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Con circolari n. 557/PAS.12664.XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005 e 557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, e' stato richiamato il principio di corretta etichettatura degli artifizi pirotecnici di qualsiasi tipo, a mente delle normative vigenti in materia di prodotti destinati al consumo.
A tale proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6235/07 del 27 novembre 2007, ha confermato l'impostazione generale dell'amministrazione con annullamento conseguente di una difforme decisione sospensiva del T.A.R. Lombardia, affermando che: «l'obbligo di etichettatura dei prodotti pirotecnici e' sancito, oltre che da specifiche disposizioni comunitarie, dalle norme nazionali generali in materia di tutela della pubblica sicurezza e del consumatore». In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente sul piano cautelare «l'esigenza di tutela dell'incolumità individuale e collettiva» che questa amministrazione ha inteso perseguire con le richiamate circolari.
Tanto premesso, anche tenuto conto dei principi sanciti dalla direttiva comunitaria 2007/23/CE di armonizzazione delle normative sui pirotecnici, si deve, altresì, rammentare che già sulla base della normativa vigente e' obbligatoria una completa e puntuale etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo (compresi quelli cosiddetti declassificati, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, specifico oggetto della pronunzia del Consiglio di Stato) la quale, oltre ad essere ben leggibile, deve necessariamente riportare, tra gli elementi indispensabili ai sensi sia della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S., complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso ed il peso netto della massa dei materiali attivi.
A ciò' si aggiunga che la corretta etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo corrisponde anche ai cogenti principi fissati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, tenendo conto delle manipolazioni che, dalla produzione al consumo finale, sono subite dai prodotti stessi in ragione della sicurezza di stoccaggio, trasporto ed impiego. Ove, tuttavia, sul mercato, in conseguenza delle sopra richiamate vicende, fossero ancora presenti prodotti regolarmente declassificati ed immessi in circolazione con un'etichetta che non ricomprenda il peso netto della massa attiva, tale indicazione - al pari di ogni altra che il costruttore/importatore dovesse apporre per integrare conseguentemente le istruzioni per un uso sicuro e per adempiere alle altre normative in vigore - potrà essere aggiunta, per il solo anno in corso e limitatamente al solo smaltimento delle scorte presenti in magazzino, con etichette adesive chiare e leggibili poste sull'unità minima di vendita dei prodotti stessi.
E', dunque, da escludersi tassativamente la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici privi delle informazioni necessarie per la sicurezza del consumatore e per la tracciabilità degli stessi. In tale senso, i signori prefetti, ove non abbiano già in passato provveduto, sono pregati di integrare conseguentemente con puntuali prescrizioni le licenze di produzione, importazione, deposito, vendita e trasporto di materiali pirotecnici di IV e V categoria.
Ancor più attenta vigilanza dovrà essere esercitata, anche sollecitando la collaborazione delle categoria di operatori costituenti la filiera commerciale dei pirotecnici, per quei prodotti «declassificati» la cui importazione o trasferimento comunitario non sono attualmente assoggettati ad autorizzazioni di polizia, a mente delle sopra richiamate disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
Roma, 8 marzo 2008
NOTA
Circolare che non sta né in cielo né in terra! Il Consiglio di Stato può aver detto ciò che vuole (comunque in una ordinanza non definitiva e quindi priva di valore), ma una persona sana di mente mi deve spiegare come è possibile che dei prodotti i quali, a norma DM 4 aprile 1973 sono stati declassificati dicendo espressamente che essi "non sono classificati tra i prodotti esplodenti", i quali non sono neppure compresi nella nuova classificazione europea di cui al DM 19 settembre 2002 n. 272, invece per effetto di una stravagante circolare, diventano oggetto di una fantomatica classificazione negativa, mai prevista da nessuna norma di legge. Se la legge dice che certi prodotti non sono esplodenti, vuol dire che il ministero non ha alcuna competenza ad interessarsene. Vuol dire che sono usucti dall'elenco delgi esplosivi e sono divenuti oggetti qualsiasi, confusi con i miliardi di oggetti vche costituscono la realtà del mondo. Gli esplosivi declassificati non esistono! Come si fa a controllarli? Quali sono?. Dire che vanno classificati gli oggetti declassificati, è come dire che bisogna controllare ogni cosa per scoprire se non è un esplosivo. Ma allora l'elenco degli esplosivi la Comunità Europa che cosa l'ha fatto a fare?
L'idea è assolutamente geniale. Per sapere se è un prodotto è esplosivo dobbiano anche esaminare tutti i non-esplosivi; altrimenti come facciamo a sapere che non esplodono? Come facciamo a sapere che nei fiammiferi non ci sia il tritolo?
Sono sicuro che al ministero molti festeggiano il loro non-compleanno, come nel Paese delle Meraviglie, per essere sicuri di non dimenticarsi del compleanno. Prepariamoci quindi a mandare i formaggi alla commissione esplosivi, la quale accerti che non sono esplosivi e quindi possono essere venduti
Per piacere, qualcuno faccia qualcosa! Troviamo una cura!
(2 dicembre 2008)
email - Edoardo Mori |
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