search |
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
Le informazioni di tracciabilità, relative alle movimentazioni in
entrata e/o in uscita di ogni singolo esplosivo commercializzato,
debbono essere trascritte su di un supporto cartaceo, attraverso stampa
elettronica giornaliera od annotazione manuale, sul registro di P.S. di
cui alFart. 55 del T.U.L.P.S..
Tale adempimento è assicurato mediante indicazione del riferimento, per
ciascuna movimentazione, al corrispondente Documento di Trasporto
previsto dal D.P.R. 472 del 14/08/1990, sul quale sono riportati i
codici identificativi univoci dei singoli prodotti. L’originale del
Documento di Trasporto deve essere conservato dall’impresa per un
periodo di dieci anni dalla data della movimentazione cui il documento
stesso si riferisce.
Si rappresenta, inoltre, che, nel caso in cui la movimentazione degli
esplosivi avvenga fra imprese che utilizzano un sistema informatizzato
per la registrazione dei dati di tracciabilità, all’atto della
movimentazione stessa l’impresa cedente dovrà trasmettere all’impresa
cessionaria il dato elettronico standardizzato, contenente tutte le
informazioni utili ai fini dell’identificazione e la tracciabilità.
Nel caso in cui, invece, la movimentazione di esplosivi riguardi, nei
quantitativi previsti dalla legge, una cessione a privati in possesso
delle previste autorizzazioni, la raccolta del dato finale di
tracciabilità dovrà avvenire mediante un’annotazione sul registro di
P.S. contenente, oltre quanto già stabilito dalla legge, il codice
univoco di tracciabilità del prodotto ceduto.
Da ultimo, si fa presente che anche le imprese del luogo di deposito
temporaneo dell’esplosivo, prima del brillamento in loco, debbono
garantire la messa in atto di un sistema di raccolta dei dati per la
tracciabilità, procedendo alla trascrizione delle informazioni sul
citato registro ex art. 55 T.U.L.P.S, ivi comprese le informazioni
relative alla persona alla quale l’esplosivo medesimo è stato
consegnato per il relativo utilizzo.
In relazione agli obblighi di marcatura mediante identificazione
univoca degli esplosivi per uso civile previsti dal d. lgs. n. 8/201 O,
il comparto di settore e le associazioni di categoria hanno chiesto
chiarimenti in ordine ai prodotti che, poiché fabbricati o importati
prima del 4 settembre 2013 (data a partire dalla quale il d. lgs n.
8/2010, come modificato dall’art. 29, comma 1, della legge 6 agosto
2013, n. 29, ha previsto tale adempimento) non sono stati etichettati
in conformità al modello previsto dall’Allegato 1 dello stesso d. lgs ..
Al riguardo, considerato che la richiamata normativa nulla dispone in
ordine allo smaltimento delle giacenze di tali prodotti e tenuto conto
delle rigorose indicazioni ricevute dalla Commissione dell’Unione
europea, al fine di contemperare le esigenze di identificazione univoca
e tracciabilità con quelle del comparto di settore, si rappresenta
quanto segue.
Inoltre, in relazione alle ipotesi sub B) e C), le imprese dovranno
procedere all’inventario delle singole unità elementari e dei
quantitativi complessivi, contenente tutte le informazioni sugli
esplosivi, comprese le informazioni sulla denominazione dei prodotti,
sul loro assortimento, sul contenuto esplosivo netto (NEC) dei prodotti
e sulla consistenza logistica distinta per confezionamento (es. se
contenuti in pallets o altro).
L’inventario in parola deve essere trasmesso, entro e non oltre il 5
aprile 2015, alla Prefettura - U.T.G. competente.
Gli esplosivi di cui alle ipotesi sub B), ultimo periodo e C), ove non
impiegati o smaltiti nei termini ivi richiamati, dovranno essere
distrutti, salvo i casi in cui gli esplosivi medesimi siano, entro gli
stessi termini, autorizzati all’esportazione (o ne sia stata presentata
relativa istanza) verso Paesi non aderenti all’Unione europea, secondo
le modalità indicate all’art. 2, comma 3, del d.. Igs. n. 8/2010.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente
circolare, nei modi ritenuti più opportuni.
NOTA
Il ministero si è accorto il 1 aprile 2015 che era tenuto a studiare il
modo di garantire la tracciabilità degli esplosivi, previsto da una
direttiva europea fino dal 2010 e dal 2013. E così è corso ai ripari
inventandosi degli adempimenti che le imprese dovrebbero attivare entro
il 15 aprile! Se non fosse noto che il ministero non ha senso
dell'umorismo si potrebbe pensare ad uno scherzo del 1 aprile!
La circolare è un'altra manifestazione della ottusità da talpa che
affligge la burocrazia: tutti i dati e mezzi necessari per la
tracciabilità erano già previsti dalla normativa italiana prima che
arrivasse la direttiva europea; ogni cessione di esplosivo è facilmente
rintracciabile Perché ogni operazione viene registrata sui registri di
carico e scarico dal produttore fino all'utente finale. La direttiva
europea, come precisa circolare non richiede che venga controllata
l'utilizzazione finale da parte del privato e la legge italiana, per
l'appunto, prevede che il registro sulla utilizzazione degli esplosivi
venga tenuto solo da chi ne fa uso professionale abituale.
Quindi il tutto si risolve facilmente mediante la previsione che i dati
contenuti nei registri delle imprese che trattano esplosivi vengano
comunicati in tempi di stabilire al servizio informatico che dovrà
essere realizzato dal ministero; ed è inutile far correre con termini
perentori le imprese, quando il ministero non è ancora pronto a
ricevere questi dati e chissà quando lo sarà. Ed inoltre fino a che non
non si saprà come ministero intende ricevere questi dati, le imprese
non non possono certamente organizzarsi per trasmettere.
Segnalo nuovamente che i soliti sottosviluppati dei commissariati hanno
capito che queste disposizioni riguardino chiunque maneggi un etto di
polvere da sparo o un artificio pirotecnico. La direttiva e la
circolare sono ben chiare nel dire che le norme sulla
tracciabilità non riguardano il privato detentore. Ed infatti
non si saprebbe che cosa controllare perché il privato è il punto
finale della circolazione del prodotto e oltre di lui non si potrà mai
andare.
2-4-2015
PS: Vedo ora una comunicazione dell'AMPAM che avvisa dell'uscita del
circolare e termina con la seguente frase "si raccomanda agli
operatori ed utilizzatori finali che si dedicano alla ricarica delle
munizioni, che sarebbe consigliabile rimuovere e distruggere (oppure
rendere illeggibile e comunque inutilizzabile) l'etichetta
identificativa della confezione al momento dello smaltimento definitivo
dell'imballo. Procedura tesa a eliminare qualsiasi tentativo di
utilizzo improprio, da parte di terzi, dell’etichetta stessa”.
La frase è oscura. Se essa si riferisce a chi si carica le cartucce in
casa per uso privato è sbagliata perché questi sono estranei alle
disposizioni della direttiva: questa prevede che sia identificato il
detentore finale della materia esplodente e a ciò provvede la
registrazione nel suo registro del venditore della lattina. Dice
infatti la direttiva che "Le imprese, possono altresì apporre
sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei
clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile
all'unità minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono
riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie
dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter
essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione." Perciò
le lattine dovrebbero già essere predisposte in modo che l'etichetta
identificatrice si deteriori all'apertura.
Ma poi perché mai il privato detentore dovrebbe preoccuparsi di una
vecchia lattina che usa per tenerci i semi per l'orto? Egli
non ha alcun obbligo perché con lui la "traccia" dell'esplosivo
si è chiusa e non credo proprio che nessun criminale pensi di riempire
quelle lattine con polvere da sparo per poi rimetterla in circolazione
in modo non tracciabile. A meno che a Napoli non si mettano a produrre
povere falsa!
Se la frase si riferisce ai caricatori commerciali (che però non ricaricano).
La frase ha ancora minor senso e non si comprende proprio perché
dovrebbero farsi carico di obblighi che la direttiva non prevede. Come
se non ce ne fossero già abbastanza.
Circolare 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5 di data 28-5-2015
OGGETTO: Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle scorte.
Si fa seguito alla circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 in data
01/04/2015 per fornire alcune indicazioni operative e di dettaglio in
tema di tracciabilità degli esplosivi per uso civile di cui al Decreto
L.vo 25 gennaio 2010 n° 8, anche per corrispondere a nuove richieste di
chiarimenti pervenute.
Si ribadisce preliminarmente che, la normativa sulla tracciabilità si
rivolge a tutte le imprese del settore degli esplosivi commerciali, dal
produttore, al distributore, fino all'utilizzatore finale che svolge la
sua attività come “impresa” nel campo degli esplosivi civili. A regime,
nell' intero settore, in qualsiasi momento sarà possibile individuare
il detentore dell’esplosivo.
Ai sensi dell’art. 2 del D. L.vo 8/2010, ogni esplosivo prodotto o
importato dopo il 04/09/2013 è marcato con il codice per la
tracciabilità con il quale le imprese identificano univocamente l’unità
elementare ad esso riferita.
Dalla data del 05/04/2015 tutte le imprese della filiera commerciale
devono munirsi di un sistema in cui vengono raccolte le informazioni
per l’identificazione e per la movimentazione degli esplosivi fino al
loro utilizzo.
Quando le imprese utilizzano sistemi informatizzati per la
tracciabilità ad ogni consegna di esplosivo viene generato un dato
elettronico da inviare all’impresa successiva.
Spetta a ciascuna impresa ricevente verificare che i codici apposti
sulle unità fomite corrispondano con i dati inviati dal fornitore.
Tale riscontro dovrà essere registrato e conservato secondo le modalità
previste nella circolare del 01/04/2015.
Con la semplificazione introdotta nella richiamata circolare, non è
richiesto di dover procedere alla stampa del dato informatizzato a
causa dell’elevato numero di codici univoci e delle altre informazioni
logistiche che, ordinariamente, interessano tale tipo di forniture.
Siccome il codice di tracciabilità apposto sulla confezione sigillata
contenente unità elementari (provviste di codice univoco) consente, nei
sistemi delle aziende, l’individuazione delle singole unità oggetto
della fornitura, ai fini delle trascrizioni è consentito di poter
riportare, sul Documento di Trasporto, solo il codice della confezione.
La trascrizione, inoltre, è stabilita solo per le movimentazioni in
ambito nazionale.
Nelle movimentazioni intracomunitarie di esplosivi civili, ai fini
della tracciabilità, sarà sufficiente lo scambio del dato elettronico
tra le imprese interessate, fermo restando quanto previsto dalla
richiamata circolare, riguardo alle annotazioni sui registri di p.s..
(movimentazioni di carico e scarico).
Nel caso in cui non vi fosse condivisione del dato elettronico, sui DDT
le imprese dovranno dettagliare ogni opportuna informazione per il
puntuale riscontro dei codici apposti sulle singole unità elementari
movimentate e per poter procedere con la contestuale annotazione nei
registri di p.s..
Le seguenti indicazioni, infine, concernono quei prodotti per i quali è
stato predisposto apposito inventario comunicato alle Prefetture-UTG.
competenti, nei termini previsti, quando ricorrono le condizioni di cui
alla lettera C) della circolare del 01 aprile u.s..
Al fine di effettuare l'etichettatura conforme dei prodotti in
giacenza, i rivenditori potranno richiedere apposite etichette al
fornitore stabilito sul territorio nazionale ed in possesso del codice
del sito.
I fornitori potranno provvedere solo per prodotti appartenenti ad una
loro precedente fornitura e riferiti all’inventario comunicato, dai
rivenditori, alle Prefetture-UTG.
Le etichette, rispondenti ai requisiti di conformità previsti
all’Allegato 1 del D. L.vo 8/2010, devono contenere un’indicazione per
l’identificazione del richiedente che procederà ad apporle sul prodotto
da sottoporre a conformità.
Le imprese dovranno rispettivamente dare comunicazione, della richiesta
e della fornitura, alla Prefettura-UTG. che ha ricevuto l'inventario
del richiedente.
Resta fermo quanto stabilito dalla normativa sui registri di p.s. per
quanto concerne la coerenza nelle annotazioni sul carico e sulla
successiva movimentazione.
In alternativa a quanto sopra detto le imprese potranno inviare
direttamente i prodotti, da sottoporre a conformità, ai fornitori (se
stabiliti sul territorio nazionale), i quali o li sostituiscono con
equivalenti conformi, o ne appongono la prevista etichettatura.
Nelle richieste di autorizzazione al trasporto, necessarie a poter
movimentare i prodotti, si dovrà far riferimento all’inventario
comunicato alla Prefettura-UTG, precisando trattarsi di “movimentazione
di prodotti in giacenza da rendere conformi alla normativa sulla
tracciabilità degli esplosivi”, fermo restando quanto previsto dalle
norme sul trasporto delle sostanze pericolose.
Le Prefetture-UTG, accertata la corrispondenza, provvederanno a
rilasciare la prevista autorizzazione nel rispetto delle limitazioni
sui carichi di deposito autorizzati dalle Licenze di p.s., secondo
quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal
relativo Regolamento.
Per i tutti prodotti resi conformi, secondo le modalità descritte,
nell’ambito della filiera commerciale, dovrà assicurarsi la
registrazione delle movimentazioni, secondo quanto stabilito nella
circolare del 1 aprile 2015.
L’autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata anche nel caso in
cui il rivenditore intenda esplicitamente rinunciare a conformare i
prodotti in giacenza, destinandoli alla distruzione che dovrà avvenire
presso i siti a ciò deputati secondo la prevista normativa.
Il rilascio dell’autorizzazione al trasporto, anche in questo caso,
sarà subordinato alla verifica della corrispondenza con quanto indicato
nell’inventario.
email - Edoardo Mori |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |