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Armi ed esplosivi agli obiettori - DM 24 febbraio 2023

MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 24 febbraio 2023 (G.U. 13-6-2023 nr. 136) - Armi e materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1.    Il presente decreto, ai sensi dell’art. 2098, comma 1, lettera a) del Codice dell’ordinamento militare, individua le armi e i materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva per i quali i soggetti che hanno esercitato il diritto all’obiezione di coscienza possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Art. 2.
Armi e materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva.
1.    Ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono armi non dotate di significativa capacità offensiva quelle disciplinate dal titolo I del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.
2.    Ai fini del presente decreto, si considerano come non dotate di attitudine a recare offesa alle persone, esclusivamente quando utilizzate nell’ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo, ai sensi dell’art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85.
3.    Sono, altresì, da intendersi privi di attitudine a recare offesa alle persone i materiali esplodenti inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all’uso a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all’offesa.
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. È fatta salva la validità delle autorizzazioni in materia di armi e materiali esplodenti, conseguite dai soggetti che hanno esercitato il diritto all’obiezione di coscienza in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.

 NOTA
   Il Ministero l'ha fatta fuori dal vaso ancora una volta. Si sperava che dopo le ineffabili scemenze inserire del regolamento per le paintball 20/2020 avessero esaurito i vasi ma, come pare abbia detto Clemenceau, "attenzione agli sciocchi, sono molto più pericolosi dei delinquenti perché non riposano mai"!
   Il problema da risolvere era banale. La legge 230/1998 sulla obiezione di coscienza al servizio militare stabilisce che non può essere obiettore chi ha licenze per armi od esplosivi e che chi è riconosciuto come obiettore non può, in futuro, ottenere licenze per questi prodotti. Poi la legge 130/2007 aveva precisato che la norma non si applicava "alle armi e ai materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni".  Restava comunque chiaro e pacifico che l'obiettore poteva usarte tutte le armi e tutti gli esplosivi per i quali non era previsto il possesso di una licenza di P.S.
   Scrissi all'epoca:
Queste norme sono un fulgido esempio dell'attività dei nostri parlamentari che non sanno bene di che cosa stanno parlando. La legge modifica l’articolo 2 in cui erano stabiliti i requisiti per poter fare obiezioni di coscienza, escludendone chi avesse avuto licenza in materia di armi o di esplosivi. È chiaro che la norma, ormai che è stata tolta la leva obbligatoria, ha perso ogni importanza e che la modifica potrebbe servire solo in caso di una improbabile mobilitazione generale. Il legislatore poi, pur in presenza di una legge chiarissima (la legge 110/1975 e s. m.) in cui si stabilisce la differenza fra armi e non armi, si immagina che vi possano essere altre misteriose armi  che “non sono dotate di significativa capacità offensiva”, non ne sa indicare alcuna caratteristica, ma incarica il Ministero di farne un elenco. Sarà veramente interessante vedere che cosa ne esce fuori!
   La frase riferita agli esplodenti è ancora più ridicola in quante presuppone che vi siano degli esplodenti non di libera vendita, ma per cui occorre essere in possesso di licenze di PS e che siano privi di idoneità ad offendere o che difettano di “significativa capacità offensiva”. Un esplosivo se non è offensivo non è un esplosivo. L’unica categoria di materie esplodenti che nello immaginario collettivo non fa danni (salvo qualche morto, qualche mano e qualche occhio a capodanno e carnevale!) sono gli artifici pirotecnici non di libera vendita; ed allora bastava dirlo.   
   Non perdo tempo a commentare la frase "armi ed esplodenti PRIVI di attitudine a recare offesa alle persone" perché è una contraddizione in termini; non può esistere un oggetto definibile come arma che non si idoneo ad offendere. Sarebbe come se la legge consentisse di usare "lo zucchero, purché non sia dolce".
   Il problema è ancora più banale proprio perché dal 2005 non esiste più la leva obbligatoria e quindi non vi sono più obiettori e per il fatto che ogni obiettore può comunque riacquistare la pienezza dei suoi diritti facendo una semplice raccomandata in cui dichiara di rinunziare all'obiezione.
   Con il decreto qui in esame si è inteso perciò aiutare quelle persone che dal 1998 ad 2005 hanno fatto obiezione di coscienza e non hanno mai rinunziato ad essa; una manciata di uomini ultraquarantenni che non vogliono neppure fare una formale e vuota rinunzia di obiezione, priva di conseguenze pratiche, ma che insistono nel voler sparare con armi da fuoco o nel volere usare esplosivi!
   Una persona sana di mente avrebbe capito che se proprio voleva fare un piacere ad un compagno di merende, non c'era bisogno di fare un decreto stravagante, ma che era più sensata una norma in cui si diceva che i limiti alla detenzione ed uso di armi ed esplosivi da parte di obiettori erano aboliti.

   

Vista così la parte stupida del provvedimento, vediamone la parte demenziale.
   La legge consente agli obiettori a detenzione di armi ed esplosivi privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva. Si sono un po' incartati, ma è evidente che volevano dire "armi prive di attitudine a recare offesa alla persona ed esplosivi non dotati di significativa capacità offensiva".
   Al ministero purtroppo usano il termine arma in modo indiscriminato e  chiamano arma anche una pistola scacciacani di plastica, ma quando una parola entra in una legge, essa va interpretata secondo le norme di legge e non secondo la cultura dell'appuntato Cacace, e per la legge arma propria (le armi improprie sono arnesi o strumenti) è ogni oggetto idoneo ad offendere la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; quindi armi da fuoco, armi potenti ad aria compressa, pugnali. Non sono armi proprie le armi ad aria compressa liberalizzate perché non hanno una sufficiente capacità offensiva e rientrano fra gli strumenti atti ad offendere. Fin dal 1998 fu subito chiaro che gli obiettori potevano usare le armi liberalizzate e, fra gli esplosivi, gli artifici pirotecnici acquistabili senza autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Ora, per accontentare qualche decina di pacifisti del piffero che desiderano tenersi un'arma in casa con cui ammazzare pacificamente un ladro, il ministero si è inventato (dopo aver consultata la commissione esplosivi che di armi non ne sa nulla!) che si considerano come non dotate di attitudine a recare offesa alle persone, esclusivamente quando utilizzate nell’ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo.
Al ministero hanno sempre ignorato che vi è una direttiva europea che ha regolato la detenzione di certe armi da fuoco, obbligatoriamente riservate a tiratori sportivi iscritti ad una società che pratica lo sporto del tiro con esse, e muniti di licenza di collezione, in quanto trattasi di armi tipo guerra, simili ai fucili di assalto o a carabine da cecchino.
Perciò, udite udite, il ministero ha stabilito che gli obiettori pacifisti possono detenere senza problemi persino queste armi che sono vietate al normale cittadino!
   Al Ministero, ove l'ignoranza delle leggi sulle armi è abissale, ignoranza da Fossa delle Marianne, sono convinti che le armi sportive siano delle specie di giocattoli e che perciò, se un'arma è classificata come sportiva non è idonea all'offesa!!!
   Ma se la stessa legge sulle armi sportive ne vietava il porto per scopo di difesa, non è forse il caso di pensare che il legislatore le considerava più offensive delle armi non sportive?
   Nel tentativo di sostenere l'insostenibile, l'estensore ha inserito una frase che gli pareva salvar capre e cavoli: si considerano come non dotate di attitudine a recare offesa alle persone, esclusivamente quando utilizzate nell’ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate. Ma come minchia si fa a considerare un'arma come idonea ad offendere a seconda del luogo in cui si trova? Anche una bomba atomica non offende se è nella fossa delle Marianne!
   Anche se per assurdo si intendeva dire che l'obiettore le può usare solo in poligono senza mai poterle detenere  a casa, ciò diminuirà il pericolo di abusi, ma non cambia di certo la potenza e lesività dell'arma e se il pacifista impazzisce e vuol fare una strage entro il poligono, la può fare tranquillamente.  

In merito agli esplosivi il decreto scrive che l'obiettore può usare materiali esplodenti inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all’uso a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all’offesa.
   Qui si falsifica la legge che non parla di destinazione, ma esige che le sostanze esplodenti devono essere prive di significativa capacità offensiva. Se l'estensore avesse avuto una sia pur minima conoscenza delle leggi, avrebbe saputo che i Regolamenti europei hanno chiaramente classificato la materie esplodenti in base alla loro pericolosità e che bastava dire, ad esempio, che sono consentiti gli artifici di cat. F1 e F2. Se avesse avuto una sia pur minima conoscenza tecnica, avrebbe saputo che la capacità offensiva si definisce con parametri tecnici e non a parole;  ma davvero hanno sentito la Commissione esplosivi? Se l'hanno sentita la cosa comincia ad essere anche preoccupante! Ed infine, che minchiata è quella degli esplosivi a fini civili? Tutti gli esplosi sono autorizzati al pubblico solo se destinati a fini civili; o al mistero pensano che uno possa andare tranquillamente a comperare materiali da guerra?
   In pratica la norma può riguardare sono un fochino pacifista, unico a poter impiegare esplosivi civili.  Ma allora non era più semplice dire che un povero Cristo che campa facendo il fochino, può usare gli esplosivi anche se è pacifista e obiettore?

Si narra che alla intelligenza artificiale è stato chiesto di spiegare un provvedimento ministeriale. La IA ha risposto "siete sicuri che non provenga da un modo alieno?" Quando le è stato confermato che era terrestre ha riposto "non capisco, non ho ancora studiato la psichiatria".
(Edoardo Mori)

 

 


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