Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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DL 24-6-2014 n. 91 Convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 - Modifiche a legge caccia

Il decreto legge 24 giugno 2014 numero 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 144 del 24 giugno 2014 contiene all’articolo 16 alcune modifiche alle norme venatorie che qui riporto e commento. Si veda l'articolo precedente per ciò che concerne i caricatori delle armi da caccia.

Art. 12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».

Nota: Scrive l’enciclopedia Treccani che “Una specie alloctona, detta anche aliena o esotica o introdotta, è una specie trasportata al di fuori della sua capacità di distribuzione per l'azione diretta o indiretta dell'uomo. Si distingue da una specie invasiva, che è una specie alloctona che ha trovato condizioni di vita particolarmente favorevole alla sua biologia, tanto da raggiungere densità molto alte e diventare dannosa per l'ambiente e per le altre specie che vi si trovano, che sono definite in contrasto autoctone. Perché le specie alloctone sono pericolose per le altre specie? Tanto per cominciare, possono portare parassiti o malattie per i quali le altre specie non sono adattate, non hanno un sistema immunitario pronto. E poi le specie alloctone possono essere dei predatori o dei competitori che possono quindi cacciare fino all'estinzione le specie autoctone. “ Tipico storico esempio sono stati prima i conigli e poi i cani selvatici in Australia. Forse, già che c’erano, potevano preoccuparsi di quelle specie che proprio alloctone non sono, ma che diventano comunque una piaga, quali cormorani, storni, gabbiani. Per le nutrie ha provveduta un articolo successivo. Non vi rientrano gli immigranti sui barconi.

Art. 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "propriamente detti," sono inserite le seguenti:"alle nutrie,".
Nota:l’articolo vuol dire che le nutrie sono equiparate ai topi e non rientrano fra la selvaggina. Il giurista da strapazzo (parola antica, ora usata perché fa rima con parole più moderne) che ha scritto la norma, pensava che con essa chiunque ora potesse prendere il fucile e andare a sterminare le nutrie le quali si mangiano i nostri argini dei fiumi, in ciò simili ai politici che invece ci hanno mangiato durante la loro costruzione.
Purtroppo non è così. Il cacciatore non può portare armi lunghe se non nei giorni , tempi, e luoghi in cui è consentito cacciare e perciò potrà sparare alle nutrie solo se in tale luogo e momento potrebbe cacciare un fagiano! II problema però è che deve anche dimostrare di non essere bracconiere e quindi, per essere in perfetta regola, dovrebbe segnare l’uscita sul tesserino e non potrebbe portare fucili in calibro 22.
Mi si dirà: certo, ma però si possono usare le trappole. Troppo bello sarebbe: la legge vieta persino la vendita e la detenzione delle trappole e si correrebbe il rischio di denunzie penali da parte degli animalisti per maltrattamento di animali.
Mi si dirà: ma si potrebbe considerare caccia di selezione. Neppure ciò funziona, perché se non è selvaggina non vi può essere selezione!
Come si vede chi pensava di risolvere il problema delle nutrie, avrebbe fatto meglio a risolvere i proprie problemi culturali!
Una soluzione potrebbe essere quella di provvedimenti regionali che dettino regole sensate per l’eliminazione delle nutrie (per i topi si fa la derattizzazione), che potrebbe essere affidata a cacciatori volontari sotto il controllo di guardacaccia; in tal caso si potrebbe usare anche il cal. 22 e si potrebbe operare in ogni momento.

Art.3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi" sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati".
Nota: la norma stabilisce che per la caccia di selezione agli ungulati (cervi, caprioli, camosci, cinghiali) si può cacciare anche su terreno totalmente o parzialmente innevato.

26/08/2014

 

 


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