Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il calibro 9 x 19 (o Luger o Parabellum) non è più da guerra

L’art. 5 del  Decreto L.vo 204/2010 ha integrato la legge 110/1975 stabilendo che “Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773".
Per capirci meglio ciò significa:
- Che in Italia non è consentito produrre, importare o vendere per uso dei privati pistole in calibro 9 x 19. Si può continuare a detnere senza licenza per detenzione di armi da guerra, le armi già detenute e possono essere ricevute (ma non acquistate) da chi già le detiene.
- Che le armi possono essere fabbricate ed esportate come armi comuni da sparo; ciò si deduce dal fatto che per fabbricarle occorre la licenza prevista dall’art. 31 del TULPS e non quella dell’art. 28  che regola la fabbricazione delle armi da guerra.
- Che il cal. 9 x 19 è un calibro per arma comune e che sono comuni tutte le armi diverse dalle armi corte semiautomatiche.
Questi sono punti fermi e chiarissimi, tanto che immediatamente il Banco di Prova, unico organo competente alla classificazione (ex catalogazione) delle armi a norma della L. 7 agosto 2012, n. 135 che ha convertito il D.L. 95/2012, ha classificato e fatto importare come arma comune una carabina Thureon Defense in calibro 9 x 19.

Sorgono due problemi interpretativi.
Il primo è che cosa intendeva il legislatore con arma corta ”semiautomatica o a ripetizione”; la nozione di arma a ripetizione è di solito usata in relazione alle armi lunghe fra cui si distinguono le armi a colpo singolo con una o più canne, le armi a ripetizione manuale, le armi semiautomatiche; però tecnicamente una carabina a tamburo è un’arma ripetizione e quindi lo è anche una rivoltella. Si dovrebbe perciò concludere che il legislatore consente la vendita ai privati di pistole ad una o più canne (tipo Deringer o Sharp) in cal. 9x19 ma non di una rivoltella. Cosa assurda perché le rivoltelle già nel Regolamento al TULPS del 1940 erano escluse dalla categoria delle armi da guerra, tanto che erano già state catalogate proprio in calibro 9x19 come armi comuni! Forse il legislatore pensava che le due parole semiautomatiche e a ripetizione fossero due sinonimi e non si è reso conto di che cosa scriveva.
Il secondo problema è di stabilire il regime giuridico di queste pistole di cui è vietata la detenzione ai privati.
Sicuramente esse non possono  essere considerate da guerra perché possono essere fabbricate, trasportate, esportate come armi comuni; quindi sono solo armi vietate ai privati e che un armiere non può detenere  per la vendita. Unica soluzione logica e coerente è di ritenere che chi in futuro deterrà una pistola semiautomatica cal. 9x19 non ricevuta legalmente, commetterà il reato di illegale detenzione  di arma comune, visto che non può denunziarla.

Il fatto che il cal. 9 para non sia più da guerra comporta anche la cosiddetta abolizione del delitto (abolitio criminis) di cui all’art. 2 Codice Penale: quando  un fatto, costituente reato secondo la legge vigente nel momento in cui esso si verifica, cessa di esserlo in forza di una legge successiva per abrogazione totale o parziale viene meno la punibilità di chi ha commesso il fatto in epoca anteriore alla modifica e se uno è già stato condannato con sentenza definitiva cessa l'esecuzione della pena così come ogni altro effetto penale della condanna (recidiva, pene accessorie, ecc.).
Perciò i processi in corso per detenzione delle munizioni in esame si devono chiudere con il proscioglimento per il reato di detenzione di munizioni da guerra; rimane la contravvenzione di detenzione senza denunzia di munizioni comuni, per la quale si può fare oblazione.

 


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