MINISTERO DELL'INTERNO. Circolare n. 10.245/12982 (40) 6 del 2 febbraio 1983. Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni. (Vedi anche la successiva circolare del 18 luglio 1985)
A seguito dell'emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S., sono stati rivolti a questo Ministero vari quesiti intesi a sollecitare chiarimenti circa i limiti di competenza per l'adozione di alcuni provvedimenti attinenti al settore della Polizia Amministrativa.
Ciò tenuto anche conto delle modifiche già apportate nel settore dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 che ha, come è noto, attribuito ai Comuni varie funzioni di cui al testo unico delle leggi di P. S.
Al riguardo si ritiene pertanto opportuno fornire, qui di seguito, le richieste, necessarie istruzioni per quanto concerne, in particolare, il contenzioso, nonché il corretto esercizio della facoltà dì delega.
RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA
Per quanto concerne l'impugnativa in via gerarchica dei provvedimenti di P. S. cui gli interessati possono far luogo in alternativa con il ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo territorialmente competente, va premesso che un siffatto gravame non è ammesso contro i provvedi mentì- emanati dal Comuni nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa ad essi attribuiti dall'art. 19 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attesa la natura di atti definitivi dei provvedimenti in parola, avverso i quali, pertanto, è ammissibile soltanto il ricorso giurisdizionale ai T. A. R. o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Contro gli atti emessi dai Sindaci a norma dell'ultimo cpv. dell'art. 1 de1 T ULPS e dell'art. 15 - 20 comma - della richiamata legge 121/1981, in qualità cioè, di autorità locale di P. S., è invece ammesso il ricorso in via gerarchica al Questore della provincia (arg. ex art. 6 TULPS) alla stessa stregua di quanto è previsto per gli atti emessi dai dirigenti dei commissariati di P.S. nell'esercizio delle loro funzioni di l'autorità locali di P. S.
Circa i provvedimenti emanati dal Questore nelle materie di sua competenza, si fa poi presente che, al riguardo, rimane sostanzialmente invariata la precedente disciplina.
Pertanto, resta ammesso il ricorso gerarchico al prefetto.
Infatti, dal combinato disposto degli artt. 13, 14, 65 e 66 della legge 11 aprite 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, si desume un rapporto di gerarchia l'esterna tra il Prefetto ed il Questore, rapporto che è il logico presupposto del ricorso gerarchico.
Tale rapporto, come del resto affermato dalla dottrina più accreditata, sussiste ogni qualvolta organi individuali, appartenenti al medesimo ramo di amministrazione, siano investiti di competenze funzionai i riguardanti la stessa materia e siano raccordati ad un unico vertice.
Dei pari invariato rimane, infine, il regime dei ricorsi gerarchici per quanto attiene agli atti emessi dal Prefetto, avverso i quali, sempre che trattasi di atti non definitivi, chiunque ne abbia interesse può ricorrere al Ministro dell'interno.
DELEGAZIONE Di COMPETENZE
Per quanto concerne l'esercizio della facoltà di delega questo Ministero ritiene che sussistano le ragioni che indussero a suo tempo a disporre, con la circolare n. 10.
17726/12982. D. 1. 14 dei 30 novembre 1960, la più ampia applicazione di tale istituto, tenuto conto dei constatati benefici di snellimento e di semplificazione burocratica che hanno contribuito a facilitare i rapporti dei cittadini con la pubblica Amministrazione.
In applicazione di tali principi, sentito il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dei D. P. R. 30 giugno 1972, n. 748, viene quindi delegato ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni in materia di:
- detenzione e raccolta di:
- armi da guerra e tipo. guerra, nazionali o straniere, loro parti e munizioni, limitatamente ai casi previsti dall'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n.110;
- uniformi militari ed altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere;
- fabbricazione, importazione ed esportazione di uniformi militari;
- esportazione di qualunque quantitativo di esplosivi di II e III categoria;
- trasporto nell'interno dello Stato degli esplosivi anzi detti ;
- vendita, nei depositi, dei ripetuti esplosivi di II e III categoria.
Questo Ministero, sì riserva, inoltre, di delegare ai prefetti medesimi di volta in volta, con apposito atto, ogni altra propria attribuzione in materia di armi e di esplosivi.
