Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare  557/PAS/U/017341/XV.C(68) del 27/11/2017 - Licenze di trasporto di prodotti esplodenti.
Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive

NOTA : Circolare interamente sostituita dalla Circolare n. 557/PAS/U/007575/XV. C. (68) del 29 maggio 2018

Seguito a circolari
 559/C9526.XV.AMASSI 1) del 23.6.1998;
559/C16718/XV.C.MASS(19) del 3.8.1988;
559/C.506Ì .X.A(10) del 24.3.1999:
559/C. 14791.XV.H.MASS(22) del 13.5.1999;
557/B.24679.XV.C.MASS(19) del 29.8.2002;
557/PAS/3813-XV. H. MA SS(53)4 del 30.9.2009;
557/PAS.8230. X VIII. REG. PS.del 21.5.2010;
557/PAS/U/005041/W.B(PN) del 19.3.2012;
557/PAS/U/013209/W.B(AP) del 29.7.2013;
557/PAS/U/011617/XV.C(59) del 4.7.2014;
557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 5.7.2016.
A) Premessa
Come noto, la licenza di trasporto per gli esplosivi di II e III categoria è rilasciata dal Prefetto, su delega permanente del Ministero dell’Interno ex art. 46 T.U.L.P.S., mentre la licenza di trasporto per gli esplosivi appartenenti alla I, IV e V categoria è rilasciata dal Prefetto ai sensi dell’art. 47 del T.U.L.P.S..
Per il trasporto di merci pericolose - cui appartengono gli esplosivi - il riferimento normativo internazionale principale è rappresentato dalle “UN Raccomandations on the transport of Dangerous Goods”, ossia dalle “Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose” (conosciute anche come “Orange Book” o “Libro Arancio”), pubblicate per la prima volta dall’ONU nel 1957, che vengono periodicamente aggiornate. A tali raccomandazioni fanno riferimento tutte le normative relative alle diverse modalità di trasporto (mare, aria, strada, ferrovia, vie navigabili) a livello internazionale, comunitario e nazionale.
Lo scopo principale di queste raccomandazioni è facilitare la libera circolazione delle merci pericolose, garantendo nel contempo la maggior sicurezza possibile alle persone, ai beni e all’ambiente in relazione ai rischi che possono sorgere durante il trasporto delle stesse.
L’Orange Book definisce esplosivi “le materie e gli articoli figuranti nella classe 7” e la vigente legislazione nazionale recepisce tale definizione ed include l’elenco di tali materie e articoli appartenenti alla classe 1 nell’Allegato “A” al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sotto la voce “elenco dei prodotti esplodenti”.
Pertanto, i termini “esplosivi” e “prodotti esplodenti”, secondo la normativa nazionale, sono da considerarsi sinonimi.
Tali materie ed articoli sono, a loro volta, classificati in una delle cinque categorie previste dall’art. 82 del citato regio decreto, ai fini dell’applicazione delle norme previste dal T.U.L.P.S. e del relativo regolamento.
L’Unione europea disciplina gli esplosivi, ovvero la classe 1, distinguendoli in “esplosivi ad uso civile” (vedasi  Direttiva 2014/28/UE, recepita con il decreto legislativo n. 81/2016) ed in “articoli pirotecnici” (vedasi Direttiva 2013/29/UE, recepita con il decreto legislativo n. 123/2015).
Ai fini del trasporto, la classe 1, definita merce pericolosa, è soggetta alle prescrizioni previste da accordi internazionali, recepiti dalle disposizioni nazionali, relative all’etichettatura, all’imballaggio ed alle modalità di trasporto.
In particolare, le etichette da appone sugli imballaggi dei prodotti appartenenti alla classe 1 devono essere conformi alle prescrizioni previste in materia di trasporto di merci pericolose su strada “A.D.R” (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), per ferrovia “R.I.D.” (Regolamentazione tecnica tra le reti ferroviarie per il trasporto di merci pericolose), per via aerea “I.C.A.O.” (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile), per mare “I.M.O.” (Organizzazione internazionale marittima) e nelle acque interne “A.D.N.” (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose per vie di navigazione interna).
