Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Munizioni dei TSN - Distrutta la circolare del Ministero

Con una esemplare sentenza il tribunale del riesame di Avellino ha distrutto la nota bufala del Ministero il quale pretendeva di mettere sotto il suo controllo le munizioni delle sezioni del TSN
( si veda http://www.earmi.it/diritto/leggi/munizioniTSN.htm )
I giudici che riescono a ragionare con mente lucida anche quando i soliti cretini gli sventolano davanti il fazzoletto rosso delle armi, sono pochi, ma ci sono e si vede che sanno leggere anche le leggi diverse dai quattro codici!
La sentenza conferma ciò che io sostengo da tempo e cioè che la pretesa delle Questure di controllare una pubblica amministrazione quali sono le sezioni del TSN, per di più soggette alla sorveglianza del Ministero della difesa, è un palese abuso di potere, favorito in larga parte dalla sindrome che ha colto l'UITS di fronte al pericolo che sparissero le sue poltrone pubbliche e che l'ha fatta correre sotto le infide ali del Ministero dell'interno. Condotta intelligente come quella delle pecore che nominavano pastore il lupo!

N. 98/09 T.R. N. 4207/09 P.M.

TRIBUNALE DI AVELLINO
GIUDICE DEL RIESAME

Il Tribunale di Avellino, in persona dei Magistrati:
Dott. Antonio Sicuranza – Pres. Relatore
Dott. Daria Valletta
Dott. Francesca Spella
-in merito all'istanza depositata il 12.8.09 - con la quale è stato proposto riesame avverso il provvedimento del G.I.P. del 3-4.8.09 che ha disposto il sequestro preventivo, previa convalida del sequestro operato il 30.7.09 dalla Questua di Avellino, di 283.900 cartucce cariche di vario calibro- nell'interesse di Perrone Michele indagato, nella sua qualità di presidente p.t. della sezione di Avellino di Tiro a Segno Nazionale, in relazione al procedimento penale in epigrafe emarginato, in ordine al reato di cui all'art. 678 c.p.; -letti gli atti inerenti le indagini preliminari sinora compiute e trasmessi il 13 agosto scorso, le note difensive depositate il 17.9.09, sentito il difensore dell'indagato ed a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'odierna udienza .

