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Circolare Ministero dell'Interno del 29 settembre 2000 (Nr. 559/C.19673.10179(3)3 - Nulla osta all'acquisto armi ex art. 35 TULPS - Competenza al rilascio - No Vidimazione nelle altre province

Con la nota in riferimento la Questura di Arezzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla competenza per il rilascio del nulla osta all'acquisto di Armi ex art. 35 T.U.L-P.S. in favore di richiedente domiciliato ma non residente nella provincia di propria competenza, nonché la vigenza degli adempimenti posti con circolare n. 10.20394/10179(3) del 10.3.1976.
Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte con circolare n. 559/C.11112-XV.C.MASS(19) del 13 marzo scorso ad oggetto "Nulla osta all'acquisto di esplosivi ( ... ). Competenza al rilascio …)". In quella sede si è osservato come le norme che prevedono il rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi e degli esplosivi non individuino in modo inequivoco l'autorità competente per territorio al rilascio di detto nulla osta, limitandosi ad indicarla nel questore. Al fine di supplire al silenzio normativo sulla competenza per territorio al rilascio del nulla osta all'acquisto di armi ex art. 35 T.U.L.P.S. si è ritenuto di dover fare riferimento, per analogia, alla previsione dell'art. 61 Reg. T,U.L-PS. in materia di porto d'armi, la quale individua nel questore della provincia di residenza del richiedente l'autorità competente al rilascio di tale autorizzazione. Si è ribadito inoltre che il nulla osta all'acquisto di esplosivi è spendibile sull'intero territorio nazionale (vedasi anche circolare telegrafica 559/C-9526.XVA-MASS(I)-(042434) del 23.6.1998): tale considerazione è senz'altro riferibile anche al nulla osta all'acquisto delle armi.
Con riferimento poi alla attuale vigenza delle disposizioni sulla spendibilità del nulla osta all'acquisto di armi in altre provincie previa vidimazione dei questore competente, di cui alla circolare n. 10.20394/10179 del 10-3.1976 ad oggetto "Acquisto armi - Vigilanza", si rileva come quelle disposizioni furono impartite in occasione di una emergente contingenza e ne fu suggerita l'applicazione attraverso il sistema prescrittivo ex art. 9 TULPS.
Potendo ritenersi cessati i motivi di opportunità che indussero all'emanazione di quelle direttive, si ritiene che, in ossequio ai criteri di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, possano considerarsi superate le disposizioni di cui alla lettera a) della suindicata circolare del 10-03-1976 - Si confermano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) di que1 provvedimento.
In conclusione, si esprime l'orientamento che competente al rilascio dei nulla osta all'acquisto di armi sia il questore della provincia di residenza del richiedente. Si ritiene altresì che il nulla osta all'acquisto di armi possa essere speso nel termine di legge di 30 giorni dal rilascio nell'intero territorio nazionale senza l'ulteriore formalità della vidimazione del questore della provincia in cui esso è speso.
Con l'occasione si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 559/C.3159-10100(1)1 del 14 febbraio 1998 ad oggetto "Trasporto armi comuni da sparo" sub lettera f).

Nota: La circolare, nel confermare che il nulla osta all'acquisto di armi va richiesto al questore del luogo di residenza, abolisce l'obbligo di far vidimare il nulla osta dal questore dell'eventuale diversa provincia in cui l'arma viene acquistata (questa prescrizione era stata introdotta illegittimamente con circolare che si era sovrapposta alla diversa volontà del legislatore!). La circolare molto opportunamente ricorda che esiste la circolare sul trasporto delle armi in cui si dice che il nulla osta autorizza a trasportare le armi acquistate fino al proprio domicilio, anche se in diversa provincia.

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