Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori

Giornalisti in Ucraina - Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14

Cominciamo a vergognarci di coloro che pretendono di regolare la nostra vita in base alle loro fantasie incapacità. Ho detto "cominciamo", ma so già che non finiremo mai.
Il parlamento, con un decreto-legge, ha introdotto la seguente norma:
Art. 2-ter
 Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina).
 1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti, in qualità di professionisti o di pubblicisti, nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.
 2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.
 3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.
 4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato.

Diciamo subito che il Parlamento è stato tratto in inganno dal Ministero dell'interno il quale gli ha fatto credere che fosse necessario regolare una materia, che invece il legislatore ha già regolato in modo chiaro e perciò gli ha fatto approvare una norma assolutamente inutile e che, invece di facilitare le cose ai giornalisti, gliele complica.
Il regime di elmetti e giubbotti antiproiettile è regolato dall'articolo 28 del testo unico di pubblica sicurezza che, in sostanza li ha liberalizzati. Si veda quanto scrissi a suo tempo www.earmi.it/diritto/leggi/art28tulps.htm
E accaduto purtroppo che la norma di modifica dell'articolo 28 del TULPS sia stata appositamente scritta in modo contorto, e sia stata peggio interpretata dalle circolari per motivi notoriamente poco onesti: questi negozi che vendono chincaglieria militare sono costretti a richiedere la licenza di vendita alla questura per oggetti che sarebbero di libera vendita, solo perché sono negozi che vendono materiale che interessa agli agenti di PS e dai militari, e perciò in troppi sono interessati al fatto che si perpetui una situazione che consente di avere un mezzo di pressione per sconti e omaggi su questi rivenditori.
Ma di questo ho già parlato e limitiamoci ad elmetti e giubbotti.
L'articolo 28 è chiaro dal dire che la licenza è necessaria per oggetti di armamento, come definiti dagli specifici decreti che li elencano.
Dall'ultimo decreto /www.earmi.it/diritto/leggi/armamento_2018.pdf si legge che rientrano fra il materiale di armamento:
Cat. 13c - Elmetti fabbricati in accordo a standard o a specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e loro gusci, cuffie o imbottiture di conforto appositamente progettati;
La Cat.13c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio
Cat. 13d. -  Giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue: 1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;
Nota 3: Le Cat.13.c e 13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi, se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.
Fermo restando il dato pacifico che l'articolo 28 voleva regolare soltanto quegli oggetti che rientrano fra il materiale di armamento, esso è stato poi modificato per aggiungere che sono soggetti a licenza ministeriale per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita anche degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia. 
Non era prevista autorizzazione all'acquisto perché chi acquistava doveva essere già legittimato in forza della sua qualifica di appartenenza a corpi armati.
Questi dati normativi chiarissimi, sono sempre stati contestati dalla PS la quale vorrebbe sottoporre a controllo anche elmetti e giubbotti che non sono stati specificamente destinati all'armamento di corpi armati. Il termine specificamente indica con tutta chiarezza che si deve trattare di oggetti che sono stati costruiti in base a specifiche caratteristiche tecniche indicate nel capitolato di appalto per l'acquisto e che devono essere stati previsti per la difesa degli agenti da armi, e non per proteggerli dalla caduta dei sassi!
Siccome questi oggetti sono sul mercato in versioni civili, altrettanto efficienti (ma possono essere anche migliori, se impiegano materiali di nuova generazione) di quelle destinate a specifici corpi armati, e siccome le versioni militari non si trovano certamente nei negozietti che vendono abbigliamento e ricordini per militare, è evidente che il Ministro dell'interno, di fronte alla norma proposta in sede di conversione del decreto-legge, aveva il dovere di far presente che non c'era alcun bisogno di regolare degli oggetti di libera vendita, detenzione, uso.
Si noti con quale acume è stata scritta la norma che inizia parlando di persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti, come se vi potesse essere un giornalista che non è un essere umano, ma una società!
Dice un proverbio che non c'è limite al peggio ed infatti il Ministero, che forse aveva anche predisposto la norma (chissà se non lo ha fatto proprio per inserire di straforo la sua interessata interpretazione contraria alla legge?), se n'è uscito con una ponderosa circolare per spiegare agli incolti questori i segreti della nuova norma di legge e l'ABC di come si fa un nulla osta. Meno male che al ministero si sono resi conto che i questori ad interpretare ed applicare le leggi, da soli proprio non ci arrivano!