Anche gli imballaggi di trasporto devono essere del tipo omologato e, a tal fine, sono stati istituiti organismi accreditati di omologazione che certificano che il prodotto sia conforme agli standard armonizzati ed effettuano controlli sul fabbricante di detti imballaggi.
Infine, per i trasportatori di merce pericolosa appartenente alla classe 1 sussiste una normativa “ad hoc” che stabilisce particolari competenze professionali e regola l’attività qualora essa sia esercitata sul territorio nazionale, nell’ambito dell’Unione europea o verso Paesi extra UE.
Pertanto, il rilascio di una licenza di trasporto di esplosivi da parte del Prefetto deve tener conto, come meglio specificato più avanti, che ciascun soggetto autorizzato abbia anche tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.
B) Licenze di trasporto
Tali autorizzazioni sono emesse nelle modalità previste nell’Allegato “C” al Regolamento di Esecuzione del citato Testo Unico e, come disposto dall’ art. 51 del T.U.L.P.S., possono essere permanenti o temporanee: le prime consentono di effettuare più trasporti, mentre le seconde un solo trasporto nell’arco temporale di vigenza del titolo autorizzatorio.
Per i trasporti degli esplosivi di II e III categoria per via ordinaria è prevista dall’art. 106 Regolamento al T.U.L.P.S. la scorta di guardie giurate o di agenti della forza pubblica nonché tutte le misure previste dal decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2008, recante “Speciali limiti all’importazione, commercializzazione, trasporto ed impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di II e III categoria”.
C) Licenze di trasporto permanenti
Con validità annuale
II citato Allegato “C” prevede che le licenze permanenti non possano superare la validità di un anno.
Le licenze di trasporto permanenti possono essere rilasciate in favore di titolari di depositi di fabbrica e depositi di vendita per trasporti verso altri depositi per qualsiasi categoria di prodotto esplodente.
Qualora il trasporto avvenga verso un esercizio di minuta vendita, possono essere autorizzate in licenza solo la I categoria (limitatamente alla polvere per il caricamento di cartucce), IV e V categoria, gruppo “A” e “C”, ovvero i soli prodotti che possono essere detenuti in detti esercizi, verso i quali possono essere trasportati anche esplosivi della V categoria, gruppo “D” ed “E” senza licenza (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). La licenza non deve protrarsi oltre l’anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando la domanda di rinnovo sia presentata, almeno tre mesi prima della scadenza della validità, la licenza si intende prorogata, fino al rinnovo, salvo un diniego espresso nel frattempo intervenuto.
Con validità trimestrale
È altresì prevista la possibilità di rilasciare licenze di trasporto permanenti per gli esplosivi di II e III categoria dai depositi di fabbrica e di vendita verso depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la cui validità massima è di tre mesi e non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di consumo temporaneo o giornaliero.
In merito, va precisato che, stante la validità temporale massima di tre mesi, si possono concedere licenze per il trasporto di esplosivi di II e III categoria dal deposito di vendita al luogo di impiego anche se questo sito sia sprovvisto di un deposito, con la prescrizione che gli esplosivi vengano consumati totalmente nel giorno stesso dell’arrivo. Gli esplosivi eventualmente inutilizzati dovranno essere distrutti ovvero essere restituiti al deposito di provenienza, facendo menzione di queste ipotesi nella licenza di trasporto. Ove gli esplosivi non siano consumati in unica soluzione (trasferiti direttamente dall’automezzo nei fornelli) ma vengano impiegati in più soluzioni nell’arco della giornata, per i siti sprovvisti di deposito è necessario che l’automezzo rimanga fermo sul posto durante tutta la giornata, con sosta alla distanza di 500 metri dal più vicino centro abitato.
D) Licenze di trasporto temporanee
Vengono rilasciate per autorizzare il trasporto di esplosivi di qualsiasi categoria da effettuarsi unicamente nella data indicata nella licenza.
E) Esenzioni
Non occorre la licenza di trasporto per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE in entrata ed in uscita dal territorio nazionale, che sono soggetti alla “comunicazione”, esente dalla marca da bollo, prevista dall’art. 14 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.
La licenza non è richiesta anche per i trasferimenti intracomunitari di esplosivi ad uso civile per i quali si applica il modello istituito con la Decisione 2004/388/CE della Commissione delle Comunità europee, del 15 aprile 2004, che, per motivi di semplificazione, contiene anche la licenza di trasporto. È necessaria la doppia marca da bollo, una per l’istanza ed una da apporre sul modello che verrà rilasciato.
