che, poiché fabbricati o importati prima del 4 settembre 2013 (data a partire dalla quale il d. lgs n. 8/2010, come modificato dall’art. 29, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 29, ha previsto tale adempimento) non sono stati etichettati in conformità al modello previsto dall’Allegato 1 dello stesso d. lgs ..
Al riguardo, considerato che la richiamata normativa nulla dispone in ordine allo smaltimento delle giacenze di tali prodotti e tenuto conto delle rigorose indicazioni ricevute dalla Commissione dell’Unione europea, al fine di contemperare le esigenze di identificazione univoca e tracciabilità con quelle del comparto di settore, si rappresenta quanto segue.

  1. Gli stabilimenti per i quali il Ministero dell’Interno ha rilasciato, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del d. lgs. n. 8/2010, un codice identificativo del sito, che hanno in giacenza esplosivi per uso civile sprovvisti della marcatura, dovranno procedere a tale adempimento entro il 5 aprile 2015, etichettando detti prodotti con il proprio codice univoco in conformità al citato Allegato 1, salvo i casi di esclusione espressamente indicati dallo stesso decreto legislativo n. 8/201O.
  2. I medesimi stabilimenti, ove non concludano la procedura di etichettatura dei richiamati prodotti nel termine del 5 aprile 2015, dovranno, per quelli non etichettati, procedere a tale adempimento entro il 4 ottobre 2015, ferma restando l’impossibilità della relativa movimentazione fino all’avvenuta etichettatura. Inoltre, nel caso di esplosivi non etichettati consistenti in polvere per la ricarica delle munizioni per armi da fuoco o in polvere pirica per la fabbricazione di articoli pirotecnici direttamente nel sito medesimo, gli stessi dovranno essere impiegati, per tali scopi, entro la medesima data del 4 ottobre 2015.
  3. I distributori, ivi compresi gli esercizi di minuta vendita di esplosivi, privi del codice univoco del sito rilasciato dal Ministero dell’interno e, pertanto, non in grado di poter direttamente etichettare i prodotti (che, senza etichetta, non possono essere movimentati), dovranno provvedere al relativo smaltimento entro il 5 aprile 2015, salva la possibilità, nell’ambito della filiera commerciale ed entro lo stesso termine, di farne effettuare l’etichettatura conforme.

Inoltre, in relazione alle ipotesi sub B) e C), le imprese dovranno procedere all’inventario delle singole unità elementari e dei quantitativi complessivi, contenente tutte le informazioni sugli esplosivi, comprese le informazioni sulla denominazione dei prodotti, sul loro assortimento, sul contenuto esplosivo netto (NEC) dei prodotti e sulla consistenza logistica distinta per confezionamento (es. se contenuti in pallets o altro).
L’inventario in parola deve essere trasmesso, entro e non oltre il 5 aprile 2015, alla Prefettura - U.T.G. competente.
Gli esplosivi di cui alle ipotesi sub B), ultimo periodo e C), ove non impiegati o smaltiti nei termini ivi richiamati, dovranno essere distrutti, salvo i casi in cui gli esplosivi medesimi siano, entro gli stessi termini, autorizzati all’esportazione (o ne sia stata presentata relativa istanza) verso Paesi non aderenti all’Unione europea, secondo le modalità indicate all’art. 2, comma 3, del d.. Igs. n. 8/2010.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.

