Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
Sono passati quasi sei mesi da quando l'art. 12 bis del D.L. 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica, per rimediare alla abolizione del catalogo senza indicazioni sul futuro, ha stabilito che chi produce o importa armi le deve far passare per il Banco di prova dichiarando che sono comuni o comuni sportive; il Banco controlla che lo siano davvero e tiene un elenco online delle armi esaminate.
Si può pertanto tentare di fare il punto su come si è evoluta la situazione del post catalogo.
Il Banco di Prova, dopo un po' di sbandamento iniziale (del tutto giustificato per il pietrone che gli era caduto fra capo e collo e per il fatto di essere stato lasciato a sé senza alcun supporto giuridico e senza istruzioni sul da farsi), pare aver imboccato la giusta via. Si trattava in effetti solo di comprendere che la distinzione fra armi comuni ed armi proibite (poco importa per quale motivo; la direttiva europea proibisce, ad. es. ogni arma da fuoco camuffata da altro oggetto) è estremamente sottile e concerne tipologie di poche armi al limite; la linea sarebbe ben netta, se il Ministero non insistesse con ottusità asinina, a voler proibire le munizioni 9 para solo perché teme che poi un colpo sparato da un delinquente venga attribuito ad un poliziotto; quasi ben gli sta che nel caso dell'uccisione dell'ispettore Donatoni gli sia stato attribuito lo sparo amico di un 9 para, con certezza mai avvenuto!
Il Decreto L.vo 204/2010 ha però riconosciuto che la proibizione del calibro 9x19 concerne solo le armi corte semiautomatiche (parla anche di armi corte a ripetizione, ma non può riferirsi ai revolver già catalogati!) e correttamente il Banco di Prova ha riconosciuto senza tentennamenti che il 9x19 è ora di libera vendita e che può essere dichiarata comune una carabina in tale calibro (Carabina Thureon Defense).
È difficile esprimere un parere sull'andamento della classificazioni perché il sito del Banco non funziona ancora per la parte che, per espressa disposizione di legge, deve rendere pubblici i provvedimenti relativi alla sua attività: quindi dovrà contenere l'elenco delle armi approvate come comuni o comuni/sportive e l'elenco dei rifiuti con relativa motivazione. Il Banco potrà evitare di mettere il nome del richiedente per motivi di privacy. Il sito dovrà consentire di vedere l'elenco completo delle armi esaminate al fine di consentire agli interessati le opportune valutazioni comparative; non baste che uno, come ora, possa vedere solo determinati gruppi di armi.
Non riesco a trovare nel sito del Banco le tariffe per la classificazione e la bancatura; forse non so cercare, o forse non hanno ben chiaro che sono un ente pubblico!
Il Banco ha provveduto poi a precisare:
- che le armi non ancora catalogate o classificate, devono passare dal Banco per la valutazione; se non già bancate verranno anche bancate (soluzione corretta).
- che le armi già catalogate o classificate e già bancate da banchi esteri riconosciuti non devono passare nuovamente per il banco, salvo quelle demilitarizzate, ma al solo fine di controllare la corretta demilitarizzazione (soluzione corretta).
- che ritiene vietate le armi corte nei calibri 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99 e loro sinonimi più altri eventuali; è una affermazione errata perché molti di questi calibri sono giù usabili in armi lunghe (il 30-06 ad es.) o corte (il 7,62x51) e ampiamente diffuse sul mercato civile europeo. Perciò il diniego è illegittimo perché viola il principio della definitività delle decisioni della Commissione. Non è possibile che ci siano delle armi comuni in circolazione e altre armi dello stesso tipo e calibro che non possono essere importate. Non si capisce poi da dove derivi l'idea che una cartuccia ammessa per arma lunga, non sia poi usabile, giuridicamente, in un'arma corta. Certamente sarà difficile, tecnicamente, spararci il 12,7x99 ! Non è un gran problema e nessuno si rallegra all'idea che vi siano in giro armi che sparano a sei chilometri, ma se si vogliono vietare i calibri da mitragliatrice, il problema va affrontato in modo diverso.