F) Modalità di rilascio delle licenze
Come previsto al comma 1, Capitolo I del citato Allegato “C”, “le licenze di trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli “avvisi di spedizione” e sono, salvo il caso d'uso, esenti da tassa di bollo perché rientrano tra gli atti di cui all’art. 156 della tariffa A annessa al T.U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti. Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.”
È stato chiarito con la circolare n. 557/PAS/U/011617/XV.C(59) del 4 luglio 2014, mediante interpello all’Agenzia delle Entrate, che, sebbene siano intervenuti aggiornamenti normativi in materia di imposta di bollo, il rilascio delle licenze di trasporto di materiale esplodente non richiede alcuna marca da bollo.
In linea con le disposizioni precedentemente emanate, si rappresenta che, ferma restando l’individuazione dell’Autorità competente al rilascio della licenza di trasporto nel Prefetto del luogo da cui gli esplosivi sono spediti, la licenza in argomento può essere richiesta anche dal titolare del deposito cui gli esplosivi sono destinati, presentando l’istanza al Prefetto del luogo di destinazione che la trasmetterà all’Autorità competente al rilascio.
Il richiedente, nell’avviso di spedizione da presentare all’Autorità, deve indicare tutti gli elementi e le notizie necessarie per ottenere il rilascio della licenza che, come detto, può essere temporanea (per un singolo trasporto) o permanente (per più trasporti).
Per la licenza temporanea, è necessario indicare, tra l’altro, il giorno in cui sarà effettuato il singolo trasporto, l’orario della partenza, l’itinerario, il mezzo utilizzato, la targa, il nominativo dell’autista, l’orario previsto dell’arrivo, il quantitativo e la tipologia dell’esplosivo trasportato. È possibile indicare più mezzi e più autisti in alternativa, atteso che dalla data di presentazione dell’avviso di spedizione al giorno del trasporto appare difficoltoso programmare con certezza il personale ed i mezzi a disposizione.
Per la licenza permanente (la cui validità può variare da tre mesi ad un anno, in ragione della natura del trasporto autorizzato), il richiedente presenta un avviso di spedizione che, per evidenti ragioni, non può contenere tutte le informazioni circa le modalità con cui saranno attuati i singoli trasporti nel corso della validità della licenza, a maggior ragione ove la stessa abbia una durata di un anno.
G) Avviso di trasporto
Il richiamato Allegato “C”, al Capitolo I, comma 2, del T.U.L.P.S. prevede l’avviso di trasporto, riguardante i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di II e III categoria, che il titolare della licenza del deposito di partenza deve presentare, almeno due giorni prima di ogni viaggio, al Questore o all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando Stazione Carabinieri.
Nel silenzio dell’autorità di pubblica sicurezza, il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.
Pertanto, la citata Autorità, resa edotta della movimentazione di esplosivi, può effettuare le dovute valutazioni connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica, alle criticità connesse alla viabilità e determinarsi anche con un diniego, ovvero un differimento di orario o una variazione di itinerario, ove emergano rischi o pericoli.
Il citato Allegato “C” non fornisce indicazioni circa l’avviso di trasporto per gli esplosivi di I, IV e V categoria e tale circostanza ha determinato procedure disomogenee sul territorio nazionale nel rilascio delle relative licenze di trasporto, che non sempre indicano tempi e modalità di comunicazione dell’avviso di trasporto, poiché in alcuni casi ritenuto necessario ed in altri superfluo.
A tal fine, appare opportuno formulare alcune raccomandazioni sui compiti istituzionali affidati all’autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione e repressione degli illeciti, segnatamente nel delicato settore degli esplosivi.
Occorre tener presente che, in caso di rilascio di licenza temporanea, il trasporto di esplosivo di qualsiasi categoria avviene sotto la stretta vigilanza dell’autorità, che conosce in anticipo tempi, modalità, itinerario, mezzi di trasporto impiegati con relative targhe e nominativi degli autisti. In tal modo, la medesima autorità ha le informazioni necessarie per poter esercitare ogni azione preventiva (diniego o prescrizioni) anche per trasporti di esplosivi di I, IV e V categoria.
