Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare su rinvenimento armi

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Risposta a quesito
557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004

OGGETTO: Rinvenimento armi. Quesito

ALLA QUESTURA DI RIETI
La Questura in indirizzo ha posto a quest’Ufficio un quesito circa le modalità di “regolarizzazione” delle armi rinvenute da privati cittadini.
A tale proposito si deve, in via preliminare, ricordare che l’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, nr 110, prevede che “chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta”.
Poiché, però, il cittadino potrebbe non avere titolo al trasporto di armi, l’arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato (da guerra o clandestina) o, essere corpo di reato e come tale da sottoporre a perizie balistiche e dattiloscopiche, è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell’assistenza del personale dell’ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire che, all’uopo, dovrà essere interessato, anche per le vie brevi, al fine delle necessarie intese.
Mediante le procedure concordate, l’arma è, così, posta dalla forza di polizia a disposizione dell’Autorità provinciale di P.S. (Questore).
In considerazione della particolare natura dei beni a cui si fa riferimento, tutte le norme del codice civile afferenti, devono però essere raccordate con le leggi di P.S , per cui, in tali casi, il Questore sostituisce il Sindaco quale autorità incaricata dalla predetta normativa a ricevere le cose oggetto di rinvenimento, per le specifiche competenze che la legge gli attribuisce in materia di armi.

Successivamente, colui che ha effettuato il rinvenimento, potrà, qualora interessato, diventare il proprietario dell’arma secondo le procedure in seguito descritte, ricordando, però, che la possibilità di acquisire e detenere un’arma può essere concessa solo ai titolari di una licenza di polizia in materia (porto d’armi o nulla osta), per i quali, quindi, l’Autorità di P.S. abbia verificato il possesso dei requisiti soggettivi (capacità tecnica e psico-fisica) previsti dalla normativa vigente.
Si possono prevedere due distinte ipotesi di rinvenimento, quello che avviene nella propria abitazione o nelle pertinenze di essa, diverso da quello che avviene, invece, su suolo pubblico.
Nel primo caso, sempre che non sia possibile con i successivi accertamenti giungere all’individuazione del proprietario del bene, possono trovare applicazione le norme sul “possesso” (art. 1140 e seguenti del Codice Civile).
Nell’altra ipotesi l’acquisto della proprietà è regolato dagli articoli 927-930 del Codice Civile.
Quindi, trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’albo comunale senza che nessuno si sia presentato in Questura a rivendicare la proprietà dell’arma, il ritrovatore ne diviene il proprietario.
Diverso ancora è il caso dell’acquisto per successione “mortis causa”, per il quale si procederà in modo analogo alle cessioni tra vivi.
Chi acquista la proprietà secondo le modalità di cui sopra potrà decidere se versare l’arma per la distruzione, detenerla personalmente o cederla a terzi, fermo restando che, se non può essere rilasciato il “nulla osta all’acquisto” l’arma deve essere ceduta o versata per la rottamazione.
Altra condizione per acquisire la disponibilità dell’arma è che questa sia “detenibile”,cioè: non clandestina, non alterata, non da guerra, conforme a quanto disposto dall’articolo 11 della legge 18 aprile 1975 nr. 110, e cioè provvista dei punzoni di un Banco di Prova riconosciuto e del numero di matricola, ricordando che non ricadono nei predetti obblighi le armi prodotte anteriormente al 1920, e per le quali si è accertato che non sono state, in passato, utilizzate per la commissione di reati.
Infine, chi subentra nel possesso dell’arma, dovrà, come d’ordinario, denunciarne la detenzione ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S..
Giova ricordare che le armi detenibili da parte dei privati, sono solo quelle catalogate o classificate come comuni da sparo da questo Ministero.
Le armi che risultano iscritte nell’apposito Catalogo Nazionale delle armi comuni (disponibile sul sito internet della Polizia di Stato), o per le quali la Commissione Consultiva Centrale per il controllo della armi abbia, comunque, riconosciuto tale classificazione, qualora prive dei punzoni del Banco Nazionale di Prova, potranno essere presentate dagli interessati al predetto Ente, al fine della sottoposizione a prova di sparo forzata e, quindi, successiva punzonatura.
Qualora, invece, l’arma rivenuta non possieda i requisiti di detenibilità da parte dei privati, l’Autorità di P.S. che ne ha la disponibilità, prima di versarla alle direzioni di artiglieria per la rottamazione, dovrà interessare la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà, eventualmente, far assegnare la stessa ad un museo.

Commento

La circolare è sostanzialmente corretta, ma contiene qualche errore.
Essa infatti si sofferma a esaminare il caso delle armi rinvenute in luogo pubblico (cioè abbandonata o smarrita) e non si rendo conto che è una ipotesi che mai potrà comportare una procedura analoga a quella che si segue quando si rinviene un portafoglio. Infatti un’arma smarrita è oggetto di sequestro immediato come corpo del reato di omessa custodia dell’arma e di omessa denunzia dello smarrimento da parte del suo detentore. E se di un’arma rinvenuta in un prato non si riesce a risalire al detentore, vuol dire che era un’arma detenuta e portata illegalmente, egualmente da confiscare. Potrebbe trattarsi di un’arma rubata, ma in tal caso, se era regolarmente denunziata, l’arma verrà restituita al proprietario e non certo a chi l’ha rinvenuta.

Erronea l’affermazione che l’arma deve avere i punzoni del Banco di Prova. Vi sono infinite armi che ne sono legittimamente prive; ad esempio ex ordinanza ora divenute comuni oppure armi importate al seguito di cittadini italiani emigranti all’estero e rientranti in Italia.

Erronea l’ipotesi relativa ad armi catalogate e prive del punzone del Banco di Prova. Ve ne sono alcune e cioè ex ordinanza già esistenti in Italia un prototipo delle quali è stato catalogato e su cui poi il venditore ha apposto il numero di catalogo così dato. E queste armi non hanno il marchio del Banco di prova perché sono state approvate dagli arsenali militari e non vi è alcun bisogno di regolarizzarle.

Curiosa infine la affermazione che “Diverso ancora è il caso dell’acquisto per successione “mortis causa”, per il quale si procederà in modo analogo alle cessioni tra vivi”. In effetti non è che il morto dovrà fare un atto di vendita come se fosse vivo, ma, accertato che lo armi erano regolarmente denunziate, si procederà esattamente come per le armi rinvenute. E se non erano denunziate vanno comunque sequestrate!


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