Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 14 febbraio 1980 - Collezioni e detenzione armi, ecc.

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale - Divisione Armi ed Esplosivi
10.9876/10100(2)4.

Roma. 14 febbraio 1980
OGGETTO : Armi comuni da sparo – Disposizioni per l’attuazione della legge 18 aprile 1975 n. 110 – Quesiti

Di seguito alle precedenti circolari in relazione a perplessità interpretative segnalate da vari Uffici sulla disciplina vigente in materia di detenzione di armi, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:


1) Collezioni di armi comuni da sparo
La materia è disciplinata dall'art. 10 sesto comma, L. 18 aprile 1975, numero 110, sulla cui interpretazione questo Ministero ha avuto già avuto occasione di far conoscere il proprio parere con la circolare colare n.10.21050/10100(2)4 del 16 dicembre 1975
Nel confermare le cennate direttive con i chiarimenti appresso indicati ed in relazione alle disposizioni contenute sullo stesso argomento nella circolare n.50.291/10.C.N/C. 78, in data 29 settembre 1979, si ribadisce che le licenze di collezione riguardano tutte te le armi comuni da sparodetenute dai privati in numero superiore a due, se comuni, a a sei se da caccia, con il limite di un esemplare del corrispondente modello iscritto nel Catalogo. Tale limite di modello ovviamente non opera nei confronti delle armi non catalogate o non catalogabili perché non più in produzione né importate prima della pubblicazione del Catalogo e che, comunque sì trovano già nella disponibilità dei privati, in base a denuncia regolarmente presentata ai sensi dell'art«38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Questi ultimi, tuttavia, anche se le armi di cui dispongono siano non catalogate e quindi di modello formalmente non identificato, debbono munirsi ugualmente di licenza di collezione con l’osservanza del divieto previsto dal penultimo comma del citato articolo 10.
Onde evitare, peraltro che le richieste di licenze di collezione per tale categoria di armi possano trasformarsi in espedienti pereludere i limiti quantitativi e qualitativi imposti dal legislatore, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che si proceda con il dovuto rigore alla istruttoria delle pratiche concernenti il rilascio dei titoli in argomento, atteso che, trattandosi di armi non iscritte né iscrivibili in Catalogo, viene a mancare nella specie, la possibilità di detenzione secondo il principio restrittivo esplicitamente fissato dal legislatore nel riguardi delle armi di nuova fabbricazione o di importazione. Giova comunque rammentare che per collezione, secondo il significato corrente del termine, si deve intendere una raccolta dì oggetti realizzata o realizzabile in base ad un criterio dì interesse storico, artistico, scientifico o eventualmente di altra natura, indicata dall’interessato.
Si impone, quindi, nell’esame delle istanze, la massima cautela onde accertare in via preventiva la liceità del fine ed evitare in tal modo di porre in essere un atto amministrativo ( licenza di collezione) che sotto l'aspetto finalistico e del contenuto potrebbe essere in contrasto con l'ordinamento giuridico vigente ed identificarsi, come già detto, in un espediente per eludere i divieti ed i limiti imposti dalla legge.
Occorre, pertanto, che l'interessato specifichi nella domanda con la quale chiede la licenza di collezione, il carattere ( storico, tecnico, artistico, ecc.) cui intende riferire la propria collezione e che l'ufficio di pubblica sicurezza preposto alla istruttoria della pratica controlli la corrispondenza delle singole armi destinate alla collezione a tale carattere, acquisendo, se del caso, il parere della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che, a sua volta, può esprimersi, ove lo ritenga, sentito l'avviso dell'esperto di cui ali'art.3?, comma nono, della legge 110/75.
Eventuali casi dubbi potranno ad ogni modo essere rappresentati a questo Ministero, che provvederà a richiedere il parere alla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi a norma dell'art.6, ultimo comma, della legge numero 110/75. Resta inteso che le direttive di cui sopra non intendono turbare i diritti quesiti e pertanto esse troveranno applicazione soltanto in occasione del rilascio di nuove licenze o di autorizzazioni all'incremento di collezioni già autorizzate.