La circolare inizia scrivendo: La norma configura una circoscritta deroga al dettato dell’art. 28 TULPS il quale prevede che i dispositivi in discorso - al pari degli altri materiali destinati all’equipaggiamento delle Forze Armate, delle Forze di polizia e degli altri Corpi armati dello Stato - possano essere acquistati, detenuti o comunque fatti oggetto di altre attività esclusivamente dai soggetti titolari della licenza di polizia prevista dal medesimo art. 28. Peccato che il ministero dopo aver ben precisato i limiti della norma, faccia finta di ignorare quale sia il regime dei materiali che non sono destinati all'equipaggiamento alle forze armate o di polizia; eppure il problema emerge anche solo leggendo quelle quattro righe.
La circolare prosegue affrontando il problema di chi sia un giornalista. Solo le menti contorte di certa PS può pensare che, una volta stabilito che giornalista e chi iscritto all'albo dei giornalisti, ci si possa poi masturbare sul fatto se sia autonomo o alle dipendenze di un giornale; circa fotoreporter o videoperatori il fatto se essio dei professionisti èe sempre opinabile (possono avere iniziato tale professione il giorno prima!) e quindi non si può stabilire assolutamente nulla di sensato.
La circolare si preoccupa di come dimostrare che il giornalista compra gli strumenti di morte proprio per andare in Ucraina. Ovvio che ci si deve attenere alle dichiarazioni del richiedente. E assurdo richiedere la prova di aver comprato il biglietto del treno o dell'aereo, primo perché in Ucraina ci si può andare in auto, secondo perché se uno deve attendere 30 giorni per avere il nullaosta (salvo sospensione del termine), non può organizzare il viaggio prima di averlo avuto, terzo perché se giornalista parte, lo fa per dare un'informazione urgente e se aspetta 30 giorni può darsi che la guerra sia anche finita. Forse al ministero avrebbero fatto meglio a scrivere una circolare in cui si diceva che i questori questo nullaosta lo devono dare in giornata! Lo so è una cosa che mi ripugna loro fare le cose in fretta come in Svizzeri, o Francia o Germania, ma di fronte a un provvedimento contingente, valido solo per sette mesi, mi pare che un piccolo sforzo potevano farlo!
La circolare contiene una perla preziosa, da manuale: Si precisa che, laddove il porto dell’elmetto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero durante manifestazioni che si svolgono nei predetti luoghi, sarà altresì configurabile il reato di cui all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152. La norma richiamata scrive: È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione  di manifestazioni  che  si svolgano in luogo pubblico o aperto al  pubblico,  tranne  quelle  di carattere sportivo che tale uso comportino.
Dovrebbe essere chiaro a chiunque che è una norma destinata a vietare che il luogo pubblico vi siano delle persone mascherate e irriconoscibili. Sarebbe interessante sapere, ma forse ce lo spiegheranno in una successiva circolare) come ci si può mascherare con un giubbotto antiproiettile o con un elmetto. Abbiamo visto decine di film guerra e non è mai capitato che un attore fosse irriconoscibile perché aveva un elmetto. Quindi l'ipotesi di applicare la legge del 1975 è inqualificabile, se si vogliono usare termini che possono urtare orecchie delicate. Da segnalare che, secondo la circolare, la contravvenzione speciale si ha solo se il porto avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre in via generale si avrebbe solo una inosservanza di un provvedimento dell'autorità (art. 650 C.P.). Se non avete capito bene ve lo spiego: per il Ministero si può ipotizzare che il giornalista venga punito anche se indossa l'elmetto in casa. Perciò non ci meravigliamo se ogni giorno vi sono casi di poveri cittadini denunziati all'autorità giudiziaria per reati in materia di armi, che esistono solo nella sfrenata bizzaria di alcuni funzionari di PS.
Di sicuro vi è un problema da risolvere con chiarezza e con una legge: quali sono le cose paramilitari, che non siano né armi né materiale d'armamento, liberamente commerciabili. La situazione attuale è caotica, non corrispode a nessuna esigenza pratica e troppi "ci marciano".
