Commento:

Modifiche all'allegato A, parte prima, gruppo C

Dal gruppo C della I categoria dell'allegato A vengono eliminati i punti 1, 5, 6.

Il punto 1 (Cordone Bickford) viene eliminato in quanto prodotto ottocentesco ormai inesistente e comunque concettualmente ricompreso tra le micce detonanti e quindi nella categoria II, gruppo A;

Il punto 5 (cartucce cariche per fucili da caccia in numero superiore a 1500 cartucce) viene eliminato perché tutte le munizioni cariche (cioè attive, ovverosia munite di un proiettile) e il punto ( (cartucce per armi da guerra e per mitragliatrici), in qualsiasi quantitativo, siano esse per armi comuni o per armi da guerra, vengono tutte ricomprese nella categoria V, gruppo A.

Negli allegati il termine "cartuccia carica" è usato in diverse accezioni. Nella parte prima del decreto in esame indica la munizione completa, munita di carica di lancio e di proiettile (normale o speciale o da esercitazione) e si contrappone quindi al concetto di cartuccia a salve (munizione contenente solo una carica di lancio). Le cartucce a gas lacrimogeno, la cui vendita non è comunque consentita, sono munizioni a salve che proiettano una polvere lacrimogena: esse, concettualmente, vanno perciò assimilate alle cartucce a salve. Non rientrano invece nel concetto di cartuccia, i bossoli, anche se innescati. Invece nella parte seconda, ove si regolano gli esercizi di minuta vendita, il termine "cartuccia carica" indica più semplicemente ogni cartuccia confezionata e si contrappone semplicemente alla polvere da sparo non ancora caricata.

La modifica è del tutto opportuna perché il fatto che un prodotto esplodente sia in una categoria piuttosto che in un'altra, incide non sul suo regime giuridico ai fini della detenzione, ma sul suo trattamento ai fini di evitare infortuni; ora la pericolosità delle cartucce cariche non varia in relazione al loro numero e qualità e non vi è ragione di non considerarle tutte, e in qualsiasi quantitativo, munizioni di sicurezza della cat. V, gruppo A.

Modifiche all'allegato A, cat. II, gruppo A

L'articolo semplifica la classificazione delle micce, stabilendo che sono classificate nella categoria II, gruppo A tutte le micce a combustione rapida e detonanti; invece le micce a lenta combustione rimangono nella cat. V gruppo B.

Le micce a combustione rapida (hanno velocità di combustione dell'ordine dei 30-150 metri al secondo, sono usate solo dai militari per addestramento) sono ormai in disuso e quelle detonanti trasmettono non una combustione, ma un urto esplosivo della velocità di alcune migliaia di metri al secondo. Le micce a lenta combustione trasmettono invece un'accensione alle velocità di circa un centimetro al secondo.

Modifiche all'allegato A, cat. V, gruppo A

Il decreto elimina dalla cat. V gruppo A:

  1. I bossoli innescati, per armi comuni o da guerra, di qualsiasi materiale (metallo, cartone, plastica), salvo i bossoli innescati per artiglieria.
  2. Gli inneschi per armi leggere di qualsiasi tipo.
  3. Le cartucce a salve non destinate ad essere impiegate in armi comuni da sparo o in armi da guerra.

Rimangono invece nella categoria V gruppo A:

  1. Tutte le cartucce cariche (cioè attive, con proiettile) per armi comuni e da guerra.
  2. Tutte le cartucce a salve destinate ad armi comuni o da guerra.

La conseguenza di queste modifiche è che i prodotti eliminati dall'Allegato non sono più considerati come materie esplodenti, a tutti gli effetti: possono essere acquistati e detenuti liberamente, non devono essere denunziati, non vanno inseriti nel registro delle operazioni giornaliere, ecc. Ovviamente essi rimangono assoggettati alla normativa, non contenuta nelle leggi di PS, concernente i prodotti infiammabili o soggetti a pericolo di esplosione.

Ciò è particolarmente importante per le munizioni a salve per uso artigianale o industriale, che potranno essere vendute senza difficoltà burocratiche anche da soggetti privi di licenza per la vendita di armi od esplosivi ed essere acquistate da persone prive di nulla osta all'acquisto.

Vengono escluse dal novero delle materie esplodenti, con le conseguenze appena viste, anche le cartucce cariche destinate ad essere sparate da strumenti industriali, quali le cartucce per cementeria o per pozzi petroliferi.

Le munizioni a salve per pistola (o per fucile, ma sono più rare) rimangono tra le materie esplodenti solo se destinate ad essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra e quindi con bossolo in uno dei calibri regolati dal CIP per le armi da fuoco. Invece le munizioni a salve destinate ad essere usate nelle armi a salve (da segnalazione acustica), di solito nei calibri 9 mm, 8 mm. 6 mm., vengono escluse dal novero delle materie esplodenti.

