Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 28 novembre 1995 - Giochi di guerra

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI - Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Armi ed Esolosivi
559/C.10865.10179.A(2)   Roma,   28   novembre   1995
OGGETTO:   Regime   autorizzatorio   e   prescrizioni   dei   giochi   ludico -   sportivi   di   simulazione  di   guerriglia.

Pervengono a questo Dipartimento numerosi quesiti concernenti la disciplina cui sottoporre quelle particolari attività ludiche generalmente denominate "giochi di guerra", consistenti nella simulazione, da parte di persone adulte e, comunque, di età non più infantile, di azioni di combattimento mediante l'utilizzazione di strumenti ad aria compressa o a gas compresso, simili - nell'aspetto - ad armi vere.
Questo tipo di manifestazioni, che pure presentano caratteri di novità rispetto alle attività tipizzate nelle leggi   di  pubblica  sicurezza,  possono  ricondursi,  per più aspetti, a manifestazioni contemplate dallo stesso T.U.L.P.S. o dalla legge penale come attività suscettibili di limitazioni, controlli o divieti, per la tutela dell'ordine e della sicurezza   pubblica   e   dell'incolumità  pubblica.
Ancorché il gioco di guerra simulata, esercitato in luogo pubblico in età non infantile, possa risultare in concreto non idoneo a realizzare, neppure come ipotesi di tentativo, le fattispecie più gravi previste dal codice penale o dalle leggi speciali in materia di armi, materiali d'armamento ed equipaggiamento militare, occorrerà soffermare l'attenzione sulla possibilità che lo stesso possa configurare arbitrarie invasioni di terreni pubblici o privati, o trascendere in danneggiamenti, molestie o disturbo alle persone, tutte condotte variamente punite dalla legge penale, ovvero ancora che lo stesso possa - ipotesi da tenere in massima considerazione - procurare allarme nella cittadinanza e costituire  un  pericolo   anche   potenziale   per   l'ordine  pubblico.
Indipendentemente dalla persecuzione in sede penale dei reati eventualmente commessi, è specifico dovere delle Autorità di pubblica sicurezza di prevenire le situazioni di pericolo o di   allarme   attraverso   i  mezzi   consentiti   dall'ordinamento.
A tal fine, occorre preliminarmente verificare se si tratti di manifestazioni che ricadono nella disciplina dell'art.18 del T.U.L.P.S., in quella dell'art. 123 del relativo regolamento di esecuzione, o se, diversamente, siano organizzate e gestite in un quadro di pubblico trattenimento, con i caratteri imprenditoriali richiesti dalla sentenza n.56/1970 della Corte. Costituzionale, nel qual caso gli organizzatori dovranno richiedere la licenza di cui all'articolo   68  del   T.U.L.P.S.   medesimo.
Nell'una o nell'altra ipotesi e in ogni altra circostanza in cui sia noto lo svolgimento di siffatte manifestazioni, le SS.LL. si avvarranno delle rispettive attribuzioni (non esclusa, se ne ricorrono i presupposti e non si ritiene applicabile più specifica disposizione, quella prevista dall'art. 2 del T.U.L.P.S.), affinché non siano consentiti i giochi in parola in circostanze, anche di tempo e di luogo, tali da porre in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica o   da  comportare   turbative  per  l'ordine  pubblico.
Solo nei casi in cui possa ritenersi ragionevolmente escluso qualsiasi pericolo al riguardo, le SS.LL. impartiranno le prescrizioni di volta in volta occorrenti ad evitare ogni residua possibilità di allarme per la popolazione, adottando le misure occorrenti- affinché chiunque sia in grado di cogliere nell'immediatezza le finalità meramente ludiche dell'evento.
A tal fine potrebbe essere prescritto che la zona deputata a tale attività venga opportunamente segnalata a cura degli organizzatori con cartelli, pubblicità preventiva o altro che avverta in maniera inequivocabile della reale natura del gioco che vi si svolge; deve essere, altresì, impedito che i partecipanti ai giochi indossino divise o fregi attualmente in uso alle Forze Armate o di Polizia, nazionali o estere o portino armi o strumenti vietati, anche alla luce dell'art.4, commi secondo e quarto,della legge 18 aprile 1975, n.110.
Resta comunque inteso che i partecipanti alla manifestazione ludico-sportiva potranno utilizzare soltanto gli strumenti "inoffensivi" tra i quali vi sono quelli che non sono stati classificati da questo Ministero fra le armi di cui agli artt.l e 2 della citata legge n.110 del 1975.
Nel contempo, al fine di consentire a questo Ministero di avere piena conoscenza della portata e dell'evoluzione dei giochi in argomento, si raccomanda ai Sigg. Questori di svolgere un attento monitoraggio, comunicando a questo Dipartimento ed in particolare al Servizio Ordine Pubblico, Divisione II, l'avvio, nelle rispettive province, di attività consimili a quelle descritte.
Si raccomanda la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

NOTA
Circolare un po' delirante da cui si capisce come al Ministero e nelle Questure amino pensare alle cose poco importanti per volontà di controllare e vietare tutto. Al solito pensano che il rwato di procurato allarme si ha quando un cittadino li disturba perché un'ombra lo ha spaventato!

 


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