Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Rottamazione di armi - parere 5 giugno 2012

N.557/PAS-50. 0121/Q/12 IT_012__M_QP_103
OGGETTO: Rottamazione delle armi. Quesito Rif. Cat.6D/12
Roma, 5 giugno 2012
Alla Questura di Belluno
e, p.c.
Alla Questura di Brescia
In riferimento alla nota indicata in oggetto, che si allega in copia, preliminarmente si informa che, in linea di principio e di diritto, appare pienamente condivisibile l'orientamento espresso da codesta Questura secondo il quale i titolari delle licenze di polizia per la fabbricazione e riparazione di arni da guerra e comuni, non possono esercitare, nell'ambito delle attività connesse ai posseduti titoli di polizia e seppur su richiesta dei legittimi proprietari, l'operazione della rottamazione delle armi.
Al riguardo, infatti, e prima dell'emanazione del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 recante 1' "Attuatone della Direttiva 20081517CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo deli'acquisizione e della detenzione delle armi che all'art. 5 ha rinnovato l'art. 11 della L. 110/75 co. 1, entrato in vigore a decorrere dal 1 luglio 2011. ed in cui è stata espressamente disciplinata la sostituzione di una parte di arma divenuta inservibile, per rottura od usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria, questo Ufficio ha sempre ritenuto che tale intervento tecnico non potesse, in assoluto, essere assimilato a quello che attiene invece alla disattivazione di armi.
A seguito dell'avvenuta disattivazione di un'arma ovvero di una parte essenziale di essa, di fatto, per l'Autorità di P.S. è sempre possibile eseguire un controllo amministrativo mirato a verificare sia la corretta esecuzione delle operazioni tecniche di disattivazione dettagliate nella circolare ministeriale 557/B.50106.D.2002, del 20 settembre 2002 che la regolare detenzione della stessa.
Con la rottamazione, invece, si palesa impraticabile la possibilità di effettuare la doverosa e prevista attività di controllo e riscontro oggettivo sulla reale sorte finale dell'arma essendo, peraltro, certificata da una dichiarazione resa da un privato cittadino senza alcun riscontro pubblicistico.
Tanto premesso, si ritiene che l'attività di rottamazione di un'arma ovvero delle sue parti essenziali tracciate, posta in essere prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs., una volta immesse in commercio e, quindi, al termine del processo di fabbricazione, rientri, comunque, tra le competenze esclusive dello Stato, come si può desumere dal disposto normativo di cui all'art. 20, comma 5, della legge 18 aprile 1975, nr. 110.
Pertanto, i legittimi possessori delle armi o delle suddette parti che intendevano avviare a rottamazione le medesime, dovevano procedere a consegnale agli uffici di Polizia o Stazioni dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio, che procedevano alla loro distruzione tramite i preposti stabilimenti militari.
Il Direttore dell'Area Armi ed Esplosivi – Paravati

NOTA
Certo che al Ministero dell’Interno il dover pensare rappresenta sempre una fatica immane.
Posti di fronte al quesito di come si fa a rottamare un’arma, non hanno pensato in termini di azioni pratiche, ma  di cavilli acrobatici su norme di legge incerte. Cosa ovvia: essi hanno studiato diritto ma nulla sanno di come funziona il modo delle armi.
La circolare inizia dicendo che un fabbricante di armi non può rottamare un’arma perché è un privato non sottoposto a controllo pubblicistico e quindi la PS non può sapere se l’arma l’ha rottamata davvero. Discorso sciocco perché se io vado a denunziare che la pistola mi è scivolata nella fossa delle Marianne non possono certo controllare se c’è caduta davvero; ed essi devono ricevere la mia denunzia (probabile poi che l’app. Cacace mi denunzi  per omessa custodia; non si sa mai che un polpo si spari!)
Ma non è vero che manchi un controllo pubblicistico; chi è titolare di licenze di PS deve tenere il registro giornaliero controllabile in ogni momento dalla PS la quale ha così modo di vedere se per l’azienda girano parti di armi o armi non registrate. E questo è un controllo pubblicistico. Certo se il funzionario di PS ritiene di non dover mai muovere il culo dalla sua poltrona, il controllo viene meno, ma non è certo ciò che pensava il legislatore! Non è un difetto di controllo, ma un difetto di culo!
Se fosse sostenibile il pensiero ministeriale una fabbrica non potrebbe neppure fabbricare le armi perché manca il controllo sul numero delle armi che produce! E se un fucile gli riesce con la canna storta non può rottamarlo, ma deve mandarlo alla direzione di artiglieria.

Ma come, lo Stato si fida di chi ha ricevuto la licenza per armi da guerra e gli consente di detenerle, studiarle, sperimentarle e poi il primo che si svegli al mattino (verso le 11) in un ufficio romano, scopre che non ci si può fidare se schiaccia una lanciarazzi?
Diceva Totò “ma mi faccia il piacere”.

In merito alla rottamazione del privato basta leggersi il citato art. 11 per capire che esso è stato scritto solo per regolare la sorte delle parti di armi che recano le prescritte marcature, in analogia di quanto avviene per le terghe e targhette delle autovetture; ma è una pura invenzione che la legge abbia introdotto un divieto generale di rottamazione privata e un divieto di detenere le parti rottamate.
Supponiamo che mi scoppi la canna del fucile e che la matricola sia fra le parti frantumate; di certo non vi è bisogno di far perdere tempo a due marescialli dell’esercito per ricevere la canna, fare un verbale di consegna, distruggere la canna (ma quando mai questi funzionari capiranno che si deve risparmiare, che non si deve complicare la vita ai cittadini, che non devono buttare i soldi dello Stato in cretinate?). Io cittadino posso consegnare la canna, ma posso anche mostrarla al funzionario, fargli constatare che non più una parte d’arma e tenerla per ricordo o per farci un soffietto da camino.
Oppure se prendo una pistola, la metto sotto il maglio è la faccio diventare un disco grande come una pizza, chi può sostenere che nella pizza vi sono ancora dei marchi riutilizzabili? Al massimo un funzionario del ministero!
Quindi: obbligo di consegna solo delle parti essenziali che recano segni distintivi riutilizzabili.
Segnalo due perle del parere ministeriale:
- si legge  che la PS per un’arma disattivata controlla “la regolare detenzione della stessa”. Prova evidente che “là dove si puote”  credono che le armi disattivate vadano denunziate.
- si legge che la rottamazione rientra fra  “le competenze esclusive dello Stato, come si può desumere dal disposto normativo di cui all'art. 20, comma 5, della legge 18 aprile 1975, nr. 110”. Peccato che il citato articolo parli del rinvenimento di armi.

 


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