Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Modifiche al TU Leggi di PS per guardie giurate

Nel 2007 è uscita la seguente sentenza:
SENTENZA  della Corte Europea di giustizia (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2007  nella causa promossa dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla
sig.ra E. Montaguti,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato.
(omissis)
PQM
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’Italia, avendo disposto, nell’ambito del Testo Unico di PS, che:
– l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
– l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un’autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE;
– la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
- le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE;
– il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE;
– le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
– le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE, e
– i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE.

A seguito di questa sentenza é stata emanata la legge
Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.  Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
(omissis)
Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) È aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».


NOTA
Come è noto, e come sopra riportato, la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia per la normativa che regola il lavoro delle Guardie Giurate. Era di totale evidenza che si trattava di una normativa fascista e arretrata, ma il Ministero ha continuato a difenderla imperterrito, trattando le guardie  come delle persone pericolose da controllare e limitare in ogni modo.
Invece di arrendersi all’evidenza e di cercare di comportarsi con un po’ di onestà intellettuale ha mandato in Lussemburgo il suo avv. Del Gaizo ad arrampicarsi sugli specchi per affermare cose che la Corte ha immediatamente smascherato come falsità contrarie a ciò che dice il nostro TULPS. L’Italia è andata a raccontare la fandonia che le Guardie Giurate in Italia hanno pubblici poteri perché “aiutano la polizia nel trasporto dei valori”, perché possono arrestare, perché fanno verbali. La Corte ha subito scoperto il falso e gli fatto osservare che le GG possono arrestare solo come fa ogni cittadino, che i loro verbali non hanno alcun valore privilegiato, che non c’è bisogno di pubblici ufficiali per scortare un furgone. E ci ha anche condannato a pagare le spese. Che figura di m...!
Tutto questo solo per poter mantenere un controllo fascista su un lavoro che si differenzia dagli altri solo perché si rischia la vita e si deve andare armati, non certo per proprio piacere.
Ora dopo un anno l’Italia si è “adeguata”. Ma come?
1) Non ha ancora cambiato una virgola nella normativa interna, sebbene si doveva scrivere  una sola riga :”i controlli e le licenze in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Europea sono aboliti”.
2) Si inventa una attività di recupero crediti con relativa licenza (una particolare attività che rientra fra quelle delle agenzie di affari) sebbene sia una attività che, in base alle regole europee, potrebbe benissimo fare a meno di licenze (già lo fanno senza bisogno di essa gli studi legali).
3) Non si preoccupa  degli investigatori privati sebbene i loro problemi siano identici a quelli delle guardie giurate; anzi è sicuro  che al Ministero li considerano più pericolosi delle spie straniere.
4) Cambia  qualche cosa, ma solo per consentire agli stranieri comunitari di lavorare in Italia.
5) Inserisce la botta finale per cercare di “fregare” la Commissione Europea: tu mi dici che le guardie giurate non hanno poteri pubblici? Ebbene ecco come si fa il giochetto delle tre carte: “io dico che dei poteri ce l’hanno, dico che sono incaricati di pubblico servizio” e così posso continuare a controllarle come voglio!
Ma nella loro ignoranza hanno ignorato un piccolo particolare: che l’incaricato di un pubblico servizio non ha affatto pubblici poteri: non può arrestare nessuno, non può accompagnare nessuno in caserma per l’identificazione, non può fare uso legittimo delle armi a norma art. 53 C.P.
Ma vi è di più: le guardie giurate volontarie erano già considerati pubblici ufficiali   nell’esercizio delle loro funzioni; forse che ora vengono “degradati”?
Ed infine: è giusto che  una guardia che accerta contravvenzioni sia un pubblico ufficiale; ma una guardia giurata privata, che svolge un servizio  privato all’interno di un’area privata, perché mai dovrebbe svolgere un pubblico servizio? E’ una oscenità giuridica; ragionando così chiunque difende la propria casa lo consideriamo incaricato di un p. s. ? 
Fin troppo chiaro che si tratta di un sciocco escamotage inventato da un sciocco funzionario per poter sostenere che le guardie giurate devono essere controllate.

(8-08-2008)

 


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