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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -
UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della
Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi - Settore
I
557/B.9396-10175 (1) - Roma. 8 agosto 2006
OGGETTO:
Esportazione temporanea delle armi a modesta capacità offensiva di cui
ali"art. 1 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.
La
Questura di Roma, con la nota in riferimento, ha chiesto di conoscere
il periodo di validità del provvedimento che autorizza l'esportazione
temporanea di armi con modesta capacità offensiva, disciplinate dal
D.M. 9 agosto 2001, n. 362, da parte di agonisti o tiratori sportivi
che intendono recarsi all'estero per partecipare a gare di tiro a
segno.
Al riguardo si precisa che a tali armi, pur soggette ad
una disciplina speciale, recata nel regolamento adottato con il D.M.
sopra citato, debbono continuare ad applicarsi, per quanto ivi non
espressamente disposto, le norme previste, in generale, da altre
disposizioni di legge o di regolamento.
Per tale motivo, ed in specifica adesione alla Direttiva 91/477/CEE
(Allegato 1, lettere B, C, ed E), il trasferimento di tali armi al
seguito, in altro Paese dell'Unione Europea, sarà normalmente
disciplinato ai sensi del D. Lgs. n. 527 del 30 dicembre 1992 e delle
altre norme che regolano l'uso della carta europea delle armi da fuoco.
Fuori dei casi ivi previsti, ovvero quando l’interessato non sia munito
della predetta carta europea, l’esportazione, anche temporanea e al
seguito di un arma a modesta capacità offensiva sarà effettuata con le
modalità di cui all’art. 6 del citato D.M. 9 agosto 2001. n.362, che
prevede il preventivo avviso al Questore, da presentarsi per iscritto
in carta semplice, recante tutte le indicazioni necessarie ad
identificare compiutamente l'arma (marca, modello, matricola e
calibro), nonché il Paese in cui si intende esportarla, il valico di
frontiera utilizzato, nonché, per le esportazioni temporanee, la durata
presumibile dell’operazione ed il valico di rientro dell'arma nel
territorio dello Stato.
In assenza di specifiche disposizioni nel citato art. 6 del D.M. n.
362, circa la validità temporale dell'autorizzazione (anche implicita)
ivi prevista, trovano applicazione, per tutte le esportazioni, la norma
dell'art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quella dell'art. 8
del D.M. 24 novembre 1978. in materia di esportazione temporanea di
armi per motivi sportivi o di caccia, che entrambe prescrivono una
validità di 90 giorni.
NOTA
Ottima circolare per dimostrare a quelli livelli può arrivare la
stupidità burocratica! In molti paesi europei delle armi liberalizzate
non gliene imports nulla e quindi il richiamo alla Direttiva Europea è
sbagliato. E come pensano di controllare oggetti che sono liberi, non
sono registrati e che ciascuno può spedire in un pacco?
email - Edoardo Mori |
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