Relativamente all'esercizio da parte dei Questori, nei confronti dei dirigenti i Commissariati di P.S., della facoltà di delega espressamente prevista anche dall'ultimo comma anche dall'ultimo comma dell'art. 32 della più volte citata legge n. 121/1981, si autorizzano gli stessi Questori a delegare ai predetti dirigenti le seguenti attribuzioni:
- nulla osta per l'acquisto di armi;
- autorizzazioni sugli avvisi di trasporto di armi comuni e delle partì di armi di cui all'art. 19 della legge 110/75;
- licenza per la collezione di armi comuni da sparo;
- licenza per la collezione di armi antiche, artistiche o rare;
- licenza per il porto di fucile per uso di caccia e relativi rinnovi, con possibilità per i dirigenti gli uffici distaccati di P.S., di far luogo alla emissione di tali atti anche a richiesta di cittadini residenti nel Comuni viciniori;
- licenza di porto di armi per tiro a volo;
- licenza per l'esercizio dell'industria di riparazione di armi e relativi rinnovi;
- presa d'atto delle comunicazioni dei direttori dei musei circa le variazioni delle armi custodite;
- acquisizione della copia dei verbale di aggiudicazione delle armi in aste pubbliche;
- licenza per la vendita ambulante delle armi da punta e taglio;
- vidimazione della licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e taglio;
- nulla osta per l'acquisto di esplosivi;
- presa d'atto per la fabbricazione, introduzione, esportazione, commercio di pellicole cinematografiche;
- licenza di esercizio dell'arte fotografica (limitatamente alla forma ambulante);
- licenza per la fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi e per l'esercizio di arti affini.
Nelle Regioni a statuto speciale, sempre che .tuttora di competenza statale e fino a quando non ne sarà disposto l'eventuale trasferimento alle Amministrazioni locali, potranno essere delegate ai ripetuti dirigenti dei Commissariati di P.S. le ulteriori attribuzioni riguardanti gli stabilimenti di bagni, le autorimesse, gli alberghi diurni e i locali di stallaggio.
I questori, infine, sono autorizzati a delegare ai dirigenti dei Commissariati di P. S. del Capoluogo di provincia anche tutti gi i altri atti che dalle norme vigenti sono demandati alla competenza del Questore quale autorità locale di P.S.
Dato il carattere innovativo delle presenti istruzioni, le deleghe rilasciate a norma della citata circolare del 1960 devono intendersi caducate ed andranno ovviamente rinnovate qualora previste nella presente.
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 1985 n. 559.C/12982 (40)6. Esercizio delle attribuzioni in materia di autorizzazioni di polizia. Provvedimenti di competenza dei prefetti. Delega ai questori. Trattazione diretta. (1)
1) Vedi anche la precedente circolare del 18 luglio 1983
- Com’è noto, con circolare N. 10/17726/12982.D (40) del 30.11.1960 fu stabilito di fare un ampio uso della facoltà di delega da organo superiore ad organo inferiore in base ai principi del T.U. degli impiegati civili dello Stato, ed in questo contesto i Prefetti vennero invitati a delegare ai Questori l'esercizio delle attribuzioni relative ad una lunga serie di affari di polizia Amministrativa, espressamente elencate nella circolare medesima. In seguito alla entrata in vigore della L. 1.4.1981, n. 121 sul “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della P.S.”, e tenuto conto delle modifiche già apportate nel settore dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616, si ritenne in data 2.2.1983, di emanare altra circolare, n. 10.245/12982 (40)e dove si precisava che, mentre potevano essere rinnovate le deleghe dal Ministero al Prefetto e dai Questori ai Dirigenti i commissariati di P.S., dovevano viceversa intendersi come cadute le altre deleghe (quelle da Prefetto a Questore) che non erano previste nelle nuove istruzioni, alle quali si attribuisce carattere innovativo.
In base alla nota indagine conoscitiva avviata con circolare n. 10.17231/12982 (40) e del 12.12.1984, si ha avuto tuttavia modo di rilevare che solo poche Prefetture hanno effettivamente provveduto ad assumere la trattazione degli affari di competenza del Prefetto, mentre nella maggior parte dei casi si continua, con forme e procedure diversificate, la pressi delegatoria - da Prefetto a Questore - risalente al 1960.
