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Il noto virus che gira per certi uffici del ministero dell’interno ha raggiunto la potenza dell’Alzheimer. Ormai straparlano, si inventano leggi che non esistono, fanno affermazioni che, se non fossero dovute al virus, sarebbero punibili come falso ideologico, calpestano ogni legge e norma giuridica, come se vivessero in un altro Stato.
Mi riferisco alla catalogazione nr. 16912 con cui un fucile a canna liscia cal. 12 viene sottoposto a catalogazione e in cui viene detto che non è “ammesso all’uso venatorio”. Di fatto si tratta di un fucile a pompa della Fabarm lungo 60,5 cm e con canna di 36 cm.
L’unico precedente di fucile a canna liscia sottoposto a catalogazione era quello dello Spas 12 della Franchi, dichiarato arma da guerra, ma su richiesta della stessa Franchi e per considerazioni tecniche. Altre canne liscie sono state catalogate, ma in quanto munite di strozzatura paradox (il che non le fa divenire canne rigate, ma pazienza!)
Vediamo l’elenco di falsità contenute nel provvedimento di catalogazione.
- Viene richiamato il DM 21 aprile 1980 sulle modalità di catalogazione delle armi da caccia a canna liscia e in cui si stabiliva che il fucile dovesse avere la lunghezza minima di 45 cm. Orbene, il decreto era subordinato ad un altro decreto che fissasse l’inizio della catalogazione di tali armi, decreto che non venne mai emanato perché ci si era accorti della stupidità di voler stabilire se un fucile a canna liscia fosse o meno da guerra così che con la L. 16 luglio 1982 nr. 452 si abolì tale catalogazione. Perciò il decreto del 1980 è basato su di una legge mai attuata e poi abrogata e non ha alcun valore giuridico.
- Viene invocato l’art. 12 della Direttiva europea facendogli dire cose che proprio non ci sono e che non sono neppure in nessun altro articolo della Direttiva. Anche il richiamato allegato I si limita a dire che le armi da fuoco lunghe sono soggette a sola denunzia se hanno canna superiore a 60 cm e a nulla osta all’acquisto se la canna è più corta; disposizione per noi italiani irrilevante perché noi sottoponiamo ad autorizzazione anche l’acquisto di un’arma bianca! La direttiva dice poi che sono armi lunghe quelle con lunghezza totale superiore a 60 cm e canna superiore a 30 cm. Non dice altro
Quindi è un falso plateale:
a) che la direttiva preveda facilitazioni per le armi da caccia con canna di almeno 30 cm
b) che la direttiva indichi genericamente i parametri per distinguere armi corte da armi lunghe: sono precisissimi e valgono direttamente per tutta l’Europa senza possibilità di fantasie interpretative. Ci mancherebbe altro che un’arma potesse essere lunga in Germania e corta in Italia! Del resto l'osservazione è fuor di luogo e non c'entra nulla: mica hanno dichiarato il fucile arma corta!
c) che la direttiva preveda una distinzione fra carabine e fucili; la direttiva distingue solo quattro categorie di armi: A-B-C-D; punto e basta.
- si dice che la legge sulla caccia 157/1992 “omette la definizione di fucile da caccia”.
Anche questo è un falso plateale: la legge sulla caccia dice chiaramente che sono fucili da caccia tutti quelli a canna liscia di calibro non maggiore del 12. E non vi è certo motivo di andare a tirar fuori un aborto di decreto, mai entrato in vigore proprio perché era un aborto, come la legge che lo prevedeva ... e che è abortita!
Ed infine l’abuso ripetuto: è inutile che il Ministero insista nell’attribuirsi il diritto di dire quali armi sono da caccia e quali non lo sono: lo dice la legge e la legge la interpretano i giudici e non i funzionari di PS.
Se qualcuno di costoro ritiene di aver ben operato, mi scriva pure; pubblicherò le sue argomentazioni.
Ecco il testo delle provvedimento di catalogazione
(GU 22-12-07 nr. 297 suppl. ord)
VISTA la domanda con la quale il Signor *** titolare della licenza di fabbricazione della ditti "FABARM S.P.A." con sede in Travagliato (BG) via Averolda n. 31, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale dello armi comuni da sparo, ai tini della fabbricazione, dell'arma di seguito descritta;
TENUTO CONTO dei propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state dcterminate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggionamenti del Catalogo stesso;
LETTO l'art. 1, comma del D.M. 21 aprile 1980, con il quale, in relazione agli obblighi di catalogazione si dà la definizione di “fucile da caccia ad anima liscia":
VISTO l'art 2, comma 3 della Direttiva 477/91/CE, recepita con il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 527, relativo al controllo dell'acquisizione e detenzione di armi, il quale non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali in materia di caccia e fa salve le disposizioni più rigorose che gli Stati intendono darsi;
LETTO l'art, 12 comma 2, della citata Direttiva, nel quale si esclude che tra le anni di cui è facilitata la movimentazione "per uso caccia" possano figurare i fucili a canna liscia a ripetizione ordinaria o semiautomatici, la cui canna non superi i 60 cm;
Tenuto conto che, nell'Allegato I della richiamati Direttiva Comunitaria 91/477, al punto IV sono genericamente indicati i parametri per distinguere la armi corte da quelle lunghe, lasciandosi alla scelta dei singolo Stati l'individuazione degli elementi distintivi tra fucili e carabine;
Visto l'art. 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel quale, stabilendosi che l’attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12 ...", si omette la definizione di fucile da caccia a canna liscia, per la quale dunque, si deve fare riferimento ai criteri fissati con il menzionato D.M. 21 aprile 1980 e con la citata Direttiva 477/91 CE;
cataloga l’arma come arma comune da sparo.
Nota: arma comune non ammessa per l’impiego venatorio ai sensi art. 13 L. n 157 dell’11-2-1992
email - Edoardo Mori |
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