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MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell' incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
Si veda questo aggiornamento del 20 maggio 2014
Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 TULPS Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando 1a normativa in materia di pubblici spettacoli.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
La licenza per l'accensione di fuochi artificiali al sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.
può essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:
- un pirotecnico. Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. È esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;- un dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);
- chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.
Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni
previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di
cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la
capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi provvedimenti
emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana. Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può
essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da
propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101
Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione
degli artifici.
2 - Verifica dei siti. L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può
essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica
dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le
suddette Autorità di P.S. a valutare l'opportunità di richiedere parere alla
Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di
cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede
autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. T.U.L.P.S.
(che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di
esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica
incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"),
esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può
delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle
visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di
propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di
darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P.
circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di
sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S. . Cosi individuati
i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P. , l'Autorità locale di P.S.
non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica
se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni
meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l'Autorità
locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.
3 - Artifici impiegabili. Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV
categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente
agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973. Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S.
che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze
di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione:
in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti
in licenza.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2,
i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due
gruppi:
- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);
Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita
esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti
dimensionali:
- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3
volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm. Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche
costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale
ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma,
in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più
sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che
gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall'Autorità locale
di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo
si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da
parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione
dei luoghi.Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione
attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.
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- Mortai. I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle
pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata
dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere
utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le
bombe cilindriche a più aperture.I mortai inoltre:- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere
l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti
su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati
al suolo, in, modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da
allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale
inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui
mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si
dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente
i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche
e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in. ogni caso, essere inclinati di
non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione
opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un
settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati
per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere
protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino
frammenti a , distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare
all'Autorità di P.S. autocertífìcazione circa I'idoneità
all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.
5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensioneL'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:
6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
1 - Area di sparo
È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo
pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.
L'area di sparo:
È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:
- fuochi a terra: (c)artifici configurati con uno o più elementi cilindrici
di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50m
- fuochi aerei:
(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici
di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m
(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:
Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.
3 - Zona di sicurezza
E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.
Nella zona di sicurezza:
- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere
tenuta sgombra da materiali infiammabili;- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico
in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non
devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere
sufficientemente distanti per non subire danni.
4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo
pirotecnico
In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire
eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei
mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque
nel rispetto dei limiti più sopra indicati.Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata
bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di
ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti
della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di
P.S.C)
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:
XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2001
email - Edoardo Mori |
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