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Il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, intitolato Codice dell’Ordinamento Militare e che entrerà in vigore il 9 ottobre 2010, ha riordinato intermente le leggi che riguardano il Ministero della difesa. Due articoli sono dedicati al TSN e cioè:
Art. 250 - Campi di tiro a segno
1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Vengono poi modificate o abrogate le seguenti leggi:
Art. 2129 - Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724:
1. All'articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110,
le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143
sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro
a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e
nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare>>.
2. L'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è cosi' sostituito:
<<Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il
regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.
Art. 2678, abroga:
60) legge 17 aprile 1930, n. 479;
96) legge 4 giugno 1934, n. 950;
117) r.d. legge 16 dicembre 1935, n. 430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143
227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
781) legge 28 maggio 1981, n. 286;
Art. 2679 abroga:
71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051;
Attenzione: le leggi 17 aprile 1930, n. 479, 4 giugno 1934 n. 950 e il D. L.vo Luog. 8 luglio 1944 n. 286 sono stati "deabrogati" con il D.to l.vo 13 dicembre 2010, n. 213 e perciò sono ritornati in vigore. Il R.D. 21 novembre 1932 n.2051 non è mai stato abrogato formalmente. Il RDL 16 dicembre 1935 nr. 2430 e legge di conversione 36/1143 sono stati abrogati dal D. L.vo 2001/213.
Difficile capire la portata di questo provvedimento sui TSN.
Di buono vi è :
- che viene riaffermata la natura indipendente e tradizionale delle Sezioni del Tiro a Segno nazionale le quali nulla hanno a che spartire, nei loro poligoni, con l’UITS o con il Ministero degli Interni;
- che viene riaffermato che le certificazioni e i corsi obbligatori sono compito esclusivo del TSN.
- che viene ribadito che chi ha fatto il militare non deve mai più presentare il certificato di idoneità al maneggio delle armi, alla faccia delle coglionate diverse scritte dal ministero dell’interno.
La materia è stata poi regolata definitivamente con il
D.P.R. 15 marzo 2010 , n. 90,
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (G.Uff. n. 140 del 18 giugno 2010, Supp. Ord.)
Art. 59 - Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno
1. L'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente
finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco
individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio
della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di
diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del
Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione,
di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di
tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa è altresi'
federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, e successive modificazioni.
Art. 60 - Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno
1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno:
a) l'assemblea nazionale;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il consiglio di presidenza;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi
strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle
verifiche delle attività dell'ente. È composta dai rappresentanti
delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonché
da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza
diritto di voto.
3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale
dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del
Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza
legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti
del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano
e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello
statuto di cui all'articolo 62. È coadiuvato da un vicepresidente
nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri
e nominato con decreto del Ministro della difesa.
4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione,
amministrazione e controllo operativo delle attività svolte
dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. È composto dal
presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri,
eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra
i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri,
otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale
e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei
tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo
l'elezione di un'atleta.
5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio
direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello
statuto di cui all'articolo 62, è convocato dal presidente nazionale
per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da
parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o
urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità
o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di
ratifica da parte del consiglio direttivo.
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri
effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di
presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea
nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato
olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati
con decreto del Ministro della difesa.
7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in
carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una
sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se
subentrati nel corso del quadriennio.
Art. 61 - Sezioni del tiro a segno nazionale
1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali
stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente
approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18
aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo
statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi
centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di
affiliazione. In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a
iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la
preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di
manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del
tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso
delle armi.
2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura
organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di
funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a
criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con
coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché
sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i
profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e
tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di
munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica
sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto
salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è
disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione tiro a
segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione
dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione
tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo
svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla
sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al
demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni
tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento
di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse
sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le sezioni
tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente,
all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le
entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno
previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché
donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con
le modalità stabilite nello statuto della sezione tiro a segno
nazionale;
e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria
eventualmente svolta.
Art. 62 - Statuto dell'Unione italiana tiro a segno 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a
segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi
contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché' nella presente sezione. Lo statuto è
deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio
direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico
nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità e semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60;
b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto
dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di
costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione
territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale;
c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione
italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi
sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico
nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attività
sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai
tiratori minorenni;
d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di
rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche
per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonché di
promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro
a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso
l'organizzazione periferica;
e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi
incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi
o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco.
L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le
armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a
segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla
prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il
Ministero della difesa;
f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di
costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per
il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi
dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi
stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno
in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota
introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;
g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla
gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il
funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella
periferica;
h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di
proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione
periferica, nonché dei beni demaniali in uso;
i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di
funzionamento delle strutture periferiche, nonché degli organi di
giustizia sportiva;
l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni
tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2;
m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le
modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti,
le infrazioni e le sanzioni disciplinari;
n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e
delle sezioni tiro a segno nazionale;
o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.
Art. 63 - Entrate dell'Unione italiana tiro a segno
1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:
a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di
iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di
tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro
a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione
annuale;
b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale
italiano per le attività sportive e agonistiche;
c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata
dal consiglio direttivo;
d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a
carico del bilancio dello Stato;
e) corrispettivi per eventuali attività rese;
f) entrate eventuali e diverse;
g) rendite patrimoniali.
Art. 64 - Amministrazione e contabilità
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta
delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili
preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di
amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le
integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana
tiro a segno.
email - Edoardo Mori |
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