Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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I nuovi onorari degli avvocati (DM 20 luglio 2012 n. 140)

È stata pubblicata la nuova tariffa degli onorari degli avvocati.
La vicenda è nota. Il Governo, per liberalizzare il mercato, favorire la concorrenza e ridurre i costi per sé e per i cittadini, ha abolito la tariffa degli onorari degli avvocati, prima vincolante. La norma prevedeva la libera contrattazione del compenso in base a preventivi. Stante l’enorme numero di avvocati che sopravvivono solo con i pagamenti in nero e spolpando il cliente come un osso di seppia, l’impatto sociale sarebbe stato rilevante e benefico.
La categoria si è subito mossa chiedendo: ma come farà il giudice a liquidare le spese di causa se non ha dei punti di riferimento? Non sarà che poi il giudice di fronte ad un avvocato che ha lavorato male non gli liquida nulla? E come verrà calcolato l’importo quando il cliente è un ente pubblico?
Di fronte a questi dubbi  che potevano essere risolti in dieci righe, il Ministero della giustizia, ove hanno sempre contato di più gli avvocati che i cittadini, ha emanato il decreto 20 luglio 2012 n. 140 (G.U. 195/2012),  di ben 28 pagine comprensibili solo a un commercialista o ad un matematico, in cui in sostanza si ripristina e perfeziona il vecchio sistema, che il Governo aveva voluto stroncare, conservando i due più tragici difetti:
- l’avvocato ha diritto ad un sostanzioso compenso ogni volta che pensa, scrive, si muove; nulla di male se a stabilire quando deve muoversi o scrivere è il cliente; ma siccome è l’avvocato che decide se fare o non fare una memoria, se citare o meno certi testimoni, se chiedere o accettare i rinvii in tribunale, è chiaro che il cliente si impegna al buio a pagare qualsiasi somma;
- con questo sistema l’avvocato non ha alcun interesse a chiudere la causa rapidamente; come dice il proverbio “causa che pende, causa che rende”.
Eppure bastava dare uno sguardo oltreconfine, ad esempio in Germania per scoprire che il compenso dell’avvocato per una causa civile è fisso e predeterminato in base al suo valore, indipendente dalla durata della causa e dell’attività da svolgere. Ad esempio il costo sarebbe questo

Valore

%

Valore

%

 5.000

25%

    75.000

7%

10.000

20%

  100.000

6%

20.000

15%

  200.000

5%

30.000

11%

  500.000

3,5%

50.000

  9%

1.000.000

2,7%

 

 

 

 

L’importo è liberamente trattabile. Questo importo viene aumentato in maniera modestissima per ogni uscita dall’ufficio dell’avvocato (20 € per 4 ore).

L’unico modo per non trovarsi di fronte a brutte sorprese (si pensava di spendere qualche migliaio di euro e invece ci si trova a pagare decine di migliaia di euro) è di fare ciò che ora la legge consente:
- l’avvocato è tenuto a redigere un preventivo del suo compenso; il preventivo potrà prevedere un aumento del compenso in caso di vittoria (ad es. una percentuale sulla somma recuperata)  o uno sconto in caso di soccombenza o di durata della causa oltre un certo limite. Il preventivo deve essere fatto per ogni singolo grado di giudizio e deve comprendere ogni voce, salvo le spese vive.
- il cliente può richiedere più preventivi e confrontarli e poi può anche trattare sull’importo  del totale e dell’anticipo.
- Il preventivo deve essere chiaro e senza clausole o cavilli. Ad esempio, più o meno si dirà: “per la causa civile da proporre contro xxxx avente per oggetto xxxxxxxx  e del valore di € ……  l’onorario richiesto per l’intero primo grado, compresa l’eventuale fase di mediazione e fino alla sentenza, comprensivo di tasse e contributi giudiziari iniziali, è di € ……., oltre IVA e spese vive  (viaggi fuori circoscrizione, spese postali e per notifiche, ecc.). Sono esclusi i compensi ai consulenti tecnici, i rimborsi ai testimoni e le tasse sulla sentenza. Nel caso la causa si risolva nella fase di mediazione l’onorario sarà ridotto ad € …..”.

In materia penale il preventivo è ancora più semplice perché non vi sono tasse e contributi; però è meno prevedibile la complessità del procedimento il quale può chiudersi rapidamente da solo, o può richiedere una memoria, o può chiudersi con un patteggiamento o una oblazione o può richiedere interrogatori, istanze di libertà, ricorsi al tribunale del riesame o può richiedere una fase di giudizio. Ricordiamoci però che una volta che il difensore ha studiato il caso e ha scritto un atto, i successivi scritti sono quasi sempre solo una rimasticatura degli atti precedenti.
Nel penale in materia di armi è molto importante che l’avvocato ne capisca perché altrimenti finirà per difendere il cliente in base alle sentenze della Cassazione!! Se non ha in ufficio il mio codice delle Armi … è un gran brutto segno! Non perché sia il migliore, ma perché è l’unico basato sulla conoscenza delle armi e non solo  delle leggi.

 


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