Riporto qui di seguito la traduzione non ufficiale della nuova legge svizzera
sulle armi deliberata dal Consiglio nazionale il 20 giugno 1997 e che entrerà
in vigore, probabilmente, a metà del 1998.
Trattasi di una legge che per il giurista italiano può apparire un po'
rudimentale, con infinite difficoltà interpretative. Ad esempio essa non definisce
le armi antiche, non definisce le parti essenziali di arma né i componenti di
munizioni e lascia il compito delle definzioni al Consiglio federale .
Essa però è notevole per la capacità di non perdersi in inutile cavillosità
ed in infinite distinzioni ed è un importante fatto culturale al fine di vedere
la direzione in cui si orientano gli altri Stati europei.
Art. 1 - Scopo ed oggetto
Questa legge ha lo scopo di combattere
gli abusi in materia di impiego di armi,accessori di armi e munizioni.
Essa regola l'acquisto, l'esportazione,
l'importazione, il transito, la detenzione,il porto, il trasporto, la cessione,
il procurare, la produzione e il commercio di:
a) armi, loro parti essenziali e accessori di armi:
b) munizioni e loro componenti.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Questa legge non si applica all'esercito,
alle amministrazioni militari, alle forze di polizia e doganali.
Non ricadono sotto la presente legge:
a) armi antiche;
b) armi ad aria compressa o ad anidride carbonica;
c) armi le cui munizioni non sono più in commercio al pubblico e non sono più
prodotte.
Sono fatte salve le disposizioni della
legge sul materiale bellico del 13-12-1966 e della legge sulla caccia del
20 giugno 1986.
Art. 3 - Diritto all'acquisto, al possesso di armi, al porto di armi
Il diritto ad acquistare armi, a
detenerle ed a portarle è garantito nei limiti della presente legge.
Art. 4 - Definizioni
Sono considerate armi:
a) Strumenti con cui possono essere sparati proiettili mediante una carica
di lancio oppure oggetti che possono essere modificati in tali strumenti
(fucili e pistole);
b) Strumenti destinati a danneggiare in modo permanente la salute di persone
mediante proiezione di sostanze nebulizzate o polverizzate di sostanze;
c) Pugnali e coltelli con meccanismo di apertura a proiezione, a caduta,
a molla, azionabile con una sola mano;
d) Strumenti destinati a ferire le persone e cioè tirapugni, manganelli,
manganelli flessibili, stelle da lancio, coltelli da lancio, fionde ad
alte prestazioni;
e) Strumenti a scarica elettrica che influiscono sulla capacità di
resistenza della persona o che possono provocare danni permanenti alla
salute;
Sono considerati accessori di armi:
a) Silenziatori
b) Strumenti di puntamento laser o di puntamento notturno;
Il Consiglio federale stabilisce quali
oggetti siano da considerare parti essenziali d'arma.
Si considera munizione il materiale
da sparo con una carica di lancio la cui energia mediante caricamento in
un fucile o una pistola viene trasmessa ad un proiettile.
Art. 5 - Attività vietate
E' vietato l'acquisto, il porto, la
cessione e l'importazione di:
a) armi a raffica e armi a raffica trasformate in fucili o pistole
semiautomatiche;
b) armi di cui all'art. 4 comma primo, lettera c)(pugnali e coltelli, ecc.);
c) armi di cui all'art. 4 comma primo, lettere d) ed e);
d) armi che hanno l'aspetto di altro oggetto di uso comune;
e) accessori di armi.
E' vietato sparare con armi a raffica.
I Cantoni possono consentire deroghe.
Armi ed accessori di cui al comma primo
possono essere acquisiti per eredità.
Art. 6 - Limitazioni relative agli strumenti di cui all'art. 4 comma primo
ed alle munizioni
Il Consiglio federale può vietare o può
far dipendere dall'esistenza di speciali presupposti, l'acquisto, la
produzione e l'importazione degli strumenti di cui all'art. 5 comma primo,
lettera b) (nebulizzatori o polverizzatori) nonché di tipi di munizioni
e loro componenti che non possono essere usati nei normali poligoni di
tiro o per la caccia (munizioni speciali).