Altro aspetto di primaria rilevanza è che le informazioni assunte consentono, altresì, di poter pianificare controlli circa la regolarità dei trasporti, predisponendo eventuali verifiche nei siti di partenza, lungo l’itinerario o presso i luoghi di destinazione degli esplosivi.
Si rammenta che la verifica relativa alla circostanza che i prodotti esplodenti siano stati effettivamente consegnati all’acquirente autorizzato, quale azione proattiva, assume notevole efficacia nell’attività di contrasto all’illecita commercializzazione dei prodotti esplodenti.
Le licenze permanenti al trasporto, con validità di un anno, rilasciate senza alcuna prescrizione sull’avviso di trasporto, non consentono all’autorità di espletare i dovuti controlli, in quanto non noti tempi e modalità dei singoli trasporti effettuati nel corso del periodo di validità della licenza per tutti i prodotti esplodenti della I, IV e V categoria.
L’attività di controllo sul trasporto di esplosivo, anche per tali tipologie di esplosivi, si rende ancora più necessaria quale misura pratica ed operativa per aumentare il livello di protezione contro le minacce terroristiche.
Infatti, al fine di scongiurare possibili atti criminali, è necessario che l’autorità di pubblica sicurezza possa conoscere in anticipo e monitorare le movimentazioni di ogni genere di esplosivi che avvengono sul territorio nazionale.
Pertanto, nell’ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di rilascio delle licenze di trasporto, anche le autorizzazioni relative agli esplosivi della I, IV e V categoria dovranno riportare prescrizioni, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. per le descritte finalità di sicurezza pubblica, circa l’avviso di trasporto entro un margine temporale ritenuto dalle medesime autorità congruo, da trasmettersi anche con semplice modalità informatica agli uffici di pubblica sicurezza.
H) Silenzio assenso - controlli sul destinatario
Si conferma il contenuto delle circolari n. 559/C.16718/XV.C.MASS(19) del 3 agosto 1988 e n. 559/C.9526.XV.A.MASS(l) del 23.6.1998 in ordine al nulla osta, da acquisirsi dalle Prefetture di destinazione, di cui si fa menzione nell’Allegato “C”, Cap. I punto 2 Reg. T.U.L.P.S. che, come da prassi ormai consolidata e correttamente applicata, si intende acquisito decorsi cinque giorni dalla richiesta della Prefettura di partenza degli esplosivi di qualsiasi categoria.
In merito, appare necessario rammentare, per le Prefetture del luogo di destinazione e di partenza, l’opportunità di disporre approfondimenti per verificare che vi sia un effettivo rapporto contrattuale tra il cedente e l’acquirente l’esplosivo ed i relativi quantitativi, al fine di scongiurare il pericolo che vengano rilasciate licenze verso destinatari ignari.
Per le licenze permanenti, l’avviso di trasporto per ogni singola spedizione permetterà di controllare la consistenza di ciascun lotto fino al raggiungimento del quantitativo totale venduto.
Esauriti tali quantitativi, ove intervenga un nuovo accordo commerciale tra le medesime parti e la licenza sia ancora in corso di validità temporale, ricorrono le condizioni perché possa essere utilizzata la medesima licenza, dopo che l’Autorità abbia predisposto i descritti accertamenti tra cedente ed acquirente.
Per agevolare il rifornimento degli esercizi di minuta vendita e nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, è facoltà di codeste Autorità rilasciare una licenza che possa autorizzare il deposito di fabbrica e di vendita al trasporto di esplosivi dal proprio sito verso più esercizi di minuta vendita. È consentito utilizzare un unico mezzo per effettuare consegne verso più destinatari in un’unica soluzione, avvalendosi di una o più licenze e, affinché il trasporto non sia considerato “fuori itinerario” per parte degli esplosivi caricati, l’esatto percorso che sarà seguito deve essere preventivamente comunicato nell’avviso di trasporto. Anche in questo caso, le autorità preposte dovranno verificare che tra le parti interessate sia intervenuto un accordo commerciale prima di consentire le movimentazioni, fino alla scadenza temporale della licenza in argomento.
