Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di
ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente
disciplinata, non incontra specifici divieti normativi.
Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di
legge, con particolare riguardo alla legittimazione all'acquisto di esplosivo
(art. 55 TULPS), agli obblighi di denuncia (art. 38 TULPS), ai quantitativi di
polveri (5 Kg.), bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza
licenza (art. 97 Reg. TULPS e 38 TULPS) ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 TULPS e art. 97/3 Reg. TULPS)
Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.93 n. 509 "Norme
per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano
esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto
delle attività di ricarica privata.
Risposta corretta. Ciò che stupisce è che vi sia un funzionario di questura
che si è fatta sorgere nella scarna mente l'idea che la ricarica fosse vietata
e che il Ministero non lo abbia subito allontanato dall'ufficio che ricopre,
invece di perder tempo a rispondergli! .