NOTA
Il ministero si è accorto il 1 aprile 2015 che era tenuto a studiare il modo di garantire la tracciabilità degli esplosivi, previsto da una direttiva europea fino dal 2010 e dal 2013. E così è corso ai ripari inventandosi degli adempimenti che le imprese dovrebbero attivare entro il 15 aprile! Se non fosse noto che il ministero non ha senso dell'umorismo si potrebbe pensare ad uno scherzo del 1 aprile!
La circolare è un'altra manifestazione della ottusità da talpa che affligge la burocrazia: tutti i dati e mezzi necessari per la tracciabilità erano già previsti dalla normativa italiana prima che arrivasse la direttiva europea; ogni cessione di esplosivo è facilmente rintracciabile Perché ogni operazione viene registrata sui registri di carico e scarico dal produttore fino all'utente finale. La direttiva europea, come precisa circolare non richiede che venga controllata l'utilizzazione finale da parte del privato e la legge italiana, per l'appunto, prevede che il registro sulla utilizzazione degli esplosivi venga tenuto solo da chi ne fa uso professionale abituale.
Quindi il tutto si risolve facilmente mediante la previsione che i dati contenuti nei registri delle imprese che trattano esplosivi vengano comunicati in tempi di stabilire al servizio informatico che dovrà essere realizzato dal ministero; ed è inutile far correre con termini perentori le imprese, quando il ministero non è ancora pronto a ricevere questi dati e chissà quando lo sarà. Ed inoltre fino a che non non si saprà come ministero intende ricevere questi dati, le imprese non non possono certamente organizzarsi per trasmettere.
Segnalo nuovamente che i soliti sottosviluppati dei commissariati hanno capito che queste disposizioni riguardino chiunque maneggi un etto di polvere da sparo o un artificio pirotecnico. La direttiva e la circolare sono ben chiare nel dire che le norme sulla tracciabilità non riguardano il privato detentore. Ed infatti non si saprebbe che cosa controllare perché il privato è il punto finale della circolazione del prodotto e oltre di lui non si potrà mai andare.
2-4-2015

 

PS: Vedo ora una comunicazione dell'AMPAM che avvisa dell'uscita del circolare e termina con la seguente frase "si raccomanda agli operatori ed utilizzatori finali che si dedicano alla ricarica delle munizioni, che sarebbe consigliabile rimuovere e distruggere (oppure rendere illeggibile e comunque inutilizzabile) l'etichetta identificativa della confezione al momento dello smaltimento definitivo dell'imballo. Procedura tesa a eliminare qualsiasi tentativo di utilizzo improprio, da parte di terzi, dell’etichetta stessa”.
La frase è oscura. Se essa si riferisce a chi si carica le cartucce in casa per uso privato è sbagliata perché questi sono estranei alle disposizioni della direttiva: questa prevede che sia identificato il detentore finale della materia esplodente  e a ciò provvede la registrazione nel suo registro del venditore della lattina. Dice infatti la direttiva che "Le imprese, possono altresì apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unità minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione."  Perciò le lattine dovrebbero già essere predisposte in modo che l'etichetta identificatrice si deteriori all'apertura.
Ma poi perché mai il privato detentore dovrebbe preoccuparsi di una vecchia lattina che usa per tenerci i semi   per l'orto? Egli non ha alcun obbligo  perché con lui la "traccia" dell'esplosivo si è chiusa e non credo proprio che nessun criminale pensi di riempire quelle lattine con polvere da sparo per poi rimetterla in circolazione in modo non tracciabile. A meno che a Napoli non si mettano a produrre povere falsa!
Se la frase si riferisce ai caricatori commerciali (che però non ricaricano). La frase ha ancora minor senso e non si comprende proprio perché dovrebbero farsi carico di obblighi che la direttiva non prevede. Come se non ce ne fossero già abbastanza.

 

Circolare 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5 di data 28-5-2015

OGGETTO: Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle scorte.