Art. 7 - Limitazioni in particolari situazioni
Il Consiglio federale può vietare l'acquisto
di armi, loro parti essenziali, accessori di armi, munizioni e loro
componenti nonché il porto di armi ai cittadini di determinati Stati:
a) quando sussiste il pericolo rilevante di un impiego abusivo;
b) al fine di adeguarsi a decisioni della comunità internazionale o ai
principi della politica estera della Svizzera.
Alle medesime condizioni può vietare
l'esportazione verso determinati Stati.
Art. 8 - Acquisto da commercianti
Chi vuole acquistare da commercianti
un'arma o una sua parte essenziale deve possedere un'autorizzazione
all'acquisto di arma.
Non può ricevere tale autorizzazione:
a) chi non ha compiuto il 18° anni d'età;
b) chi è interdetto;
c) chi dà motivo di ritenere che con l'arma può mettere in pericolo sé
stesso od altri;
d) chi è inserito nel casellario penale per un'azione che indica
un'inclinazione ad atti di violenza o contro la sicurezza pubblica oppure
per ripetuti delitti o contravvenzioni,finché l'inserimento non viene estinto.
L'autorizzazione viene rilasciata dalla
competente autorità del Cantone di residenza o, per gli Svizzeri residenti
all'estero, del Cantone dove l'arma verrà acquistata. Essa è valida per tutto
il territorio svizzero.
Essa autorizza all'acquisto di una
singola arma o di una singola parte essenziale.
Il Consiglio federale stabilisce delle esenzioni, in particolare per
la sostituzione di
parti essenziali di un'arma consentita.
L'autorizzazione ha la validità di sei mesi.
La competente autorità può prolungarla per un massimo di tre mesi.
Art. 9 - Acquisto da privati
Chi intende acquistare un'arma o una parte
essenziale di arma da un privato non abbisogna di alcuna autorizzazione
all'acquisto.
L'arma o la parte essenziale di arma,
tuttavia, può essere consegnata solo se il cedente, in base alle circostanze,
può ritenere che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 8
comma secondo. Il cedente deve controllare l'identità e l'età dell'acquirente
in base ad un documento d'identità.
Art. 10 - Armi che possono essere acquistate senza autorizzazione all'acquisto
Non occorre alcuna autorizzazione per i
maggiorenni che intendano acquistare:
a) fucili a palla ad un colpo od a più canne e repliche di armi ad
avancarica ad un colpo;
b) fucili a palla ripetizione, individuate dal Consiglio federale,
che vengono impiegate nel tiro sportivo ed in quello al di fuori
del servizio militare da parte di associazioni
di tiro riconosciute in base alla legge militare o impiegate per
scopi venatori usuali in Svizzera.
Un'arma di cui al comma primo, lettere a) e b),
può essere consegnata solo se il cedente, in base alle circostanze,
può ritenere che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 8
comma secondo. Il cedente deve controllare l'identità e l'età dell'acquirente
in base ad un documento d'identità.
Il Consiglio federale può consentire ulteriori
deroghe.
Art. 11 - Contratto scritto
Per ogni cessione di arma a norma
dell'art. 9 e 10 deve essere redatto un contratto scritto. Ognuna delle
parti deve conservare il contratto almeno per dieci anni e esso deve
contenere:
a) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che
cede l'arma;
b) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma della persona
che acquista l'arma;
c) tipo di arma, produttore, denominazione, matricola, data e
luogo della consegna.
Art. 12 - Presupposti
Cittadini stranieri senza permesso di
residenza devono munirsi per ogni acquisto di un'arma o di una parte
essenziale di arma, di un'autorizzazione all'acquisto a norma dell'art. 8.
Essi ricevono l'autorizzazione dalla
competente autorità del Cantone dove acquistano l'arma o la parte.
Essi devono esibire all'autorità
una certificazione dello Stato di residenza o di cui sono cittadini,
da cui risulti che essi sono legittimati all'acquisto di un'arma o
di una parte essenziale di arma.