I) Normativa dei trasporti su strada - la figura del trasportatore
Nella licenza di trasporto viene fatta menzione anche del soggetto incaricato ad effettuare la spedizione, quando conosciuto in anticipo, ovvero reso noto all’autorità nell’avviso di trasporto. Al riguardo occorre tener presente che il trasportatore su strada di esplosivi (si ricorda che la licenza di trasporto può essere intestata solo al cedente o all’acquirente) deve rispettare la vigente normativa che regolamenta l’accesso all’attività dell’autotrasportatore. Ove l’intestatario della licenza di trasporto svolga anche la funzione di trasportatore, deve garantire il rispetto dei requisiti richiesti per svolgere tale compito.
La vasta materia dei trasporti è disciplinata da numerose norme comunitarie di armonizzazione del settore, puntualmente recepite nell’ordinamento nazionale, che hanno apportato sostanziali innovazioni in tale comparto, introducendo nuove figure professionali e nuove modalità per esercitare l’attività di impresa.
Tuttavia, appare utile estrapolare alcuni principi di carattere generale, per garantire che il trasporto di esplosivi venga effettuato solo dai soggetti che operino in sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente.
In primo luogo si ricorda che un trasporto può essere effettuato “per conto proprio” o “per conto terzi”.
L’art. 31 della legge 298/1974 stabilisce i presupposti per i quali si configura un “trasporto in conto proprio” e le condizioni che lo distinguono dal “conto terzi”. Nel caso delle licenze di trasporto di esplosivi, si configura “un trasporto in conto proprio” quando sia il cedente che l’acquirente utilizzano propri mezzi (omologati per il trasporto A.D.R.), direttamente o mediante autisti dipendenti (tutti muniti di certificato di formazione professionale A.D.R.). L’impresa deve essere in regola con le prescrizioni della legge 298/1974 riguardo la licenza di trasporto merci in conto proprio e deve nominare il consulente per la sicurezza A.D.R., notificando l’incarico all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C..
La normativa in materia di trasporti prevede che l’attività di “trasporto in conto proprio” possa essere esercitata in taluni casi previo rilascio di apposita licenza da parte delle Province o degli enti città metropolitane ed in altri in assenza di detta licenza, come ad esempio il caso in cui la massa complessiva a pieno carico del veicolo impiegato non superi le 6 tonnellate.
Quando nella licenza di trasporto viene invece indicato un trasportatore diverso dal cedente o dall’acquirente, si configura un “trasporto conto terzi” e l’impresa incaricata (vettore) deve essere iscritta all’albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto terzi. Anche in questo caso la ditta deve nominare il consulente per la sicurezza A.D.R., notificando l’incarico al citato Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
Appare evidente che, in ogni caso, come prescritto dall’art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 35/2010, ‘Il  legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza”, al quale la legge affida il compito di operare per la prevenzione dei rischi per le persone, per i lavoratori, per i beni e per l’ambiente.
L’impresa che intenda avvalersi dell’esenzione della nomina del consulente A.D.R. deve comunicare la propria intenzione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.
Atteso che la normativa vigente non vincola l’attività dell’autotrasporto al tipo di merci trasportate, per verificare se l’incaricato ad effettuare il trasporto abbia i requisiti richiesti è necessario accertare, presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile nella quale la ditta ha sede, se la stessa abbia osservato il disposto del citato art. 11, notificando il nominativo del consulente A.D.R. per la classe 1 o abbia comunicato che sia nelle condizioni di avvalersi dell’esenzione alla nomina del consulente.
Tali controlli garantiscono che gli aspetti afferenti la “safety” del trasporto degli esplosivi siano correttamente applicati solo dalle persone che hanno una competenza specifica nel settore, avendo conseguito la qualifica di “consulente A.D.R.”.
La verifica sull’avvenuta nomina del consulente A.D.R. consente di accertare non solo l’idoneità della ditta incaricata al trasporto ma anche di limitare il numero delle persone che possono avere la disponibilità di esplosivi (autisti, equipaggi, addetti al carico/scarico), atteso che presso i depositi e le fabbriche l’elenco delle persone impiegate è già noto alle Autorità.
