Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Tenuta informatica di registri di PS - Circolare 15-1-1997

Ministero dell’interno - circolare telegrafica del 15 gennaio 1997.
OGGETTO: tenuta di particolari registri prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; possibilità di utilizzare supporti  informatici per la loro compilazione.

PROT. NR 559/C.27003-12982. D(17).
Viene da più parti richiesto di conoscere se sia possibile  per i titolari di licenze di polizia annotare su supporti informatici i dati che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o il relativo regolamento di esecuzione prevedono che siano riportati su particolari registri. Da parte dei richiedenti  viene osservato che il progredire delle diverse tecnologie ha determinato la graduale informatizzazione degli uffici con la conseguente gestione informatizzata di tutti i dati e  le informazioni a fronte della quale sembrerebbe inadeguata la previsione normativa contenuta in proposito nelle varie disposizioni dei R.R.D.D. 18.6.I931. N. 773 e 6.5.1940. N. 635. ovvero in altre leggi di pubblica sicurezza, concernente la tenuta dei registri. In linea di massima si ritiene di dover condividere  le argomentazioni sopra riportate. Anche se con l'introduzione di tali procedure occorre che venga comunque salvaguardato il dettato normativo di riferimento. Si ritiene quindi di poter autorizzare i titolari di licenze di polizia ad utilizzare supporti informatici purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- i dati corrispondenti a quelli prescritti dalla legislazione di pubblica sicurezza per ciascuna attività, anche se elaborati in via informatica, devono essere stampati, a conclusione di ogni operazione, su supporto cartaceo;
i titolari di licenza di polizia, a tal fine, potranno utilizzare sia carta modulo continuo, sia fogli staccati, purché ogni pagina venga preventivamente bollata, numerata e vidimata dall’autorità di pubblica sicurezza, la quale deve altresì attestare il numero delle totale pagine sull’ultima di esse ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione del TULPS
- i fogli predetti devono essere custoditi in appositi raccoglitori ed esibiti a richiesta degli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza e debbono comunque essere conservati per cinque anni;
- vengano assolti gli oneri fiscali relativi alla vidimazione  dei registri medesimi previsti dalla legislazione vigente in materia.   
in ogni caso non potrà' essere opposto in sede di controlli da parte degli agenti e degli ufficiali di pubblica sicurezza che dati relativi alla singola operazione conclusa e non ancora riportati su supporto cartaceo, sono memorizzati su quelli informatici.
Il capo della polizia Masone

NOTA

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311 all’art. 2 lett. f) ha aggiunto  all'articolo 16 del Regolamento al TULPS  il seguente comma: "I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.".
Non è mai stato emanato il decreto previsto dal 28 maggio 2001, n. 311,

Il 15 gennaio 1997 il Ministero aveva inviato una circolare telegrafica,  n. 559/C.27003 - 12982.D(17) qui sopra riportata  con cui, autorizzando, pur con molte restrizioni,  a la tenuta informatica dei registri previsti dalle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto  l'utilizzo sia di carta a modulo continuo, sia di fogli staccati, purché preventivamente bollati, numerati e vidimati dall'autorità di P.S. Pertanto il registro delle operazioni  giornaliere non è l'unico supporto cartaceo utilizzabile.
L’art. 3 del  D.lvo 25 gennaio 2010 n. 3 (Recepimento direttiva CEE/93/15/CEE sulla tracciabilità degli esplosivi) ha previsto l’inserimento dei dati  relativi circolazione degli esplosivi nel sistema informatico del Ministero detto G.E.A., ma non risulta che esista; se c’ è è molto ben nascosto! Esso viene richiamato nel Decreto Legislativo  26 ottobre 2010 n. 204, ma la circolare esplicativa  24 giugno 2011 dice che  “la tenuta dei registri in formato elettronico (comma 1). Fino all'emanazione delle  nuove norme del Regolamento del T.U.L.P.S., con le quali saranno definite le relative modalità di tenuta, i registri potranno essere tenuti anche solo nel formato cartaceo, ferma restando la loro conservazione, da parte dell'Autorità di P.S., per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività”.
Perciò si può concludere che dopo la circolare del 1997, ormai relegabile nella preistoria dell’informatica, il ministero non è mai riuscito a scrivere uno straccio di regolamento.
Al Ministero sono proprio disgraziati con i progetti di informatica. Vi ricordato quando avevano provato a modificare il Catalogo delle Armi, mi pare usando fondi europei, ed hanno dovuto buttare il prodotto perché non funzionava? E vi ricordate il programma Space creato con l'impiego dei fondi del PON "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" 2000 – 2006, sbandierato come la soluzione del secolo e di cui non si mai più sentito parlare?
Il problema è che l’informatica richiede razionalità e non si può informatizzare ciò che è il prodotto caotico di menti vuote.
(25-5-2014)

 

 


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