Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Ministero dell'Interno. Quesito 559/C.16105,XV.H.MASS(39) del 22 marzo 1999 in merito all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 47 TULPS per l'attività di ricarica delle cartucce da parte di privati.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi.
Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all'acquisto di esplosivo (art. 55 TULPS), agli obblighi di denuncia (art. 38 TULPS), ai quantitativi di polveri (5 Kg.), bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. TULPS e 38 TULPS) ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 TULPS e art. 97/3 Reg. TULPS) Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.93 n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata.
Risposta corretta. Ciò che stupisce è che vi sia un funzionario di questura che si è fatta sorgere nella scarna mente l'idea che la ricarica fosse vietata e che il Ministero non lo abbia subito allontanato dall'ufficio che ricopre, invece di perder tempo a rispondergli! .


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