search |
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
OGGETTO: DL 4 ottobre 2018 nr. 113 recante: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze dì polizia e delle Forze armate”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - Indicazioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la disciplina dei compiti di polizia amministrativa di sicurezza.
OMESSI I PUNTI 1-2-3 che non riguardano la materia delle armi
4. Disposizioni riguardanti le Polizie locali: la sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici.
Il D.L. n. 113/2018 dedica, inoltre, un nutrito “pacchetto'" di misure che mirano ad irrobustire le capacità delle Polizie locali, attraverso un ulteriore ampliamento delle facoltà di accesso al CED Interforze di cui all'alt. 8 della legge n. 121/1981 (art. 18), nonché delle facoltà assunzionali (artt. 35-bis e 35-ter).
Per gli aspetti di specifica competenza di quest'ufficio per l'Amministrazione Generale, va richiamata, innanzitutto, l'attenzione sull’art. 19, il quale prevede la possibilità per le Polizie locali di sperimentare ed acquisire in dotazione le armi comuni ad impulsi elettrici.
Questa facoltà è limitata, in questa prima fase, ai Comuni Capoluogo e agli altri con popolazione superiore ai centomila abitanti (comma 1), per poi estendersi ad altri Comuni, individuati sulla base di alcuni parametri (classe demografica, rapporto tra operatori di polizia iocaìe e popolazione residente, numero di infrazioni al Codice della strada rilevate), da definirsi nel dettaglio con apposito decreto del Ministro dell'Interno (comma 1 -bis).
L'avvio della sperimentazione è subordinato all'adozione da parte dell’Ente Locale di un apposito regolamento, destinato a definire le modalità di svolgimento della prova della durata di sei mesi, secondo criteri di precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, nel rispetto di apposite linee generali, da definirsi con accordo in sede di Conferenza Unificata su proposta del Ministro dell'Interno (comma 2).
Si richiama l'attenzione sulla previsione del citato comma 2 che subordina l'avvio della sperimentazione al preventivo svolgimento di un adeguato periodo di addestramento del personale interessato e d'intesa con le competenti aziende locali sanitarie, attraverso forme di coordinamento tra queste ultime e i Corpi di Polizia locale.
Il citato comma 1 fissa, da subito, alcuni punti-cardine della sperimentazione, stabilendo che l'arma ad impulsi elettrici costituisce dotazione di reparto del Corpo o Servizio di Polizia locale e che essa, inoltre, può essere assegnata esclusivamente agli appartenenti al predetto Corpo o Servizio cui il Prefetto abbia conferito, su richiesta del Sindaco, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
L'art. 18 si incarica, al comma 3. anche di disciplinare la possibilità che i Comuni, al termine del periodo di sperimentazione, scelgano di adottare l'arma ad impulsi elettrici.
In particolare, il comma 3 prevede che i Comuni siano nella facoltà di assegnare l’arma in dotazione effettiva al personale dei dipendenti Corpi di polizia municipale, attraverso l'adozione di un ulteriore e distinto regolamento. Tale regolamento deve essere adottato nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, che reca la disciplina generale dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale, cui è conferita la qualità di agente di p.s..
Si annota che il predetto comma 3 esonera i Comuni dall’obbligo. stabilito dall’alt. 2. comma 2. del D.M. n. 145/1987. di comunicare il predetto regolamento al Prefetto.
Tale clausola di esenzione valorizza l'autonomia regolamentare dei Comuni, in un contesto che vedrà lo Stato esprimere il proprio supporto attraverso fattività di impulso all’adozione delle predette linee generali e che coinvolgerà, per i profili medico-sanitari, le aziende sanitarie locali, senza necessità di attivare ulteriori '“circuiti”.
5. Norme in materia di porto delle armi in dotazione al personale delle Polizie locali.
L'art. 19-ter del decreto-legge reca, inoltre, previsioni volte a chiarire l'interpretazione delle norme che perimetrano la facoltà del porto delle armi in dotazione da parte del personale delle Polizie locali.
La disciplina della materia è la risultante di previsioni recate dalla legge - quadro 7 marzo 1986. n. 65 e dal discendente regolamento 4 marzo 1987, n. 145.
In particolare, la citata legge n. 65/1986 fissa i punti-cardine di tale disciplina, prevedendo che gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale sono legittimati a portare, previo conseguimento della qualifica di agente di p.s., le armi ricevute in dotazione in relazione al tipo di servizio, senza bisogno di munirsi della licenza richiesta ai privati, nel territorio di appartenenza, nonché negli altri casi individuati al precedente art. 4.
Difatti, l'art. 4 definisce, al numero 4, le tre ipotesi in cui il personale in parola può effettuare "missioni esterne" nella circoscrizione di altri Enti Locali.