Se sussistono dubbi sulla autenticità della
certificazione o se essa non può essere procurata, i Cantoni trasmettono
gli atti al competente ufficio centrale.
Questo controlla la certificazione e, se del caso, rilascia una propria
certificazione.
Art. 13 - Obbligo di notifica da parte delle autorità cantonali
Le competenti autorità cantonali comunicano
ogni tre mesi all'ufficio centrale:
a) l'identità delle persone che a norma dell'art. 12 hanno acquisito
un'arma o una parte
essenziale nel territorio del cantone.
b) i dati dell'arma o della parte acquistata.
Art. 14 - Registro
L'ufficio centrale tiene un registro
informatico delle comunicazioni di cui all'art. 13.
Esso può comunicare periodicamente
ai competenti uffici del luogo di residenza o allo Stato di cittadinanza
dell'acquirente, un estratto del registro.
Art. 15 - Regola generale
Munizioni e loro componenti possono essere
acquistati solo da persone che possiedono i requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione all'acquisto di armi
(art. 8, comma secondo).
Esse possono essere consegnate solo se chi
le consegna, in base alle circostanze, può ritenere che non sussiste
alcuno degli impedimenti di cui all'art. 8 comma secondo.
Il cedente deve controllare l'identità e l'età dell'acquirente in base
ad un documento d'identità.
Art. 16 - Acquisto in poligoni
Chi prende parte ad una manifestazione
di un'associazione di tiro può acquisire liberamente le munizioni necessarie
per il programma di tiro.
Chi non ha ancora compiuto i 18 anni
può acquisire liberamente le munizioni purché esse vengano sparate subito e
sotto controllo.
Sono fatte salve le disposizioni relative al
tiro militare fuori servizio.
Art. 17 - (Senza titolo)
Chi professionalmente acquista, offre in vendita,
cede o procura armi, parti essenziali di armi, munizioni o componenti di
munizioni, necessita di una licenza per il commercio di armi.
Può ricevere una licenza per il
commercio di armi chi:
a) possiede i requisiti richiesti per l'autorizzazione all'acquisto
(art. 8, comma 2).
b) è iscritto nel registro commerciale
c) ha superato l'esame per accertare una sufficiente conoscenza dei tipi
di armi e munizioni e delle disposizioni di legge;
d) dispone di adeguati locali in cui le armi, le parti essenziali,
le munizioni e i loro componenti possano essere custoditi in modo sicuro;
e) dia garanzia per un'ordinata gestione degli affari.
Persone giuridiche debbono indicare un loro
membro come gestore, che sia responsabile all'interno dell'impresa per
l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
Il competente dipartimento emanerà il
regolamento per l'esame e i requisiti minimi dei locali dell'azienda.
La licenza per il commercio viene rilasciata
dall'autorità competente del Cantone in cui si trova la sede degli affari
del richiedente. Filiali al di fuori del Cantone richiedono una specifica
autorizzazione.
Art. 18 - Regola generale
Chi professionalmente produce armi, parti
essenziali di armi, munizioni o componenti di munizioni, oppure modifica
armi in parti che sono essenziali per il loro funzionamento od efficacia,
necessita di una licenza per il commercio di armi.
Art. 19 - Produzione e modifica non professionale
La produzione non professionale di armi,
parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni e componenti di
munizioni, così come la modifica di armi in armi proibite (art. 5, comma 1),
è vietata.
I Cantoni possono consentire deroghe.
È consentita la ricarica di cartucce per il
proprio fabbisogno.
Art. 20 - Modificazioni vietate
La modifica di fucili e pistole semiautomatiche
in armi automatiche, la modifica del numero di matricola e l'accorciamento
di fucili sono vietati.
I Cantoni possono consentire deroghe.
Art. 21 - Tenuta di libri
I titolari di licenze di commercio sono obbligati
a tenere un registro sulla produzione, acquisizione, cessione o altra
messa in circolazione di armi, parti essenziali, munizioni e loro componenti.
I libri e le copie delle autorizzazioni
all'acquisto e le autorizzazioni in deroga debbono essere conservate per
dieci anni e poi consegnate alle competenti autorità cantonali.
