search |
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 19 settembre 2002, n. 272 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. (G. Uff. n. 291 del 12 dicembre 2002, Suppl. Ordinario)
Nota: si riportano qui solo gli articoli di interesse per i privati egli armieri; il testo integrale del DPR può essere scaricato in formato PDF. In esso ho inserito l'elenco degli esplosivi in ordine alfabetico e secondo la loro classificazione
Art. 17.
Modifiche all'allegato C
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Il capitolo Il dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
è sostituito dal seguente:
"Capitolo Il (Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi).
- Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali
che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle
merci pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.",
per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle
acque interne "ADNR".".
Art. 18.
Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
I. L'allegato Il al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato
I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformità delle
raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci
pericolose.
Art. 19.
Sostituzione dell'allegato A
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie
e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo
n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria
di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento
di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I
al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato
A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione
delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo
83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti
esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato,
dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato
"CE del tipo";
b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo
di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento
di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
Art. 20.
Sostituzione del decreto
del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo
53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio
alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo
E, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo
articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione
del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:
a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione
definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché
ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza
nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche
a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici
devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo
D e gruppo E;
b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici
già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti
in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga
non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni
relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente
all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite
entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura
relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.
3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella
Gazzetta Uf f iciale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10
maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
Art. 21.
Disposizioni transitorie
1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad
avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma
2.
2. A decorrere dalla data del 1 ° gennaio 2003 non è consentita
la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a
qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli
esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE
del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità
di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7.
3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello
Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti
e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è
consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente
al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della
direttiva 93/ 15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione
delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo
degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la
data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo
delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione,
utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione
dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine
indicato nel presente comma.
I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 settembre 2002
Commento: il decreto adegua il Regolamento del TULPS alla normativa comunitaria in materia di classificazione degli esplosivi. Le modifiche che interessano i privati sono limitate.
Art. 11: Si conferma che rientrano tra i prodotti esplosivi quelle elencati
nella normativa europea come recepita con L. 7/1997.
Art. 12: Le munizioni di sicurezza e i giocattoli pirici vengono suddivisi
in 5 gruppi invece dei tre attuali. Il Gruppo A resta invariato. Il Gruppo
B viene semplificato nella formulazione ma non nella sostanza. Il Gruppo
C comprende solo "I giocattoli pirici" e viene eliminata l'antiquata
elencazione di tipologie di artifici. Il Gruppo D, di nuova creazione,
comprende gli artifici da segnalazione per soccorso e "manufatti
pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso".
Come e perché essi si distinguano da quelli del gruppo C rimane
del tutto misterioso. Sarà opportuno un chiarimento ufficiale.
Il Gruppo E infine comprende le "munizioni giocattolo", termine
anche questo oscuro e di nuova creazione che comprende, tra l'altro:
1) dischetti e cappette per pistole da bambini (ma perché nel decreto
non lo hanno detto più chiaramente?).
3) bossoli innescati per munizioni di piccoli calibro. Anche questa è
una stupida invenzione del ministero che non sa usare termini tecnici;
che cosa si intende per piccolo calibro? Secondo la balistica si deve
parlare di "munizioni per armi leggere" e quindi di tutte le
munizioni per armi da caccia o da difesa; sono escluse quindi le munizioni
per mitragliatrice pesante. Però il decreto Il DM ha comunque recepito,
senza sapere ciò che faceva, la definizione internazionale secondo
cui sono cartucce per armi di piccolo calibro quelle aventi un calibro
non superiore a 19,1 mm (D.M. Trasporti 2 settembre 2003).
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali.
Il ministero usa nuovamente questa inesistente nozione di piccolo calibro
e si dimentica delle capsule per armi ad avancarica.
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali
(sparachiodi, mattazione, cementeria)
6) Cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita. Anche
in questo caso si vede che chi scrive è uno sprovveduto. Le armi
da fuoco di libera vendita sono solo le repliche monocolpo ad avancarica
che non usano cartucce. Le altre, se sono di libera vendita, sono giocattoli
ed non armi! Inoltre quale mai è la cartuccia che spara e non ha
un effetto sonoro? Chi ha scritto voleva solo dire che la cartuccia deve
avere SOLO effetto sonoro e non essere, ad esempio, lacrimogena o tracciante
(ma perché non li curano da piccoli?).
Art. 14: Modifica l'art. 97 del Regolamento TULPS dicendo che sono liberi
ad ogni effetto (acquisto, denunzia, detenzione, trasporto, uso), ma con
il massimo di 5 kg netti, i manufatti della quinta categoria gruppo D
(come detto sopra non si sa però che cosa siano quelli al punto
4!) e , in quantità illimitata, quelli del gruppo E (bossolo innescati,
cartucce a salve, inneschi). Come si vede il ministero è riuscito
a rendere confusa una delle poche cose che erano chiare!
Art. 15: Si stabilisce, fra l'altro che i prodotti della categoria V
gruppi D ed E possono essere venduti anche da negozi senza licenza di
minuta vendita (cioè anche da non armerie), ma con il limite di
25 kg netti per il gruppo D e di 10 kg netti per il gruppo E.
La norma dice che i prodotti devono essere contenuto nella confezione
originale; affermazione incomprensibile poiché è ovvio che
questi prodotti sono destinati ad essere venduti al minuto, sciolti, e
non a scatole di chili!
Art. 16: Riguarda gli esercizi di minuta vendita.
Non è chiaro il rapporto tra i nuovi articoli
97 e 98 del Reg. al TULPS. Con un po' di sforzo si capisce che occorre
- Munizioni per armi comuni: autorizzazione all’acquisto,
denunzia salvo 1000 a munizione spezzata; occorre licenza di deposito
oltre 1500 per arma lunga e 200 per arma corta.
- Polvere da sparo: autorizzazione all’acquisto, denunzia e licenza
di deposito oltre 5 kg
Miccia lenta: autorizzazione all’acquisto, denunzia, non occorre
licenza di deposito.
- Artifici cat. C (giocattoli pirici): non è ben chiaro ma pare
che occorra sempre denunzia e licenza di deposito.
- Artifici cat. D: possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati
e non occorre licenza di deposito fino a 5 kg.
- Artifici cat. E: possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati
e non occorre licenza di deposito. Solo per la vendita occorre licenza
oltre 10 kg.
- Pare che il Ministero si sia dimenticato dei fuochi d’artificio
della IV cat. e si dovrebbe concludere che per essi è rimasto in
vigore l’art. 97 che consente di tenerne fino a 25 kg senza licenza
di deposito; con buona pace della coerenza e della logica visto che per
la cat. V/D vi è il limite di 5 kg!
email - Edoardo Mori |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |