Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Avviso ai cacciatori - Tesserino venatorio

È stata pubblicata sulla G.U 158/2016 dell'8-7-2016 la nuova norma della legge sulla caccia con cui si stabilisce che l'annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti deve essere fatta subito  dopo l'abbattimento. Quindi è principio inderogabile e da applicare anche se le leggi regionali o i calendari venatori  si esprimono diversamente.
Si ritiene che l'annotazione vada fatta subito dopo il recupero dell'animale abbattuto; fino a quel momento spesso non è ancora certo il tipo di animale abbattuto oppure ci si può trovare nel corso di una azione venatoria che non è possibile interrompere.
La sanzione è quella amministrativa stabilita dall'art. 31 lett. i della legge sulla caccia (da € 77 a €464).

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015- 2016.
…..
Art. 31. Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio.

1. All’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12 -bis . La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento».

(9-7-2016)

 


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