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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE -
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Risposta n. 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006
OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto.
- Quesito.
Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n. 482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata di aver omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.
Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei termini che seguono.
Come è noto, l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare all’autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più precisamente, poi, l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni.
Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica - nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.
Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) - l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse.
Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.
Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler dare, nei modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della presente circolare agli Uffici periferici.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Dr. Cazzella)
NOTA
Risposta del tutto corretta che finalmente dimostra che al Ministero qualcuno legge le sentenze della Cassazione e le rispetta!
La risposta non affronta il problema della polvere da sparo, ma non ve ne era bisogno: la situazione è assolutamente analoga e la Cassazione ha detto, anche con riferimento alla polvere, che la denunzia del consumo e del reintegro non sono dovute.
Questa era la sentenza:
Sez. 1, Sentenza l 10/04/2001 n.20234 - In materia di sicurezza pubblica, l'obbligo della denunzia previsto dall'art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l'acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate preceden- temente.
email - Edoardo Mori |
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