Si consideri al riguardo che in Italia, per un'anomalia legislativa, vi sono delle armi a salve catalogate come lanciarazzi e che usano munizioni tipiche per armi a salve. È ovvio che la circostanza che una cartuccia in un tipico calibro per armi dal salve, possa essere usata in un'arma comune da sparo, non fa venir meno la sua qualifica di munizione destinata, per uso internazionale, alle armi a salve e non ne fa mutare la qualificazione giuridica.

Quindi, si ripete, rimangono tra le materie esplodenti solo le munizioni a salve nei calibri per armi da fuoco (9x21, 7,65, 38, 357, 22, ecc.). Qualche problema potrà sorgere per apparecchi da mattazione e sparachiodi che impiegano cartucce in calibro 22 lungo o corto e che, a quanto comprendo, rimangono ricomprese tra le materie esplodenti.

Nella parte seconda del decreto si precisa, ad abundantiam, che non rientrano tra i prodotti soggetti a controllo i proiettili, i pallini, gli inneschi, i bossoli, i bossoli innescati.

Modifiche per gli esercizi di minuta vendita

La parte seconda del decreto riformula completamente, rendendola più agile, la normativa per la detenzione di materie esplodenti e per la ricarica di cartucce da parte degli esercizi di minuta vendita. Viene regolata inoltre la vendita contemporanea di giocattoli pirici non classificati tra le materie esplodenti, ma solo tra gli infiammabili e delle munizioni a salve per uso industriale.

In primo luogo vengono poste le seguenti regole generali per gli e.d.m.v.:

A) In essi si possono vendere:

  1. Polveri della I categoria.
  2. Cartucce per armi comuni da sparo
  3. Artifici e giocattoli pirici della IV categoria e della V cat., gruppo C

B) Viene introdotto il concetto che il quantitativo di esplosivo detenuto va calcolato al peso netto dei prodotti attivi contenuti nel manufatto (ivi compresi, oltre alle materie esplodenti, i componenti incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti). Questa norma incide sul contenuto dell'art. 97 Reg. TULPS in quanto precisa che cosa si deve intendere per "peso lordo al netto dell'imballaggio".

C) Per le cartucce si stabilisce comunque un parametro di conversione fisso in base al quale un chilogrammo di povere da sparo si considera corrispondere a:

  1. n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera (= 3,33 gr per cartuccia)
  2. n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo (= gr 1,785 per cartuccia)
  3. n. 4.000 cartucce per arma corta (0,25 gr per cartuccia)
  4. n. 12.000 cartucce, a percussione anulare per arma corta o lunga
  5. n. 25.000 cartucce per armi Flobert
  6. n. 12.000 cartucce da salve per arma comune da sparo;

D) Non si possono tenere e vendere più di kg 200 di prodotti esplodenti netti (salvo ovviamente che vengano concesse le licenze di deposito di cui al capo IV all. B). Non si considerano nel quantitativo i prodotti declassificati (giocattoli pirici di libera vendita, inneschi, cartucce a salve per uso artigianale o per strumenti da segnalazione, cartucce per uso industriale).

Ciò posto l'e.d.m.v. può detenere i prodotti esplodenti nei seguenti quantitativi, triplicabili per gli esercizi isolati (nozione questa da valutare in base alla situazione ambientale e che ricorre quando si può ragionevolmente escludere un pericolo per edifici vicini o per persone o veicoli transitanti su strada pubblica):

I) Fino a kg. 25 netti di polveri da lancio e/o da mina

  1. Se detiene polvere da lancio e/o da mina, ne può detenere fino a kg. 25. Esso può sostituire ogni chilogrammo di polvere in barattolo con 2 chilogrammi di polvere già caricata in cartucce per armi comuni, secondo il parametro di cui sopra.
  2. Se detiene solo polvere da lancio (rinunzia espressamente a detenere polvere da mina) può detenere kg 25 di detta polvere e altri kg 25 di polvere già caricata in cartucce per armi comuni.
  3. Se rinunzia a detenere polvere da lancio in barattoli, può detenere kg 75 di polvere già caricata in cartucce per armi comuni. Può sostituire parte delle cartucce con kg. 10 di artifici della IV cat. e con kg. 20 di giocattoli della V cat., in aggiunta al quantitativo già previsto al successivo punto III.

II) Fino a kg 50 netti di polvere da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo i parametri di conversione sopra visti.

III) Fino a kg 20 netti di prodotti attivi di manufatti della IV cat.