15-5-2022


 Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina).
 1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti, in qualità di professionisti o di pubblicisti, nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.
 2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.
 3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.
 4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato.

Diciamo subito che il Parlamento è stato tratto in inganno dal Ministero dell'interno il quale gli ha fatto credere che fosse necessario regolare una materia, che invece il legislatore ha già regolato in modo chiaro e perciò gli ha fatto approvare una norma assolutamente inutile e che, invece di facilitare le cose ai giornalisti, gliele complica.
Il regime di elmetti e giubbotti antiproiettile è regolato dall'articolo 28 del testo unico di pubblica sicurezza che, in sostanza li ha liberalizzati. Si veda quanto scrissi a suo tempo https://www.earmi.it/diritto/leggi/art28tulps.htm

E accaduto purtroppo che la norma di modifica dell'articolo 28 del TULPS sia stata appositamente scritta in modo contorto, e sia stata peggio interpretata dalle circolari per motivi notoriamente poco onesti: questi negozi che vendono chincaglieria militare, sono costretti a richiedere la licenza di vendita alla questura per oggetti che sarebbero di libera vendita, solo perché sono negozi che vendono materiale che interessa agli agenti di PS ed ai militari, e quindi troppe persone sono interessaei al fatto che si perpetui una situazione la quale consente di avere un mezzo di pressione per sconti e omaggi su questi rivenditori.
Ma di questo ho già parlato e limitiamoci ad elmetti e giubbetti.
L'articolo 28 è chiaro dal dire che la licenza è necessaria per oggetti di armamento, come definiti dagli specifici decreti che li elencano.
Dall'ultimo decreto https://www.earmi.it/diritto/leggi/armamento_2018.pdf si legge che rientrano fra il materiale di armamento:
Cat. 13c - Elmetti fabbricati in accordo a standard o a specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e loro gusci, cuffie o imbottiture di conforto appositamente progettati;
La Cat.13c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio
Cat. 13d. -  Giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue: 1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;
Nota 3: Le Cat.13.c e 13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi, se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.
Fermo restando il dato pacifico che l'articolo 28 voleva regolare soltanto quegli oggetti che rientrano fra il materiale di armamento, esso è stato poi modificato per aggiungere che sono soggetti a licenza ministeriale per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita anche degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia. 
Non era prevista autorizzazione all'acquisto perché chi acquistava doveva essere già legittimato in forza della sua qualifica di appartenenza a corpi armati.
Questi dati normativi chiarissimi, sono sempre stati contestati dalla PS la quale vorrebbe sottoporre a controllo anche elmetti e giubbotti che non sono stati specificamente destinati alla dotazione di corpi armati. Il termine specificamente indica con tutta chiarezza che si deve trattare di oggetti che sono stati costruiti in base a specifiche caratteristiche tecniche indicate nel capitolato di appalto per l'acquisto e che devono essere stati previsti per la difesa degli agenti da armi, e non per proteggerli dalla caduta dei sassi! E' ovvio che ci si riferisce a materiale per i corpi armati italiani, non rientranti nel materiale di armamento e che è irrilevante che un elmeto sia utilizato dalla polizia francese o somala!
Siccome questi oggetti sono sul mercato in versioni civili, altrettanto efficienti (ma possono essere anche migliori, se impiegano materiali di nuova generazione) di quelle destinate a specifici corpi armati, e siccome le versioni militari da guerra non si trovano certamente nei negozietti che vendono abbigliamento e ricordini per militare, è evidente che il Ministro dell'interno, di fronte alla norma proposta, in sede di conversione del decreto-legge, aveva il dovere di far presente che non c'era alcun bisogno di regolare degli oggetti di libera vendita, detenzione, uso.
Si noti con quale acume è stata scritta la norma che inizia parlando di persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti, come se vi potesse essere un giornalista che non è un essere umano, ma una società!
Dice un proverbio che non c'è limite al peggio ed infatti il Ministero, che forse aveva anche predisposto la norma (chissà se non lo ha fatto proprio per inserire di straforo la sua interessata interpretazione contraria alla legge?), se n'è uscito con una ponderosa circolare per spiegare agli incolti questori i segreti della nuova norma di legge e l'ABC di come si fa un nulla osta. Meno male che al ministero si sono resi conto che i questori ad interpretare ed applicare le leggi, da soli proprio non ci arrivano!
La circolare inizia scrivendo: La norma configura una circoscritta deroga al dettato dell’art. 28 TULPS il quale prevede che i dispositivi in discorso - al pari degli altri materiali destinati all’equipaggiamento delle Forze Armate, delle Forze di polizia e degli altri Corpi armati dello Stato - possano essere acquistati, detenuti o comunque fatti oggetto di altre attività esclusivamente dai soggetti titolari della licenza di polizia prevista dal medesimo art. 28. Peccato che il ministero dopo aver ben precisato i limiti della norma, faccia finta di ignorare quale sia il regime dei materiali che non sono destinati all'equipaggiamento alle forze armate o di polizia; eppure il problema emerge anche solo leggendo quelle quattro righe.
La circolare prosegue affrontando il problema di chi sia un giornalista. Solo le menti contorte di certa PS può pensare che, una volta stabilito che giornalista e chi iscritto all'albo dei giornalisti, ci si possa poi masturbare sul fatto se sia autonomo o alle dipendenze di un giornale; circa fotoreporter o videoperatori il fatto se essi siano dei professionisti è sempre opinabile (possono avere iniziato tale professione il giorno prima!) e quindi non si può dire assolutamente nulla di sensato.
La circolare si preoccupa di come dimostrare che il giornalista compra gli strumenti di morte proprio per andare in Ucraina. Ovvio che ci si deve attenere alle dichiarazioni del richiedente. E assurdo richiedere la prova di aver comprato il biglietto del treno o dell'aereo, primo perché in Ucraina ci si può andare in auto, secondo perché se uno deve attendere 30 giorni per avere il nullaosta (salvo sospensione del termine), non può organizzare il viaggio prima di averlo avuto, terzo perché se giornalista parte, lo fa per dare un'informazione urgente e se aspetta 30 giorni può darsi che la guerra sia anche finita. Forse al ministero avrebbero fatto meglio a scrivere una circolare in cui si diceva che i questori questo nullaosta lo devono dare in giornata! Lo so, è una cosa che ripugna loro di fare in fretta come in Svizzera, o Francia o Germania, ma di fronte a un provvedimento contingente, valido solo per sette mesi, mi pare che un piccolo sforzo potevano farlo!
La circolare contiene una perla preziosa, da manuale: Si precisa che, laddove il porto dell’elmetto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero durante manifestazioni che si svolgono nei predetti luoghi, sarà altresì configurabile il reato di cui all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152. La norma richiamata scrive: È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione  di manifestazioni  che  si svolgano in luogo pubblico o aperto al  pubblico,  tranne  quelle  di carattere sportivo che tale uso comportino.
Dovrebbe essere chiaro a chiunque che è una norma destinata a vietare che il luogo pubblico vi siano delle persone mascherate e irriconoscibili. Sarebbe interessante sapere, ma forse ce lo spiegheranno in una successiva circolare) come ci si può mascherare con un giubbotto antiproiettile o con un elmetto. Abbiamo visto decine di film guerra e non è mai capitato che un attore fosse irriconoscibile perché aveva un elmetto. Quindi l'ipotesi di applicare la legge del 1975 è inqualificabile, se si vogliono evitare termini che possono urtare orecchie delicate. Da segnalare che, secondo la circolare, la contravvenzione speciale si ha solo se il porto avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre in via generale si avrebbe solo una inosservanza di un provvedimento dell'autorità (art. 650 C.P.). Se non avete capito bene ve lo spiego: per il Ministero si può ipotizzare che il giornalista venga punito anche se indossa l'elmetto in casa. Perciò non ci meravigliamo se ogni giorno vi sono casi di poveri cittadini denunziati all'autorità giudiziaria per reati in materia di armi, che esistono solo nella sfrenata bizzaria di alcuni funzionari di PS.
Di sicuro vi è un problema da risolvere con chiarezza e con una legge: quali sono le cose paramilitari, che non sono né armi né materiale d'armamento, liberamente commerciabili. La situazione attuale è caotica e troppi "ci marciano".
15-5-2022