Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Bollo su variazioni licenza per collezioni armi

Ministero dell'Interno - Parere 557/PAS.16121-10171(18) - 24 novembre 2006 - Bollo per variazioni licenza di collezione armi.

In base a quanto previsto dal Dm 20.8.1992, recante "approvazione della tariffa dell'imposta sul bollo", sono soggetti al pagamento di tale imposta sia l'istanza indirizzata alla pubblica amministrazione che il successivo atto adottato dall'autorità di ps (al fine di ottenere la licenza di collezione)
Non sono, invece, da sottoporsi a imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione dei pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dall'articolo 38 Tulps, in quanto tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine a un procedimento amministrativo, bensì a una mera presa d'atto da parte della pubblica amministrazione.

Nota
Il parere non risolve il problema alla radice perché i giuristi potrebbero sostenere, come già avvenuto, che senza dubbio è una semplice comunicazione quella diretta a togliere un'arma dalla collezione perché la PS non deve fare nulla, se non allegare la dichiarazione alla licenza. Ma potrebbero poi osservare che la licenza, essendo rilasciata per un numero chiuso di armi, non consente alcuna automatica inserzione di nuove armi; chi richiede di inserire una nuova arma in effetti richiede di ampliare la licenza, di valutare se le misure di sicurezza siano adeguate alla nuova situazione, e quindi richiede provvedimenti e valutazioni che vanno ben oltre la semplice presa d'atto.
Si potrebbe però osservare che il cittadino si limita a fare una comunicazione; se viene accettata vuol dire che la PS riconosce che non è necessario alcun provvedimento e che basta la presa d'atto.




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