Il D.M. n. 145/1987 declina, tuttavia, le modalità del porto dell’arma al di fuori del territorio di appartenenza in sole due delle predette ipotesi e cioè per le missioni di rappresentanza o di collegamento (art. 8) e per quelle di supporto e di concorso in attività di soccorso in caso di calamità e di disastri svolte dalle Polizie locali di altri Enti territoriali (art. 9).
Il regolamento, infatti, nulla statuisce relativamente al terzo caso, contemplato dall’art. 4, paragrafo 4. n. 4, e cioè alle operazioni esterne di polizia condotte dagli addetti alle Polizie locali di propria iniziativa, in casi di necessità determinati dalla situazione di flagranza dell’illecito commesso nel territorio dell’Ente di appartenenza.
Ciò può aver dato luogo ad incertezze circa la possibilità che il personale delle Polizie locali sia legittimato, anche in questa ipotesi "di urgenza” a portare l'arma fuori dal "distretto” dell'Ente di appartenenza.
L'artt. 19-ter del decreto legge si incarica di superare il problema chiarendo che pure in simili circostanze gli addetti alle Polizie locali sono autorizzati a portare l'arma in assegnazione.
6. Altre questioni riguardanti la disciplina del porto dell'arma in assegnazione agli addetti alle Polizie locali.
Come si è anticipato in premessa, il presente atto di indirizzo costituisce - in una logica di economia di atti - l’occasione propizia anche per fornire orientamenti interpretativi in merito ad altri aspetti della disciplina recata dalla legge n. 65/1986. segnalati all’attenzione sia dalla "rete” delle Autorità provinciali di p.s., sia dagli Enti Locali.
Una prima questione sollevata riguarda la questione se gli addetti alle Polizie locali, che ricevono in assegnazione l’arma in via continuativa o meno, devono essere sottoposti periodicamente a visita medica, al fine di accertare la permanenza dei requisiti psicofisici minimi richiesti per il porto dell'arma stabiliti dal D.M. 28 aprile 1998, per il rilascio delle licenze ex art. 42 TULPS.
Al riguardo, conviene rammentare che il personale in questione, una volta conseguita la qualità di agente di p.s.. porta l'arma in dotazione senza il bisogno di alcuna licenza, al pari degli altri dipendenti pubblici investiti della medesima qualità (citato art. 5. comma 5, della legge n. 65/1986).
Tale previsione - sostanzialmente analoga a quella dell’art. 73. secondo comma, del R.D. n. 635/1940 - concretizza un caso di legittimazione ex lege al porto delle armi ricevute in assegnazione, la cui operatività non è subordinata, per quanto concerne il versante del diritto statale, allo svolgimento di periodiche visite psicofisiche.
Da questo punto di vista, l'art. 5. comma 5, della legge n. 65/1986 delinea un sistema completo che non ha bisogno di ricevere integrazioni attraverso la clausola dell'art 6. comma 3, secondo periodo, del D.M. n. 145/1987 che permette di applicare alle Polizie locali la disciplina generale delle armi per quanto non espressamente previsto dallo stesso decreto ministeriale.
Conseguentemente - e diversamente dall'occasionale parere espresso, in passato, in risposta a taluni quesiti - non può ritenersi applicabile al personale in questione la previsione dell'art. 1 della legge n. 87/1989 che impone la presentazione annuale di un certificato medico attestante i requisiti in parola.
Tale disposizione si riferisce esclusivamente a coloro che uti privati, sono titolari di permessi di porti d'arma per difesa personale ed è insuscettibile di essere applicata al porto d’arma autorizzato ope legis che riguarda il personale delle Polizie locali, cui è stata attribuita la veste di agente di p.s..
Né induce ad opinare in senso diverso l'art. 6. comma 3, primo periodo, del D.M. n 145/1987. secondo cui il Sindaco provvede a rivedere annualmente il provvedimento con il quale vengono individuati gli addetti alla Polizia locale cui Tarma viene assegnata in via continuativa.
Tale revisione, infatti, riguarda la verifica dell'attualità delle esigenze operative che avevano dato luogo all'originaria assegnazione e all'eventuale necessità di adottare gli aggiornamenti eventualmente necessari in conseguenza delle cessazioni di personale dal servizio.
In questo contesto, la fonte "competente'' a prevedere l'obbligo di sottoporsi, a cadenze periodiche, a visite di accertamento dei requisiti psicofisici sembra essere il regolamento che ciascun Ente locale è chiamato ad adottare per disciplinare sia il servizio che l'ordinamento dei dipendenti Corpi e servizi di Polizia locale (artt. 4, 5, comma 5, e 7 della legge n. 65/1986).