Art. 22 - Obbligo di informativa
I titolari di licenze commerciali ed il loro personale
sono obbligati a fornire alle autorità cantonali tutte le informazioni
necessarie per un controllo adeguato.
Art. 23 - Obbligo di denunzia
Armi, parti essenziali di armi, munizioni e
componenti di munizioni debbono essere denunziati all'atto dell'importazione
od esportazione, a norma dell'art. 6 della legge doganale.
Il Consiglio federale stabilisce le deroghe.
Art. 24 - Esportazione od importazione professionale
Chi vuole importare od esportare professionalmente
armi, parti essenziali di armi, munizioni o loro componenti, necessita
di una autorizzazione.
L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente
è in possesso della licenza
per il commercio (art. 17).
La licenza autorizza il titolare ad importare od
esportare armi, parti essenziali di armi, munizioni e loro componenti senza
limitazioni. Essa autorizza anche al transito.
Anche per il semplice transito è necessaria una
licenza. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il suo rilascio.
Non è necessario possedere la licenza
al commercio.
L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio
centrale ed è a termine.
Art. 25 - Esportazione, importazione, transito non professionale
Chi intende importare armi, parti essenziali di
armi, munizioni e loro componenti in modo non professionale necessità di una
autorizzazione. Questa viene rilasciata se
il richiedente è legittimato all'acquisto dell'oggetto in questione.
Un'autorizzazione è richiesta anche per
l'esportazione od il transito non professionali. Essa viene rilasciata se in
base alle circostanze si può ritenere che non se ne farà abuso.
L'autorizzazione viene rilasciata dalla
competente autorità cantonale in cui l'esportazione o l'importazione hanno
luogo. Essa è a termine.
Il Consiglio federale può stabilire deroghe,
specialmente per armi, parti essenziali di armi, munizioni e loro componenti
destinate alla caccia o al tiro sportivo.
Art. 26 - Custodia
Armi, parti essenziali di armi, munizioni e
loro componenti debbono essere custodite con cura al fine di impedire che
vengano prese da terzi non legittimati.
Ogni perdita di armi deve essere comunicata
immediatamente alla polizia.
Art. 27 - Porto di armi
Chi vuole portare in pubblico un'arma necessita
di una licenza di porto d'arma.
Questa deve essere portata con sé ed esibita a richiesta di polizia e organi
doganali.
Può ricevere una licenza di porto d'armi chi:
a) possiede i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto
(art. 8 comma 2);
b) espone in modo credibile che egli ha bisogno di un'arma per difendere
sé stesso, altre persone o cose da un pericolo concreto;
c) ha superato un esame sul maneggio di armi e sulla conoscenza delle
disposizioni legali sull'uso delle armi.
Il competente dipartimento emana un
regolamento d'esame.
L'autorizzazione viene rilasciata dalla
competente autorità del Cantone di residenza per un determinato tipo di arma
e al massimo per la durata di cinque anni.Essa è valida per tutta la Svizzera
e può comportare il pagamento di tasse. Persone con residenza all'estero
ottengono l'autorizzazione dall'autorità del Cantone di provenienza.
Non è richiesta alcuna autorizzazione per i
titolari di una licenza di caccia, per i guardacaccia, per le guardie a
tutela della selvaggina, in relazione al porto delle armi richieste
dalla svolgimento della loro attività.
Il Consiglio federale stabilisce le norme
per il porto d'armi in casi particolari, quali quelli dei membri stranieri
delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti degli organismi
internazionali, delle sedi consolari e delle missioni straordinarie.
Art. 28 - Trasporto di armi
Le armi scariche possono essere liberamente
trasportate, specialmente in viaggio:
a) per corsi, esercitazioni, manifestazioni di associazioni di caccia
o sportive o militari;
b) verso l'arsenale e ritorno;
c) da parte del titolare di una licenza di commercio di armi;
d) verso mostre specializzate e ritorno.
Durante il trasporto armi e munizioni debbono
essere separate.
(Omissis)
Seguono altri articoli fino al 43, contenenti disposizioni procedurali,
processuali e transitorie.