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Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006 - Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps.
Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi - Settore I - Roma,
Con nota n. prot. 15328.25402.2006/area I del 4 c.m., codesta prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 Tulps rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro possa contestualmente autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.
Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 Tulps e 97 reg. esec. Tulps, possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.
Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1° ottobre 1992.
Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, un'iscrizione in corso di validità a una sezione del Tiro a segno nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso delle armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del Tulps.
Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale - Dr.Cazzella
Nota
Circolare che risolve un problema del tutto ovvio; ma se gli uffici periferici non volevano capirla, .. ben venga!
Lascia perplessi l'invenzione del limite di 600 cartucce, numero del tutto casuale e che è privo di una concreta utilità ai fini della sicureza pubblica. Crea inoltre un nuovo problema: se si segue la circolare alla lettera, vuol dire che chi è autorizzato a tenere in deposito 1500 cartucce, e quindi è autorizzato ad andarsele a comperare, non potrebbe portarne a casa più di 600 alla volta. Con buona pace della semplificazione amministrativa.
Il buon dr. Cazzella (che in complesso possiamo essere fortunati di aver trovato) continua a cercare di insinuare nelle menti dei questori, così ricettizie ad ogni errore, l'idea che i poligoni di tiro devono essere autorizzati ex art. 57 TULPS. NOOO... !! L'art. 57 regola solo gli spari in luogi abitati e loro adiacenze, non gli spari in poligono, come chiunque può leggere nel citato TULPS.
email - Edoardo Mori |
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