- che le pistole in cal. 9x19 non sono da guerra, ma verranno ammesse con l'indicazione che non sono commerciabili in Italia ai privati.
- che il numero di colpi indicato nella richiesta di classificazione NON è vincolante; fanno eccezione al predetto principio le armi, appartenenti alla categoria B (le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica), idonee ad utilizzare munizioni militari, per le quali il numero massimo di colpi consentito è pari a 29 nonché le armi demilitarizzate, per le quali il numero di colpi è limitato a 5. Le armi semiautomatiche nei sopracitati calibri e sinonimi non possono utilizzare caricatori militari (cioè con stesso numero di colpi, stesso innesto); affermazione monca perché detto caricatore non può essere utilizzato su nessuna arma in quanto parte di arma da guerra.
- che non devono essere classificate le armi lanciarazzi, le armi ad avancarica, le armi ad aria o gas compressi, che di per sé non possono essere che armi comuni.
Ha bisogno ancora di qualche riflessione il problema della classificazione delle armi come sportive. Nulla cambia nella loro regolamentazione e perciò è sufficiente che il Banco continui a seguire i criteri già adottati dalla Commissione. Ritengo però opportuno che vengano fissati in modo esplicito alcuni criteri di fondo perché la è una materia in cui è facile creare situazioni ingiuste.
- Quando è stata creata la categoria delle armi sportive, per consentire ai cittadini di detenere qualche arma in più, molte ditte sono corse, per ragioni commerciali, a far classificare come sportive armi lunghe che potevano tranquillamente essere considerate come armi da caccia e così vi è l'assurdo che si possono detenere e usare senza limiti armi demilitarizzate ,ben poco adatte per la caccia, ma non si può cacciare con una carabina di precisione, solo perché le armi sportive non si possono portare (affermazione errata, ma che non si riesce a correggere). Quindi si dovrebbe stabilire che quando un'arma lunga è utilizzabile anche per caccia, non deve essere classificata come sportiva.
- Un'arma sportiva, come detto, don può essere portata per caccia o per difesa. Se viene importata un'arma già detenuta in Italia come arma comune non sportiva (sia essa ante-catalogo o meno) e qualcuno ne chiede la classificazione come sportiva, lede gli interessi di chi detiene l'arma. Perciò il Banco deve limitarsi alla classificazione di armi di nuova produzione o nuova importazione e solo su richiesta del fabbricante o dell'importatore ufficiale.
- Per singole armi dovrebbe essere prevista da parte del Banco, la possibilità di accertare che sono state eliminate da un riparatore le caratteristiche che la facevano ritenere sportiva (ad es. mirini o tacche di mira speciali) e che perciò qual singolo esemplare va considerato non più sportivo.
Detto ciò possiamo vedere che cosa concretamente deve fare il cittadino di fronte ai cambiamenti della normativa. Molto sinteticamente:
- Nulla è cambiato nel numero delle armi detenibili e nelle licenze di collezione. Con l'abolizione del catalogo è venuto meno anche il numero di catalogo e diviene molto più elastica la nozione di modello di arma che va ricondotta ora alla indicazione che ne fa lo stesso produttore, senza tutte le stupide sofisticherie della Commissione che teneva conto anche delle scritte! Quindi si dovrà adottare una maggior elasticità nelle collezioni, adottando il principio già in vigore per cui nel dubbio si possono tenere in collezione due esemplari dello stesso modello.
- Per sapere se un'arma è sportiva si deve guardare nel vecchio Catalogo e nel sito del Banco di Prova, non appena funzionante. Se l'arma non vi compare, deve essere considerata arma comune non sportiva
- Nel sito del Banco di Prova dovrà comparire anche l'elenco dei modelli di armi ad aria compressa che sono state e che saranno classificate come di ridotta potenza.