OSSERVA

Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato sicché lo stesso deve essere accolto.
Va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte (vds., ad es., Cass. pen., sez. un., 23.2.00, Mariano) secondo cui deve escludersi ogni potere di valutazione del Tribunale, adito in sede di riesame, in ordine alla sussistenza ed alla gravità degli  indizi, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna del soggetto sottoposto alle indagini preliminari, dovendosi riconoscere solamente il potere di verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.
Nel caso di specie il P.M. in sede ha chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo delle menzionate munizioni sul presupposto che per la detenzione delle stesse in tal numero il Perrone, nella sua qualità, doveva ottenere la speciale licenza prefettizia a mente del disposto di cui all'art. 47 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Giova premettere che la Questura di Avellino procedeva in data 30.7.09 al sequestro di ben 283.900 cartucce di vario calibro, detenute senza licenza del Prefetto nei locali della sezione di Avellino di T.S.N., sulla base di una nota del 5.2.09 del Direttore dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Ministero dell'Interno, Dott. Crudo, il quale comunicava ".si deve ritenere che. attualmente, il deposito di munizioni o esplosivi... destinati al caricamento delle sole armi comuni da sparo...per l'uso immediato delle stesse presso le strutture di T.S.N. - per quantitativi eccedenti quelli normalmente previsti dall'art. 97del Regolamento del T.U.L.P.S., debba essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 47T.U.L.P.S.(cfr. all. n. 8 degli atti trasmessi dal P.M.).
Sulla base di tale nota esplicativa il 1° Dirigente presso la Questura di Avellino manifestava il proprio convincimento che le "Sezioni di T.S.N. devono ottenere la licenza prefettizia di cui ali 'art. 47 del Tulps per poter detenere le munizioni nelle armerie presso le sezioni stesse, con l'osservanza dei limiti di detenzione fissati dalla competente Commissione Tecnica Provinciale e comunque non oltre il numero massimo mensile pari a 10.000 munizioni" (vds. comunicazione di notizia di reato a carico del Perrone). E' noto che in caso violazione dell'art. 47 TULPS la sanzione penale da applicare è quella di cui all'art. 678 c.p. e non quella di cui all'art. 17 TULPS (vds. Cass. pen.,sez. I, n. 3763/98).
Il citato art. 47, significativamente inserito nel capo V del TULPS rubricato "Della prevenzione di infortuni e disastri", afferma che Senza licenza del Prefetto è vietato...tenere in deposito... polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell 'articolo precedente compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti..., norma che va letta in combinato disposto don la disposizione di cui all'art. 97 R.D. 635/40 (regolamento del per l'esecuzione del T.U. n. 773/31), secondo cui, per quel che interessa, Possono tenersi in deposito ... senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso netto...ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella..., sicché è evidente come la speciale autorizzazione prefettizia deve essere ottenuta, sempre per quel che interessa, per il deposito di quantità di cartucce eccedenti ai quantitativi testé indicati.
E' pacifico che la sezione di Avellino di T.S.N. non ha mai ottenuto la speciale licenza di cui all'art. 47 TULPS.
Sicuramente erroneo, nella menzionata nota prefettizia, è il richiamo all'art. 72 R.D. 21 novembre 1932, n. 2051. disposizione normativa che vieta per le sezioni di tiro a segno di prelevare più di 10.000 cartucce a volta, giacché tale limite è letteralmente connesso al prelievo  (e quindi all'acquisto)   ma  non certamente alla detenzione delle munizioni, condotta che appare come un presupposto dell'acquisto.
A tal punto occorre verificare se sulla base di una legislazione certamente caotica e ferraginosa, che disciplina il Tiro a Segno Nazionale, debba ritenersi necessaria, per le varie sezioni territoriali, l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 47 TULPS..
L'art. 1 della L. n. 479/30 riconduceva il T.S.N. alle dirette dipendenze del Ministero della Guerra e, di poi, l'art. 8 R.D. 2051/32 (e cioè il regolamento per l'esecuzione della L. n. 479/30) dispone che le sezioni di tiro a segno nazionale...hanno personalità giuridica e sono soggette alla tutela ed al controllo del Ministero della difesa il quale esercita la sua azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali.
Successivamente l'art. 1 R.D.L. n. 2430/35, recante "Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale" ha posto il T.S.N. sotto la diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove il D.Lgs.Lgt. n. 286/44 ha posto nuovamente il T.S.N. alle dirette dipendenze del Ministero della Guerra (e cioè della Difesa).
Dall'esame di tale normativa emerge che, salvo per un breve periodo in cui la competenza è stata demandata alla Presidenza del Consiglio, il T.S.N., e quindi le sue Sezioni, sono state sempre sotto il controllo dell'odierno Ministero della Difesa cui spetta la competenza a provvedere sullo stesso, tranne che per le funzioni di vigilanza attribuite al Ministero dell'Interno (e quindi al Prefetto) dall'art. 31 L. n. 110/75, norma che, facendo salve le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143. elenca gli obblighi da osservarsi dai presidenti delle varie sezioni nei confronti del Ministero dell'Interno.
Ad avviso del Collegio la competenza del Ministero dell'Interno (e quindi del Prefetto) in materia di T.S.N. deve ritenersi espressamente limitata ai compiti ad esso affidati dal citato art. 31 L. n. 110/75 (tra i quali non è ricompreso quello di rilasciare la licenza di cui all'art. 47 TULPS. in quanto obbligo non imposto ai presidenti delle relative sezioni), giacché il Tiro a Segno Nazionale, considerato tra l'altro ente pubblico, è posto sotto la speciale vigilanza del Ministero della Difesa.
Non a caso, difatti, si appalesano assai significative di tale natura speciale del T.S.N. l'art. 38 TULPS (che esonera dall'obbligo di denuncia della detenzione di armi e munizioni le società di tiro a segno), l'art. 78 del regolamento del TULPS (che esonera le sezioni di T.S.N. dall'ottenere licenza per detenere le armi necessarie per le esercitazioni), e l'art. 12 D.L. n. 306/92, conv. in L. n. 356/92, che nel prevedere che nel permesso di porto d'armi venga indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisito, aggiunge che non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.Il regime speciale sin qui accennato rimane avvalorato, peraltro, dalla circostanza che i poligoni delle sezioni di T.S.N. (vds. art. 11 R.D.L. n. 2430/35) sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari ...e sono dati in uso alle sezioni di tiro a segno a titolo gratuito.
La nota ministeriale citata del 5.2.09 giustifica la necessità del previo rilascio della licenza prefettizia ex art. 47 TULPS al fine di garantire meglio le esigenze di P.S. connesse alla custodia delle munizioni e quelle di pubblica incolumità derivanti dal deposito di materie esplodenti.
Invero non si vede però come possa estendersi una norma palesemente prevista per soggetti comunque non istituzionali (che quindi non sono soggetti al controllo del Ministero della Difesa come, appunto, le caserme militari ed il T.S.N.) a strutture sulle quali viene esercitata una costante vigilanza da parte del Ministero della Difesa attraverso le competenti strutture territoriali, e ciò sia predisponendo le relative direttive tecniche per la realizzazione dei poligoni, e quindi dei depositi, del T.S.N., sia mediante la verifica ed il rilascio di agibilità delle relative strutture.
In ultima analisi dovendosi affermare, in ragione della peculiare qualità del T.S.N., che gli unici compiti che spettano al Ministero dell'Interno, e quindi alla Prefettura, sulle varie sezioni di T.S.N., sono quelli di cui all'art. 31 L.n. 110/75, essendo esse sottoposte per i rimanenti aspetti alla vigilanza esclusiva del Ministero della Difesa, a tale ente di diritto pubblico, e quindi alle sue sezioni, non può ritenersi applicabile l'art. 47 TULPS. com'è del resto dimostrato che, sinora, pacificamente nessuna di esse ha mai ottenuto la speciale licenza prefettizia, sicché è evidente che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun reato di cui l'indagato debba rispondere.
L'accoglimento dell'atto di gravame comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e la consequenziale restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Accoglie la richiesta di riesame avanzata il 12.8.09 nell'interesse di Perrone Michele e. per l'effetto, annulla il provvedimento del G.I.P. in sede del 4.8.09 di convalida del sequestro preventivo, disponendo la restituzione all'avente diritto, a cura del P.M. procedente, delle munizioni in sequestro.
Così deciso in Avellino, camera di consiglio del 23 settembre 2009.
Il Presidente est

 


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