DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005, n.93
Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento . ( Gazzetta Ufficiale N. 127 del 2 Giugno 2005 )
Titolo I - Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'articolo 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999, recante regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257;
Considerata la necessità di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle varie modifiche normative nel tempo intervenute;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 giugno 2004;
Tenuto conto della necessità di adeguarsi alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere medesimo, ad eccezione di quelle relative alla disciplina cui assoggettare il comando del personale di altre amministrazioni presso il Ministero degli affari esteri, in ragione della specificità della struttura presso cui detto comando è disposto;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. -
Abbreviazioni
1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:
a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, così come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148;
b) materiali: ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;
c) elenco: all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;
d) registro: al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;
e) operatore ed operatori: ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
f) operazione ed operazioni: a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;
g) comitato: al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge.
Capo I - Norme generali sui procedimenti
Art. 2. -
Comunicazioni, domande e documentazioni
1. Le comunicazioni e domande di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 6, all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.
2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.
Art. 3. -
Pubblicità e informazioni
1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4, e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi della legge.
Art. 4. -
Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività
1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Capo II - Dei singoli procedimenti
Art. 5. -
Principi generali per le trattative contrattuali
1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.
2. Sono considerate apposite intese intergovernative, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.
3. Le apposite intese intergovernative, il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:
a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi governi;
b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;
c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.
4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei Memoranda of Understanding (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.
Art. 6. -
Trattative contrattuali
1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;
c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge od eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;
d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;
e) quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché loro classifica di segretezza;
f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
h) gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza ed il relativo livello;
i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;
l) gli estremi del bando della gara cui l'operatore intenda eventualmente partecipare.
2. Per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.
3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.
4. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.
6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi congiunti intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge.
Art. 7. -
Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, è presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri che provvede di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;
c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;
d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;
e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;
f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;
g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;
h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge.
2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.
3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.
5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-bis, della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri ed inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa. Il Ministero degli affari esteri provvede, di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda, redatta secondo le modalità indicate dal Ministero degli esteri dovranno essere indicati anche i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) le società estere che partecipano al programma;
c) descrizione del programma;
d) Paesi partecipanti al programma.
6. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'articolo 6 è considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.
Art. 8. -
Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni
1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.
Art. 9.
- Nulla-osta per prestazione di servizi
1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione;
c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica di segretezza;
d) valore stimato o preventivo del contratto;
e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;
f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per sicurezza e relativo livello;
g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.
2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.
3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.
Art. 10. -
Autorizzazioni all'importazione in casi particolari
1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'agenzia delle dogane, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.
2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:
a) informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice ed, in particolare, Paese di residenza;
b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;
c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;
d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;
e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;
f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di norma entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle già emanate nella vigenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si intendono riferite al presente regolamento.
Art. 11. - Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi congiunti intergovernativi o industriali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede ad individuare:
a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge;
b) i programmi congiunti intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa ove si tratti di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi.
3. L'individuazione dei programmi congiunti intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, è valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti.
4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma congiunto intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi congiunti industriali. I programmi congiunti intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.
Art. 12. -
Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;
b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;
c) modalità di regolamento finanziario;
d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;
e) identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;
f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;
g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.
2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:
a) modalità di esecuzione della transazione richiesta;
b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonché i casi di diniego.
Art. 13. -
Comitato consultivo
1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità di collegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il suo parere.
2. Ai fini dell'attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.
Titolo II - Norme organizzative e personale
Art. 14. -
Organizzazione
1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.
Art. 15. -
Comunicazioni tra amministrazioni
1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, dell'interno, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia delle dogane informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno, della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonché delle attività produttive, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero delle attività produttive delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai commi da 1 a 5, nonché quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge.
7. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Art. 16. -
Conferenze di servizi e accordi
1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive e l'Agenzia delle dogane, nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:
a) la costituzione di un sistema informativo;
b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;
c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.
3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo stesso.
4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.
5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.
Art. 17. -
Personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unità organiche del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.
3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale è a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 18. -
Abrogazione
1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 1999, il quale è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.