Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare finale 2 agosto 2016 su riabilitazione e licenze di porto

Circolare 557/LEG/225.00 -  Motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licenza di porto d’armi ex art. 43 T.U.L.P.S. - Problematiche applicative.- Seguito.

Con circolare n. 557/LEG/225.00/3826 del 28 novembre 2014, a seguito del parere reso in sede consultiva dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 03257/2014 (numero Affare 01191/2014), sono state fomite puntuali indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 43 del T.U.L.P.S., relativamente alla problematica in oggetto indicata.
Tuttavia, pur in presenza del citato parere reso dal Supremo Organo di consulenza giuridico-amministrativa, sono intervenute in sede giurisdizionale alcune sentenze di segno opposto, sia da parte di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, sia dello stesso Consiglio di Stato, per cui questo Dipartimento della pubblica sicurezza ha ritenuto di dover nuovamente investire della questione il predetto Organo consultivo, che si è di nuovo pronunciato in proposito con il parere n. 01620/2016, in data 11 luglio 2016 (Numero Affare 00275/2016), reso dalla Prima Sezione nell’adunanza del 6 luglio 2016, che ad ogni buon fine si allega in copia.
Più in particolare, è stato chiesto un approfondimento degli effetti della riabilitazione sulle condanne per i reati elencati nel primo comma dell’art. 43 T.U.L.P.S., sottoponendo altresì al Supremo Consesso i seguenti ulteriori quesiti:
•    quale sia la sorte delle licenze di porto d’arma rilasciate in adesione all’interpretazione “evolutiva” della disposizione di legge e che andrebbero revocati in adesione del richiamato parere del Consiglio di Stato del 16 luglio 2014;
•    se alle persone beneficiate di reiterati rinnovi del titolo di polizia debbano comunque essere applicate le disposizioni ostative previste dal primo comma dell’art. 43, o se debba essere valutata la situazione personale e la loro condotta successiva al compimento del reato;
•    se la condanna con effetto preclusivo al rilascio della licenza di porto d’arma sia quella “espressa con sentenza passata in giudicato” o se debba intendersi riferita anche a quella conseguente al patteggiamento ex art. 445 c.p.p., nonché nei casi in cui la pena è stata condizionalmente sospesa.
Con il parere reso nell’adunanza del 6 luglio 2016, la prima Sezione del Consiglio di Stato, argomentando dal combinato disposto dell’art. Ile dell’art. 43 del T.U.L.P.S., ha osservato che “ ....in presenza di condanne per reati preclusivi la riabilitazione consente di rilasciare al riabilitato le autorizzazioni di polizia in generale, mentre non consente di rilasciargli la licenza di porto d'armi. In altre parole gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge penale ma, salvo diverse, specifiche disposizioni di legge ”, come quella contenuta nell’art. 11 (nella parte in cui viene precisato “e non ha ottenuto la riabilitazione ”) “essa non ha rilievo su altre conseguenze giuridiche delle condanne ”.
Viene poi ulteriormente chiarito che “..la tesi secondo cui la riabilitazione toglie l'effetto preclusivo al rilascio del porto d’armi, stabilito dall'art 43 per determinate condanne, si fonda sulla lettura dell'art. 178 del codice penale, secondo cui «La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti» e contiene un fraintendimento circa la nozione di «effetti penali della condanna» ".
“Il divieto di concedere (o l'obbligo di revocare) il porto d’armi, come l 'esclusione da concorsi, da impieghi o da gare o la perdita del diritto elettorale per chi ha riportato certe condanne, sono bensì effetti della condanna, ma non effetti penali della condanna; e la riabilitazione di per sé, salvo diverse disposizioni della normativa che regge la materia, come appunto Vari. 11 del testo unico delle leggi dì pubblica sicurezza, non elimina tali effetti ”.
Il quadro normativo di riferimento, a conferma della corretta interpretazione contenuta nel parere “de-qua” fin qui esaminata, viene poi corroborato dalla previsione dall’art 66 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. il quale dispone: “Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi delVart 608 (ora art. 689,primo comma, n.4) del codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso codice (ora art. 688, primo comma, secondo capoverso)
In conclusione, sul quesito principale la Sezione afferma che “a chi è stato condannato per i reati previsti come preclusivi dal citato art. 43 non può essere rilasciata, e dev'essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d'armi senza che possa avere rilievo la conseguita riabilitazione
Con riguardo ai restanti quesiti proposti viene, infine precisato:
“ 1) la sorte delle licenze di porto d'armi rilasciate in adesione all'interpretazione “evolutiva” dell'art 43 dipende dai singoli casi. Se c'è un giudicato, o un decreto presidenziale su ricorso straordinario, che ha obbligato l'Amministrazione a rilasciare senz'altro la licenza, la licenza non può essere revocata; e lo stesso deve dirsi se, come sembra, ci sono stati giudicati che hanno obbligato l'Amministrazione a valutare discrezionalmente la domanda di porto d'armi presentata da persona condannata per reati ostativi, e l'Amministrazione ha rilasciato la licenza motivando sull'affidabilità del richiedente: in ambo i casi il porto d'armi è stato rilasciato in esecuzione di un giudicato. Diverso è il caso di licenze rilasciate a persone che si trovano nelle condizioni preclusive previste dall'art. 43, alle quali sia stata rilasciata la licenza senza che avessero impugnato un precedente diniego: in tal caso ben può l'Amministrazione, tornando sull'interpretazione dell'art. 43, che non ammette deroghe, revocare la licenza; con l'avvertenza però che, quando la licenza sia stata rilasciata motivando sull'attuale affidabilità del richiedente, la revoca non è esente dal rischio d'annullamento.
2) Alle persone che siano state beneficiarie di reiterati rinnovi del titolo di polizia debbono essere applicate, con il diniego o con la revoca, le disposizioni dell'art. 43 del regio decreto 17 giugno 1931 n. 773, senza considerare la loro situazione personale e la loro condotta successiva al compimento del reato; d'altra parte in casi del genere, tenendo presenti le considerazioni esposte a proposito dell'art. 66 del regolamento del 1940, è ben verisimile che l'Amministrazione di pubblica sicurezza non abbia conosciuto per tempo le condanne ostative proprio a causa dell'intervenuta riabilitazione.
3) L'applicazione della pena su richiesta, c.d. patteggiamento o pena patteggiata, introdotta dal codice di procedura penale del 1988, è pur sempre una condanna (art. 445, comma -bis introdotto dalla legge 12 giugno 2003 n. 134: «Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»), e i suoi effetti vantaggiosi per il condannato, ulteriori alla riduzione della pena, si esauriscono nell'ambito degli effetti penali (vedasi l'artt. 445, comma 2), dei quali si è già detto. Essa pertanto non influisce sulle disposizioni dell'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Men che meno rileva, ai fini che interessano, la sospensione condizionale della pena. ”
Per completezza di informazione vale la pena precisare che anche in sede giurisdizionale è stato possibile constatare una inversione di tendenza ed in proposito si segnala la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IlI - n. 02312/2016, n. 05444/2015 Reg.Ric., del 26 maggio 2016, depositata il 31 maggio 2016, che pure si allega, alle cui motivazioni si rinvia.
 
 


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