- Prima di correre a comperare il 9x19 è meglio attendere che anche i giudici abbiano capito che non è più un calibro da guerra o tipo guerra!
- Il termine per presentare la denunzia relativa ad acquisto, cessione, comodato, trasferimento di armi (e per analogia, delle munizioni e polvere da sparo) è di 72 ore; in caso di necessità la denunzia si può fare per fax o per posta certificata.
- Le licenze di porto d'armi a partire da ora verranno rinnovate fino al compleanno del titolare dopo 1-5-6 anni, a seconda dei casi, dalla data del rilascio (è ancora da capire il regime fiscale).
- I caricatori non hanno limitazione di colpi; però quelli montati sulla misteriosa categoria delle armi semiautomatiche che assomigliano ad un arma automatica (basta che assomigli o deve essere confondibile? una versione civile di un fucile d'assalto, senza alcuni accessori tipici, assomiglia all'originale? sono solo le pistole mitragliatrici o anche i fucili di assalto?) devono essere ridotti a 29 colpi. Siccome il caricatore con tanti colpi non serve assolutamente a nulla, dimentichiamoci quelli di 30 colpi e eviteremo grane! I caricatori di modello militare di armi semiautomatiche in calibro militare, secondo la fantasia del Banco, non possono essere detenuti e usati; quelli di modello non militare devono essere ridotti a 5 colpi.
(8 febbraio 2013)
Nota
Il Catalogo è stato abolito con la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Suppl. Ordinario n. 234 (Gazzetta Ufficiale N. 265 del 14 Novembre 2011).
La Commissione delle Armi ed esplosivi è stata abolita con con le leggi sulla Spending Rewiew (art. 12, comma 20, primo periodo, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 ed essa ha tenuto l'ultima seduta il 3 settembre 2012. A seguito di ciò la competenza sula classificazione delle armi è passata al Banco di Prova . Dice l'art. 12- sexdecies: 12-sexdedecies: A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 ha stabilito la competenza del Banco di Prova a classificare le armi da bancare od importare.
Il BANCO DI PROVA nel suo sito, a cui si rinvia, ha formulato le seguenti regole:
Si rende noto agli utenti del servizio di classificazione che il Consiglio di Amministrazione del BNP, nella riunione del 01 marzo 2013, ha deliberato l'introduzione di una nuova tariffa per la classificazione delle armi nella misura di €.20,00 + iva per ciascuna classificazione richiesta. Il provvedimento è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 aprile 2013, quindi a partire dal prossimo mese di maggio entrerà in vigore la suddetta tariffa.
Seguiranno a breve ulteriori informazioni operative.
La procedura prevede la compilazione di una scheda, da inoltrare al BNP, per tipologia di armi su cui verranno riportati i dati relativi all’arma.
Qualora un'arma sia dotata di una o piu' canne intercambiabili, dovrà essere compilata una scheda per ogni calibro.
Per le armi appartenenti alla categoria B7 la richiesta di classificazione dovrà essere corredata da due fotografie digitali; dovrà essere altresì dichiarato se l’arma proviene o no dalla demilitarizzazione di arma automatica. Se l’arma proviene dalla demilitarizzazione di arma automatica o se assemblata utilizzando componenti di armi automatiche, un esemplare, unitamente alla documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 557/B.50106.D.2002 del 20/09/2002, dovrà essere presentato al BNP, fermo restando l’obbligo di presentazione di tutti gli esemplari successivamente prodotti. Alle armi demilitarizzate verrà assegnato un codice identificativo specifico che ne permette il più agevole riconoscimento. La Direttiva distingue le armi in corte e lunghe some segue:
Per le armi della categoria B7 l'utente deve indicare se l'arma è corta o lunga in accordo con le definizioni sopra indicate.
Per il riconoscimento delle armi sportive la richiesta dovrà essere inoltrata successivamente all’ottenimento della classificazione di arma comune del tipo di arma di appartenenza.
La richiesta dovrà contenere il modello, la descrizione delle caratteristiche strutturali e meccaniche, due fotografie digitali e la disciplina sportiva in cui si intende utilizzare l’arma. La documentazione sarà trasmessa a cura del BNP alla federazione sportiva per il parere previsto dalla legge 85/86 e quindi pubblicata nel sito del BNP.
Fermo restando l’attività preliminare di classificazione come sopra descritta, le armi importate recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti, come previsto dall’articolo 11 e 13 della legge 110/75, non devono essere presentate al BNP con l’esclusione delle armi derivate dalla demilitarizzazione di armi automatiche per le quali vige la citata circolare del 20.09.2002 che dovranno pervenire al BNP con la documentazione prevista per la sola verifica della corretta demilitarizzazione.
Le armi già classificate ai sensi del decaduto D.L. 79/2012 sono considerate valide (salvo errori di attribuzione di categoria che verranno rilevati nel corso della revisione attualmente in atto) purchè il richiedente faccia pervenire la scheda firmata in originale ( non è pertanto più considerata valida quella inviata tramite e-mail) .
Nel caso di presentazione di armi da guerra, tipo guerra o comunque proibite, da parte di soggetti autorizzati (licenza ex art. 28 TULPS) il BNP eseguirà le prove tecniche previste dalla CIP, apporrà i punzoni e rilascerà il certificato di prova riportando la nota che l’arma non è qualificabile come arma comune.
Il BNP, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 110/75, non certificherà come armi comuni le armi corte in grado di utilizzare lo stesso munizionamento della armi da guerra. I seguenti calibri sono considerati idonei all’utilizzo delle munizioni da guerra: 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99; 5,45x39 e loro sinonimi piu’ altri eventuali. Le armi semiautomatiche nei sopracitiati calibri e sinonimi non possono utiizzare caricatori militari. In merito alle armi da fuoco corte in calibro 9x19 parabellum, l'art. 5 del D.Lgs. 204/2010 ne consente la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa dellea armi comuni, tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati. Pertanto questo Banco per evitare equivoci, non inserirà le predette armi nell'elenco delle armi classificate e sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore dichiarerà che trattasi di arma comune non commercializzabile in Italia.
Le armi ad avancarica, i lanciarazzi e le armi ad aria o gas compressi non necessitano di classificazione in quanto non contemplate nelle categorie di cui alla Direttiva CEE 477/91 e pertanto sono da considerare a tutti gli effetti armi comuni.
Nel caso in cui si voglia ottenere la qualifica sportiva di un’arma ad aria o gas compressi con energia superiore a 7,5 joule l’interessato dovrà presentare richiesta di classificazione, secondo le modalità sopra descritte, attivando il relativo flag della scheda richiesta di classificazione per arma sportiva.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Banco Nazionale di Prova, Ing. Antonio Girlando. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Avverso le decisioni negative del BNP è ammesso ricorso al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla notifica del diniego.
Numero dei colpi delle armi classificate
Considerato che il D. Lgs n. 204/2010 non riconosce ai caricatori/serbatoi la natura di parte essenziale d’arma, il numero dei colpi , dichiarato dall’utente in occasione dell’inserimento dell’istanza, non rileva ai fini della classificazione o meno di un’arma come comune. Fanno eccezione al predetto principio le armi, appartenenti alla categoria B7, idonee ad utilizzare munizioni militari, per le quali il numero massimo di colpi consentito è pari a 29 nonché le armi demilitarizzate, per le quali il numero di colpi è limitato a 5. Per tutte le restanti tipologie il numero di colpi indicato nella scheda viene acquisito, ma non valutato, dal BNP, pertanto il richiedente può da esso discostarsi sia in difetto che in eccesso.
Il BNP applicherà questa linea guida sia per le nuove richieste sia per le richieste già presentate, per le quali pertanto, non sarà presa in considerazione eventuale domanda di variazione del numero di colpi precedentemente dichiarato.
email - Edoardo Mori |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |