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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE -Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Prot. nr 557/PAS.2983.12982(3) Roma, 4 maggio 2007
OGGETTO: Legge 28 novembre 2005, n.246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 - Art. 10. Semplificazioni concernenti le guardie particolari giurate. Attestati al maneggio armi. Chiarimenti.
La legge 28 novembre 2005, nr.246, ha fissato, all'art. 10, la validità biennale dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, ex art.138 T.U.L.P.S., e della connessa licenza di porto d'armi a tassa ridotta, prevista dall'art.256 del Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.L.P.S.
In relazione alla citata modifica normativa, è stata posta all'attenzione di questo Dipartimento la questione se debba prevedersi la stessa periodicità anche per le procedure per il rinnovo dell'attestazione al maneggio armi, ovvero se la partecipazione delle guardie giurate al corso presso le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, con il conseguente rilascio dell'attestato d'idoneità, debba mantenere la cadenza annuale.
Al riguardo si osserva che la frequenza del corso di addestramento al tiro per le guardie giurate è fissata dalla legge 28 maggio 1981, nr.286, la quale, all'art. 1, stabilisce che "Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.". Rispetto a tale previsione normativa nessuna modificazione è intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge 246/2005 che, si ribadisce, persegue finalità di semplificazione dell'azione amministrativa.
Conseguentemente, e considerata anche la necessità di garantire sempre elevati standard di sicurezza nel maneggio delle armi, la partecipazione al corso presso le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale dovrà mantenere cadenza annuale. Codesti Uffici, pertanto, provvederanno, all'atto del rinnovo biennale dell'autorizzazione, a richiedere l'attestazione del superamento del corso per ogni anno di validità della licenza.
Con l'occasione, per quel che concerne il certificato sanitario rilasciato ai sensi del D.M. 28/4/1998 - pure oggetto di specifici quesiti - si ritiene opportuno chiarire che, considerato che la legge (6.3.1987 nr.89, art. l) prevede che il certificato in parola sia allegato alla domanda per il rilascio/rinnovo del porto d'armi, la periodicità di tale certificazione andrà allineata a quella della licenza in parola (due anni).
email - Edoardo Mori |
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