Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Circolare sui fuochi d'artificio 11 gennaio 2001

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell' incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Si veda questo aggiornamento del 20 maggio 2014

Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 TULPS Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando 1a normativa in materia di pubblici spettacoli.

A) DISPOSIZIONI GENERALI
1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
La licenza per l'accensione di fuochi artificiali al sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. può essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:

- un pirotecnico. Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. È esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;- un dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);

- chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.

Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana. Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.
2 - Verifica dei siti. L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. T.U.L.P.S. (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S. . Cosi individuati i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P. , l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l'Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.

3 - Artifici impiegabili. Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973. Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.

- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:
- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm. Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

4 - Mortai. I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.I mortai inoltre:- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in, modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in. ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a , distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertífìcazione circa I'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.
5
- Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensioneL'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
                         1 - Area di sparo
È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio. L'area di sparo:

                              2 - Distanza di sicurezza                          

È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- fuochi a terra:
           (a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree
(cascate luminose, girandole, fontane ecc.):           30 m

           (b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro
           fino a 25 mm:                                 40 m
          

           (c)artifici configurati con uno o più elementi cilindrici
di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm:           50m

- fuochi aerei:           
(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici
di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm:            100 m
          
(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:

Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.

3 - Zona di sicurezza
E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.
Nella zona di sicurezza: - non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.
     
4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.C)

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:

XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;

559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2001

 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it