L) La disciplina delie materie prime e dei precursori di esplosivi
Il rifornimento delle materie prime verso le fabbriche di esplosivi di qualsiasi genere è disciplinato dall’art. 96 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 che, oltre a prevedere il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e materie appartenenti alla classe 1 (esplosivi), prescrive l’obbligo della citata licenza anche per quelle materie che, pur non essendo esplosivi, sono destinate alla fabbricazione degli stessi.
Pertanto, ad esclusione di carta, cartone, spago, colle, involucri in plastica o metallo, sostanze come il carbone, lo zolfo, i nitrati possono essere movimentati verso i citati opifici con licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.
Appare opportuno ricordale che talune materie prime di largo impiego nella fabbricazione di esplosivi sono costituite da sostanze definite “precursori di esplosivi” ed elencate negli Allegati I e II del Regolamento (UE) 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013.
Come noto, i recenti attentati terroristici registratisi in Europa mediante l’uso di esplosivi fatti in casa, IED, cioè ordigni improvvisati (fabbricati con i c.d. precursori ovvero sostanze di uso comune, utilizzate anche nel settore dei fertilizzanti e dei fitosanitari) hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare forti limitazioni nella commercializzazione di tali sostanze, che, se ricomprese nelle percentuali indicate nell’Allegato I del citato Regolamento 98/2013, non possono essere messe a disposizione dei privati.
Tra i precursori di esplosivi di uso più comune utilizzati nel settore della pirotecnia vi sono il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio, il perclorato di sodio, le polveri di alluminio e di magnesio, mentre nel settore degli esplosivi ad uso civile sovente sono impiegati l’acido nitrico ed il nitrato di ammonio.
Al riguardo, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. nel rilascio di tali licenze che - autorizzando il trasporto di materie prime non appartenenti alla classe 1 - hanno una validità triennale, diversamente da quelle indicate nel citato Allegato “C” del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. afferenti alla classe 1 (vedasi paragrafo C).

*******

Attesa la delicatezza della materia in argomento ed il particolare contesto internazionale, si confida nella scrupolosa osservanza delle normative soprarichiamate e sugli indirizzi applicativi attualizzati con la presente direttiva.
L’Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in proposito.
Il Capo della Polizia - Gabrielli

NOTA

Non mi soffermo sul contenuto perché è problema da studiare a fondo; so che gli operatori si ritengono che il Ministero sia andato ben oltre rispetto a ciò che richiede il regolamento europeo ignorando, al solito, quanto stabilito  L. 12 novembre 2011, n. 183  secondo cui gli atti  di recepimento di normative  comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive o dai regolamenti europei.
Rilevo che il Ministero continua ad ignorare le norme sulla trasparenza e non pubblica sul proprio sito i suoi atti di interesse generale, di cui le circolari sono casi tipici.
Rilevo che il ministero una grossa cavolata è riuscito ad inserirla anche in questo provvedimento: esso scrive che è vero che le norme europee hanno sottoposto a controllo anche i precursori degli esplosivi ma che rimane in vigore l’art. 96 del Regolamento al TULPS  che, oltre a prevedere il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e materie appartenenti alla classe 1 (esplosivi), prescrive l’obbligo della citata licenza anche per quelle materie che, pur non essendo esplosivi, sono destinate alla fabbricazione degli stessi. Pertanto, ad esclusione di carta, cartone, spago, colle, involucri in plastica o metallo, sostanze come il carbone, lo zolfo, i nitrati possono essere movimentati verso i citati opifici con licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto!!
Ma quando mai? Mai in passato nessuno ha mai ritenuto che zolfo e carbone (quale tipo zolfo? quale tipo di carbone? anche quello per il grill?) fossero soggetti a qualsiasi controllo. Come fa ora il Ministero ad inventarsi questa novità?
Inoltre è chiarissimo e incontestabile che se il regolamento ha individuato la categoria delle sostanze “precursori di esplosivi”,  ha solo precisato ciò che si intende per “sostanze destinate alla fabbricazione di esplosivi”, ed è una norma eccezionale che non può essere interpretata estensivamente: o la sostanza è elencata nel regolamento o non è un precursore! Però al ministero sono veramente acuti: hanno capito che lo spago e la carta per legare un fuoco d’artificio non sono precursori!! Ma è chiaro che a qualcuno il dubbio era venuto!
2 marzo 2018

 

 

 


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