![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale -
Area Armi ed Esplosivi -
557/PAS.50.895/E/07
Roma 4 dicembre 2007
Oggetto: Licenza di collezione armi comuni ex art. 10 legge 110/75. Possibilità di detenere più esemplari riconducibili allo stesso numero di Catalogo - Quesito.
In relazione alla richiesta qui presentata dalla persona in oggetto (che per l'Ufficio che legge per conoscenza si allega in copia), si rappresenta quanto segue.
La previsione normativa di cui all'art. 10, comma 7, della legge 18 aprile 1975, nr. 110, è riferibile, a parere di quest'Ufficio, alla volontà del legislatore di non consentire la collezione di più armi uguali, esulando tale pratica da ogni reale intento collezìonistico.
Poiché il numero di Catalogo Nazionale individua con esattezza il modello dell'arma, vietare la collezione di armi aventi lo stesso numero di Catalogo fa sì che non si possano acquisire più armi identiche.
Tale principio ha, però, in passato, ottenuto, da parte di quet'Ufficio e su richiesta degli interessati, alcune deroghe, per armi che, pur avendo lo stesso numero di Catalogo, presentavano evidenti differenze di grande importanza ai fini storico-culturali, alle quali, ovviamente, prestano grande attenzione i collezionisti, come, ad esempio, il diverso fabbricante, il diverso Paese di origine o modelli con peculiari differenze meccaniche.
La predetta limitazione non trova applicazione, invece, nel D.M. 14 aprile 1982, dove, anzi, all'art. 8, ultimo comma, in relazione alla collezione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica, è stata espressamente prevista la non applicabilità della limitazione di cui al richiamato art. 10 della legge 110/75.
Si deve ritenere, quindi, che il legislatore non abbia voluto, in maniera tassativa, impedire la collezione di armi tra loro identiche, laddove tale raccolta sia ispirata da finalità storico culturali.
Nel caso rappresentato, appare evidente che la persona in oggetto abbia intenzione di dar vita ad una raccolta tematica, concentrando la sua attenzione di collezionista sulla variegata produzione di pistole semiautomatiche prodotte, nei primi anni del '900, da vari fabbricanti sui brevetti della LUGER mod. P08 e della MAUSER, mod. C96.
Tali pistole per il periodo di produzione e la limitata diffusione sul mercato, possono, certamente, essere annoverate tra le armi "rare di importanza storica".
In conclusione, pertanto, per il caso qui prospettato, quest'Ufficio ritiene che, in presenza di comprovate ragioni storico-culturali, per soddisfare le speciali esigenze collezionistiche di armi aventi effettivo valore storico, si possa (qualora non già posseduta) ottenere (ovvero ampliare) una specifica licenza di collezione per armi rare di importanza storica, espressamente finalizzata alla raccolta e detenzione di pistole semiautomatiche realizzate sulla base dei brevetti Luger e Maser e prodotte anteriormente al 1945, per la quale, come detto, non trova applicazione il limite di detenzione di un solo esemplare per ogni numero di Catalogo.
IL DIRETTORE
Nota: Decisione corretta, riferibile principalmente alle armi catalogate, ma, a maggior ragione anche alle armi non catalogate, Per quese ultime il Ministero già aveva espresso nel 1976 il parere che la limitazione non potesse riferirsi alle armi non catalogate e che comunque si poteva arrivare al massimo, a vietare la detenzione di più di due esemplari identici.
Si veda la circolare del 5-5-1995 in cui i precisava che marchiature diverse crearabano modelli diversi
![]() |
|
![]() |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 | ![]() ![]() |