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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2015, n. 104
Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (15G00117)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19;
Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli articoli 44, 310 e 537-ter;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a);
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli articoli 420, 422, 424 e 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo n. 208 del 2011, e in particolare l'articolo 3, comma 1;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 27/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 gennaio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana:
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «accordi internazionali»: gli accordi vigenti in materia di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico - militare nel settore della difesa, conclusi dall'Italia con uno o piu' Stati esteri;
b) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dal Ministero della difesa con uno o piu' Stati esteri, discendenti dagli accordi di cui alla lettera a);
c) «attività di supporto tecnico-amministrativo»: qualsiasi attività di assistenza tecnica, ingegneristica, logistica, manutentiva, addestrativa, formativa, amministrativa, legale, nonché di coordinamento della contrattualistica e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e del relativo impatto sui costi, discendente dagli accordi o dalle intese internazionali;
d) «rimborso dei costi»: qualsiasi entrata compensativa dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo;
e) «Segretariato generale»: il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa;
f) «Segretario generale»: il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti;
g) «industria nazionale»: le imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale, di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare;
h) «materiali di armamento»: i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia.
Art. 2
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di
cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attività di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonché le competenze dell'autorità nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.
Art. 3
Autorizzazione ministeriale
1. Il Segretario generale, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, ogni volta che ne faccia richiesta uno Stato estero con il quale sussistono accordi internazionali di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dello Stato estero, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.
2. Se lo Stato estero richiede supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale acquisisce l'accordo delle Forze armate interessate allo svolgimento di tali attività prima di richiedere l'autorizzazione al Ministro.
3. Quando ravvisa l'opportunità di svolgere l'attività di cui al comma 1, il Ministro della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.((1))
4. Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, predispone con la competente autorità dello Stato estero l'intesa che disciplina lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, per conto dello Stato estero, delle attività tecnico-amministrative richieste. Il Segretario generale sottoscrive l'intesa con la competente autorità dello Stato estero dopo aver acquisito su di essa il nulla osta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. La cessione del materiale in uso alle Forze armate puo' essere effettuata nello stato in cui il materiale si trova, ovvero previo ricondizionamento o riconfigurazione dello stesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
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AGGIORNAMENTO (1)
L'errata-corrige in G.U. 26/9/2015, n. 224 ha disposto che al comma 3 del presente articolo: "dove è scritto: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con ...», leggasi: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta autorizzazione d'intesa con...»".
Art. 4
Attività del Segretariato generale
1. Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attività di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto.
2. L'attività di supporto tecnico-amministrativo è svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalità disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e puo' implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonché il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali.
3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalità con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta.
4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.
Art. 5
Quantificazione dei costi
1. Il Segretariato generale provvede a quantificare i costi che il Ministero della difesa sostiene per il soddisfacimento della richiesta dallo Stato estero, previa acquisizione dai competenti organi delle Forze armate dei dati riferiti alle attività di natura logistica, formativa, addestrativa e tecnica, ove richieste.
2. Quando la richiesta dello Stato estero concerne l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale in uso alle Forze armate, il Segretariato generale provvede altresì a quantificare, con il supporto degli organi tecnici di Forza armata, il controvalore dei materiali oggetto dell'operazione, nonché delle eventuali operazioni di ricondizionamento e riconfigurazione degli stessi.
3. Nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, tra l'altro, le modalità attraverso le quali lo Stato estero provvede al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e al versamento del controvalore dei materiali in uso alle Forze armate, come quantificati ai sensi dei commi 1 e 2.
Art. 6
Riassegnazione dei fondi
1. Le somme percepite per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.
2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato secondo le procedure di cui al citato articolo 619, su proposta del Segretariato generale e del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 7
Informazione al Parlamento
1. Delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del presente regolamento è data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria
1. Le attività di cui al presente decreto sono svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
email - Edoardo Mori |
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