2) Detenzione di armi - limiti quantitativi ammessi senza licenza di collezione
Come è noto, a norma dell’ art. 10, sesto comma, parte prima, della legge 110/75, non si possono detenere, in base a semplice denunzia ex articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, più di due armi comuni da sparo e/o più di sei armi da caccia. Circa il significato da attribuire alle espressioni " armi comuni da sparo" e " armi da caccia", usate dal Legislatore nella citata norma, in passato si è ritenuto che le prime fossero da identificarsi nelle armi corte e le seconde in quelle lunghe. La legislazione e le pronuncie giurisprudenziali successivamente intervenute impongono ora di rivedere tale parere, tenuto conto in particolare la  disposizione contenuta nell'art.9 della legge 27 dicembre 1977, n.968, che indica espressamente quali siano le armiconsentite per la caccia. Conseguentemente, incontestabile che tutte le altre armi indipendentemente dalla lunghezza di esse debbano essere sottoposte al fissato limite di due esemplari ai fini della detenzione previa semplice denunzia ai sensi del richiamato art. 38.

3) Armi sequestrate a norma dell'art.28 della legge 27 dicembre 1977 numero 968 - Custodia
Come è noto, in attuazione dell'art.28, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n.968, gli agenti venatori che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, in casi di contestazione di violazioni alle disposizioni contenute nei punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo art.31, procedono al sequestro delle armi dei contravventori. Premesso che, di fatto, la vigilanza venatoria viene esercitata soprattutto da agenti dipendenti delle Amministrazioni provinciali sembra evidente che la norma comporti, come conseguenza, 1'afflusso negli uffici delle Amministrazioni medesime, di notevoli quantitativi di armi, sulla cui legittimità sono sorte perplessità anche da parte degli stessi enti interessati.
In relazione a quanto sopra, si ritiene che la cennata situazione possa trovare adeguata soluzione in un opportuno intervento dei competenti uffici di pubblica sicurezza, articolato come segue:
Gli uffici di p.s., appena avuta notizia del sequestro di armi, direttamente dagli agenti operanti o, previa opportuna intesa, dall’ente da cui gli stessi dipendono, disporranno immediati accertamenti al fine di acquisire eventuali elementi per la revoca o la sospensione del porto d'armi e per proporre eventualmente al Prefetto della provincia l'emissione del decreto di divieto di detenzione e di confisca dell'arma a norma dell'art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art.6 della legge 22 maggio 197: n.152, contenente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Nel caso di infrazioni di lievi entità, per le quali l'Autorità di P.S. tenuto anche conto della precedente condotta del soggetto interessato, non ritiene di adottare i provvedimenti di cui sopra, l'arma sequestrata, potrà a cura degli uffici dell'Amministrazionè_ provinciale essere affidata, al fine di assicurarne la conservazione, allo stesso proprietario con divieto dì uso garantito da sigilli, in attesa della definizione del relativo procedimento amministrativo.
Resta inteso che tale affidamento dovrà risultare da apposito verbaie con esplicito riferimento agli artt. 650 e 349 C.P. e che ad ogni buon fine, di detta operazione deve essere tempestivamente in formata la competente Questura.
Le SS. LL. sono pregate dì portare le prospettate linee procedurali a conoscenza, ai fini delle necessarie intese operative, degli enti locali interessati, cui sarà opportuno precisare che esse hanno il solo scopo di evitare concentramenti di armi nei rispettivi uffici e la possibile esposizione dei funzionari dipendenti a responsabilità penali, nonché civili per danni, connesse alla custodia dei materiali in argomento,

4) Importazione temporanea di armi comuni da sparo
Si ribadisce che l'importazione di armi da sparo a norma dell'art.! colo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può essere consentita soltanto per gli esemplari appartenenti a modelli di armi iscritte nel Catalogo, così come stabilito dall'art. 12 della legge 110/75.
Restano ferme, tuttavia, le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 5 giugno 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1979, concernente la temporanea importazione di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, in attuazione alle disposizioni contenute nell'art.15 della legge 18 aprile 1975 numero 110.
Con l'occasione si prega disporre opportuni ed articolati controlli presso gli importatori, allo scopo di accertare che le armi importate dopo la pubblicazione del Catalogo rechino il numero di iscrizione nello stesso.
PEL MINISTRO

 


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