Tale soluzione appare del resto coerente anche con le norme che regolano il procedimento di attribuzione della qualità di agente di p.s..
L'art. 5. comma 2. della legge n. 65/1986 prevede che il Prefetto conceda tale qualifica, sulla base della sola verifica dei requisiti morali indicati dalla medesima norma, senza fare alcun cenno alle verifiche di carattere psico-fisico. Ciò nell'evidente presupposto che l'accertamento di tali condizioni rientri in una fase prodromica riconducibile alla responsabilità dell'Ente Locale e. in particolare, delle figure del Sindaco e del Comandante del Corpo di polizia municipale, secondo la ripartizione di competenze fissata dagli artt. 2 e 9 della citata legge n. 65/986.
In realtà, l'unica deroga al sistema appena tratteggiato - che appare, peraltro, pienamente in linea con l'autonomia costituzionalmente garantita degli Enti Locali - riguarda il caso in cui il Prefetto adotti nei confronti di un addetto alla Polizia locale un provvedimento inibitorio ai sensi dell’art. 39 TULPS.
In tal caso, infatti, la misura implica necessariamente l'obbligo per l’Ente di appartenenza di revocare l'arma assegnata, a mente delPart. 6 del D.M. n. 145/1987.
Altra questione sulla quale di recente si è tornati a soffermare l'attenzione riguarda l'individuazione dei casi in cui l'Ente locale è chiamato a costituire un'armeria per custodire le armi in dotazione al dipendente Corpo e Servizio di Polizia locale.
Sul punto, preme ricordare che Part. 12, comma 4, del D.M. n. 145/1987 prescrive che l'armeria deve essere costituita ogniqualvolta occorra custodire un numero di armi superiore a quindici.
La lettera della norma, dunque, assume come linea di discrimine il numero delle armi che vanno effettivamente custodite e non il numero delle armi complessive di cui il Corpo dispone.
Occorre, infatti, considerare che il numero da depositare presso la sede del “Corpo" può essere sensibilmente inferiore laddove l'Ente locale abbia previsto che un’aliquota degli addetti alla propria Polizia locale riceva l'arma in assegnazione continuativa.
In tale ipotesi, gli interessati possono detenere l'arma in dotazione presso l'abitazione, giusta quanto previsto da diverse previsioni recate dal ripetuto D.M. n. 145/1987.
Militano in questo senso diverse disposizioni contenute nel citato D.M. n. 145/2017.
Ci si riferisce - oltre che all'alt. 8, che consente il porto dal domicilio al luogo di servizio per l'espletamento dei servizi di collegamento e rappresentanza fuori dall’Ente di appartenenza - all'art. 10. secondo cui l'obbligo di riconsegna dell’arma al termine del servizio solo per coloro che sono chiamati a portarla in via occasionale o in maniera non continuativa (comma 1), precetto che non viene invece ripetuto per coloro che ricevono l'arma in via continuativa (comma 2).
A ciò si aggiunge l'art. 6, comma 2, secondo cui il personale della Polizia locale che riceva l'arma in assegnazione continuativa può portare l'arma anche al di fuori dell’orario del servizio, purché nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei termini stabiliti dal regolamento di servizio.
Tali previsioni lasciano presupporre che la facoltà di porto dell’arma, riconosciuta al personale “assegnatario" in via continuativa, comprenda la possibilità di detenere l'arma anche nella propria abitazione, quando si è fuori dal servizio.
Ciò posto - e ferme restando le facoltà di controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 12. comma 5, del D.M. n. 145/1987 - l’Ente locale potrà valutare se - laddove il numero delle armi assegnate continuativamente consenta di "abbassare" il numero da lasciare in deposito presso il “Corpo" sia inferiore alla soglia delle quindici - procedere all’istituzione dell'armeria.
Va da sé che tale scelta, secondo un principio di prudenza e cautela, andrà commisurata sulla possibilità di dover assorbire eventuali “restituzioni”, anche solo contingenti delle armi in assegnazione continuativa, suscettibili di determinare una “giacenza” superiore ai quindici “pezzi”, circostanza che rende inadeguata e contraria alle previsioni di legge una conservazione al di fuori dell'armeria, attrezzata secondo i dettami degli artt. 12 e 14 del ripetuto D.M. n. 145/1987
Nota: Pura aria fritta per esporre in modo contorto e con un vocabolario in uso solo negli uffici di ps (facoltà assunzionali, perimetrare, declinare, militare) e con latinismi inventati (uti privati; semmai si deve dire uti singuli o uti cives) ciò che già era chiato nel Decreto o per risolvere problemi che erano già chiari.
Sui problemi delll'uso del Taser si veda questo articolo
19-12-2018
email - Edoardo Mori |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |