Legge 21 luglio 2000, n. 205
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000
Art. 1.
(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dallarticolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dellordine giudiziario)
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dellarticolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti.
Nota: Questa legge estende ai magistrati del TAR e della Corte dei Conti ja facoltà di portare armi senza licenza, già attribuita dalla legge del 1990 ai magistrati ordinari.