Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 8 agosto 2006 - Esportazioni armi liberalizzate

DIPARTIMENTO  DELLA   PUBBLICA  SICUREZZA  - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi - Settore I                 
557/B.9396-10175 (1) - Roma. 8 agosto 2006
OGGETTO:    Esportazione temporanea delle armi a modesta capacità offensiva di cui ali"art. 1 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

La Questura di Roma, con la nota in riferimento, ha chiesto di conoscere il periodo di validità del provvedimento che autorizza l'esportazione temporanea di armi con modesta capacità offensiva, disciplinate dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362, da parte di agonisti o tiratori sportivi che intendono recarsi all'estero per partecipare a gare di tiro a segno.
Al riguardo si precisa che a tali armi, pur soggette ad una disciplina speciale, recata nel regolamento adottato con il D.M. sopra citato, debbono continuare ad applicarsi, per quanto ivi non espressamente disposto, le norme previste, in generale, da altre disposizioni di legge o di regolamento.
Per tale motivo, ed in specifica adesione alla Direttiva 91/477/CEE (Allegato 1, lettere B, C, ed E), il trasferimento di tali armi al seguito, in altro Paese dell'Unione Europea, sarà normalmente disciplinato ai sensi del D. Lgs. n. 527 del 30 dicembre 1992 e delle altre norme che regolano l'uso della carta europea delle armi da fuoco. Fuori dei casi ivi previsti, ovvero quando l’interessato non sia munito della predetta carta europea, l’esportazione, anche temporanea e al seguito di un arma a modesta capacità offensiva sarà effettuata con le modalità di cui all’art. 6 del citato D.M. 9 agosto 2001. n.362, che prevede il preventivo avviso al Questore, da presentarsi per iscritto in carta semplice, recante tutte le indicazioni necessarie ad identificare compiutamente l'arma (marca, modello, matricola e calibro), nonché il Paese in cui si intende esportarla, il valico di frontiera utilizzato, nonché, per le esportazioni temporanee, la durata presumibile dell’operazione ed il valico di rientro dell'arma nel territorio dello Stato.
In assenza di specifiche disposizioni nel citato art. 6 del D.M. n. 362, circa la validità temporale dell'autorizzazione (anche implicita) ivi prevista, trovano applicazione, per tutte le esportazioni, la norma dell'art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quella dell'art. 8 del D.M. 24 novembre 1978. in materia di esportazione temporanea di armi per motivi sportivi o di caccia, che entrambe prescrivono una validità di 90 giorni.

NOTA
Ottima circolare per dimostrare a quelli livelli può arrivare la stupidità burocratica! In molti paesi europei delle armi liberalizzate non gliene imports nulla e quindi il richiamo alla Direttiva Europea è sbagliato. E come pensano di controllare oggetti che sono liberi, non sono registrati e che ciascuno può spedire in un pacco?

 

 


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