  1. Può sostituire ogni chilogrammo di manufatti di IV cat. con kg. 2 di prodotto attivo della V cat. gruppo C oppure, in alternativa, con kg 4 di polvere in cartucce cariche.
  2. Se rinunzia ai prodotti della IV cat. può sostituirli con kg 120 di polvere in cartucce cariche oppure, in alternativa con kg 50 netti di prodotto attivo della V cat. (kg 100 se trattasi di giocattoli pirici blisterati).

IV) Fino a kg 20 netti di prodotto attivo in manufatti della V cat., gruppo C (kg 40 se trattasi di giocattoli pirici blisterati).

  1. Può sostituire ogni chilogrammo di prodotto attivo con kg 2 di polvere già caricata in cartucce
  2. Se rinunzia ai manufatti di cat. V, gruppo C, può sostituire i kg 20 di essi con kg. 160 di polvere da lancio in cartucce cariche.
  3. Non è mai consentito sostituire prodotti della V categoria con prodotti della IV cat.

In sostanza il titolare dello e.d.m.v. può gestire il quantitativo base concessogli per ogni categoria di prodotti, detenendolo in tutto oppure sostituendolo in parte con altri prodotti di categoria inferiore, sempre nel rispetto del quantitativo massimo di 200 kg o di quello minore autorizzato.

Egli non deve richiedere ogni volta una modifica della licenza, ma è sufficiente che, quando ha bisogno, all'interno dei quantitativi concessi, di effettuare le sostituzioni consentite, le comunichi (atto in carta libera!) all'autorità di PS e le annoti sul registro delle operazioni giornaliere.

Per quanto concerne la vendita di prodotti infiammabili, è vietato tenere e vendere tali prodotti negli e.d.m.v., salvo deroga espressa su parere della commissione tecnica provinciale. È però consentito detenere e vendere i prodotti declassificati, che devono però essere conservati in un locale distinto da quello in cui si trovano polveri e cartucce, assieme però a i manufatti della IV e V categoria. Nei locali aperti al pubblico i manufatti di IV e V cat. devono essere esposti solo sotto forma di campioni inertizzati o di simulacri; possono essere esposti liberamente i prodotti declassificati.

Un punto non ben chiarito è il regime delle munizioni a salve per uso industriale o per strumenti da segnalazione, ora non più ricomprese tra le materie esplodenti. È certo che esse possono essere detenute e vendute liberamente, anche al di fuori degli e.d.m.v., ma come devono essere sistemate all'interno di questi? La soluzione più logica, tenuto conto che esse, ai fini del pericolo di esplosione, in nulla differiscono dalle cartucce a salve per arma comune, sarebbe di assimilarle a queste e di ritenere che il decreto, la dove, nella parte seconda, parla di "cartucce a salve per armi comuni", abbia inteso riferirsi ad ogni tipo di cartuccia a salve.

Caricamento di cartucce negli e.d.m.v.

Negli e.d.m.v possono caricarsi solo cartucce con polvere senza fumo; per effetto della legge 509/1993 possono caricarsi solo cartucce da caccia a percussione centrale, a pallini. Devono osservarsi le seguenti prescrizioni

  1. Il caricamento deve avvenire in un apposito locale.
  2. Il materiale necessario per le operazioni giornaliere deve essere portato tutto nei locali prima dell'inizio di esse.
  3. La polvere deve essere portata, nel quantitativo strettamente occorrente per lo specifico ciclo di caricamento, solo al momento del caricamento della polvere e nel quantitativo massimo di un chilo.
  4. Polvere prelevata e cartucce caricate vanno computate nei quantitativi autorizzati per la detenzione.

Ricarica domestica

Il DM non si occupa della ricarica domestica, ma ha riflessi indiretti anche su di essa. Per coloro che ricaricano cartucce in casa, occorre tener conto dei nuovi parametri di conversione polvere-cartuccia.

Ogni cartuccia per arma lunga corrisponde ora a gr 3,33 di polvere mentre ogni cartuccia per arma corta corrisponde a gr 1,785.

Chi ha caricato 200 cartucce per arma corta, si trova a detenere circa 350 grammi di polvere e quindi può detenere altri gr. 4.650 di polvere.

Chi ha caricato 1000 cartucce a pallini si trova a detenere (teoricamente, sia chiaro) gr. 3.330 di polvere e quindi potrebbe detenerne solo altri gr 1660; se detiene anche 200 cartucce per pistola il quantitativo si riduce a gr. 1300.

Questo ovviamente, in quanto si ritenga che i parametri per le armerie debbano applicarsi anche ai privati, il che è tutto da dimostrare.