Si fa seguito alla circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 in data 01/04/2015 per fornire alcune indicazioni operative e di dettaglio in tema di tracciabilità degli esplosivi per uso civile di cui al Decreto L.vo 25 gennaio 2010 n° 8, anche per corrispondere a nuove richieste di chiarimenti pervenute.
Si ribadisce preliminarmente che, la normativa sulla tracciabilità si rivolge a tutte le imprese del settore degli esplosivi commerciali, dal produttore, al distributore, fino all'utilizzatore finale che svolge la sua attività come “impresa” nel campo degli esplosivi civili. A regime, nell' intero settore, in qualsiasi momento sarà possibile individuare il detentore dell’esplosivo.
Ai sensi dell’art. 2 del D. L.vo 8/2010, ogni esplosivo prodotto o importato dopo il 04/09/2013 è marcato con il codice per la tracciabilità con il quale le imprese identificano univocamente l’unità elementare ad esso riferita.
Dalla data del 05/04/2015 tutte le imprese della filiera commerciale devono munirsi di un sistema in cui vengono raccolte le informazioni per l’identificazione e per la movimentazione degli esplosivi fino al loro utilizzo.
Quando le imprese utilizzano sistemi informatizzati per la tracciabilità ad ogni consegna di esplosivo viene generato un dato elettronico da inviare all’impresa successiva.
Spetta a ciascuna impresa ricevente verificare che i codici apposti sulle unità fomite corrispondano con i dati inviati dal fornitore.
Tale riscontro dovrà essere registrato e conservato secondo le modalità previste nella circolare del 01/04/2015.
Con la semplificazione introdotta nella richiamata circolare, non è richiesto di dover procedere alla stampa del dato informatizzato a causa dell’elevato numero di codici univoci e delle altre informazioni logistiche che, ordinariamente, interessano tale tipo di forniture.
Siccome il codice di tracciabilità apposto sulla confezione sigillata contenente unità elementari (provviste di codice univoco) consente, nei sistemi delle aziende, l’individuazione delle singole unità oggetto della fornitura, ai fini delle trascrizioni è consentito di poter riportare, sul Documento di Trasporto, solo il codice della confezione.
La trascrizione, inoltre, è stabilita solo per le movimentazioni in ambito nazionale.
Nelle movimentazioni intracomunitarie di esplosivi civili, ai fini della tracciabilità, sarà sufficiente lo scambio del dato elettronico tra le imprese interessate, fermo restando quanto previsto dalla richiamata circolare, riguardo alle annotazioni sui registri di p.s.. (movimentazioni di carico e scarico).
Nel caso in cui non vi fosse condivisione del dato elettronico, sui DDT le imprese dovranno dettagliare ogni opportuna informazione per il puntuale riscontro dei codici apposti sulle singole unità elementari movimentate e per poter procedere con la contestuale annotazione nei registri di p.s..
Le seguenti indicazioni, infine, concernono quei prodotti per i quali è stato predisposto apposito inventario comunicato alle Prefetture-UTG. competenti, nei termini previsti, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera C) della circolare del 01 aprile u.s..
Al fine di effettuare l'etichettatura conforme dei prodotti in giacenza, i rivenditori potranno richiedere apposite etichette al fornitore stabilito sul territorio nazionale ed in possesso del codice del sito.
I fornitori potranno provvedere solo per prodotti appartenenti ad una loro precedente fornitura e riferiti all’inventario comunicato, dai rivenditori, alle Prefetture-UTG.
Le etichette, rispondenti ai requisiti di conformità previsti all’Allegato 1 del D. L.vo 8/2010, devono contenere un’indicazione per l’identificazione del richiedente che procederà ad apporle sul prodotto da sottoporre a conformità.
Le imprese dovranno rispettivamente dare comunicazione, della richiesta e della fornitura, alla Prefettura-UTG. che ha ricevuto l'inventario del richiedente.
Resta fermo quanto stabilito dalla normativa sui registri di p.s. per quanto concerne la coerenza nelle annotazioni sul carico e sulla successiva movimentazione.
In alternativa a quanto sopra detto le imprese potranno inviare direttamente i prodotti, da sottoporre a conformità, ai fornitori (se stabiliti sul territorio nazionale), i quali o li sostituiscono con equivalenti conformi, o ne appongono la prevista etichettatura.
Nelle richieste di autorizzazione al trasporto, necessarie a poter movimentare i prodotti, si dovrà far riferimento all’inventario comunicato alla Prefettura-UTG, precisando trattarsi di “movimentazione di prodotti in giacenza da rendere conformi alla normativa sulla tracciabilità degli esplosivi”, fermo restando quanto previsto dalle norme sul trasporto delle sostanze pericolose.
Le Prefetture-UTG, accertata la corrispondenza, provvederanno a rilasciare la prevista autorizzazione nel rispetto delle limitazioni sui carichi di deposito autorizzati dalle Licenze di p.s., secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento.
Per i tutti prodotti resi conformi, secondo le modalità descritte, nell’ambito della filiera commerciale, dovrà assicurarsi la registrazione delle movimentazioni, secondo quanto stabilito nella circolare del 1 aprile 2015.
L’autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata anche nel caso in cui il rivenditore intenda esplicitamente rinunciare a conformare i prodotti in giacenza, destinandoli alla distruzione che dovrà avvenire presso i siti a ciò deputati secondo la prevista normativa.
Il rilascio dell’autorizzazione al trasporto, anche in questo caso, sarà subordinato alla verifica della corrispondenza con quanto indicato nell’inventario.


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