- Orbene, mentre si ribadisce che nella L.121/1981 non vi è alcuna norma che autorizzi espressamente tale prassi delegatoria, si aggiunge che essa ormai non può nemmeno trovare fondamento nel principio generale che ammette la delega dell’organo superiore all’organo inferiore, legato al primo da vincolo gerarchico. Ciò in quanto la L.121/1981, abrogando implicitamente l’art. 3 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS ( il Questore “alle dipendenze del Prefetto”), ha dato alla Questura la connotazione di Ufficio provinciale autonomo dell’Amministrazione della P.S. (artt. 31 e 32) ; mentre, per converso, altri precisi riferimenti vanno nella direzione di responsabilizzare sempre di più il Prefetto e le Prefetture nella materie della sicurezza pubblica.
L’art. 3 recita che il Prefetto - autorità provinciale di P.S. ed il personale da esso dipendente, “esercitano funzioni dell’Amministrazione della P.S.”, e, correlatamente, l'art. 7 del decreto delegato approvato con D.P.R. 24.4.1982 n. 340 in sede di organizzazione della Prefettura, ha inserito nel secondo settore “gli affari relativi alla polizia amministrativa”.
- Tanto premesso, pur compenetrandosi nei problemi che da ciò deriveranno per l’organizzazione interna delle Prefetture, questo Ministero è determinato nel senso che la competenze di cui trattasi vengano incanalate nell’alveo degli organi cui esse sono normativamente attribuite, per rispettare l'assetto ordinativo delineato dalla L. 121 e, secondariamente, pero porre freno ai negativi riflessi che da un uso non corretto della delega possono venire a riversarsi sul contenzioso. In relazione a tanto, si dispone che tutti i provvedimenti, positivi e negativi, relativi agli affari di polizia amministrativa attribuiti per legge alla competenza del Prefetto ed espressamente riportati nell’elenco complessivo allegato alla presente circolare, nonché quelli per i quali il Prefetto riceva delega dal Ministro, dovranno essere rilasciati d’ora in avanti dal Prefetto.
Nel punto seguente sono stati preordinati i tempi in cui le Prefetture prenderanno direttamente in carico lo svolgimento sostanziale delle pratiche in questione. Nelle more, intercorrerà ineludibilmente una fase transitoria durante la quale le Questure che in atto lo facessero, continueranno, nello spirito di collaborazione sempre dimostrato, a trattare direttamente gli affari in questione trasmettendo alla Prefettura per la firma, il provvedimento finale, se del caso accompagnato da una nota informativa.
- Allo scopo di scaglionare nel tempo il relativo carico di lavoro, si è dell'avviso che l’assunzione diretta dell’interno iter delle pratiche da parte delle Prefetture possono avvenire gradualmente, secondo fasce di affari che sono state qui di seguito opportunamente selezionate, in relazione sia ai riflessi politico - generali degli stessi e sia alla mole quantitativo di “carte”, che si presume connessa con ognuna delle incombenze in parola.
- Entro il 1.1.1986 le Prefetture, che ancora non lo avessero fatto, dovranno assumere la diretta trattazione degli affari concernenti il rilascio di autorizzazioni a gestire istituti di vigilanza ed investigazione privata ( non comprese nella circolare del 1960 tra gli atti delegabili ai Questori), le approvazioni della nomina a guardia particolare giurata, il riconoscimento della qualifica di agente di p.s. e le altre indicate nella Fascia n. 1 (v. allegato).
- Entro il 1.6.1986 le Prefetture dovranno assumere la trattazione di tutti gli affari concernenti la materia degli esplosivi, indicati nella Fascia n. 2 (v. allegato).
- Entro il 1.1.1987 le Prefetture dovranno assumere la trattazione degli affari concernenti i porti di arma corta sia a privati che alle guardie particolare giurate, il porti di bastoni animati e quelli altri affari indicati nella Fascia n. 3 (v. allegato).
- E’ appena il caso di sottolineare come le date suindicate siano da ritenersi previste in via di massima, ben potendo ipotizzarsi un anticipo o una breve posticipazione dei termini soprassegnati ove le singole situazioni legate all’assetto degli uffici interessati la rendessero indispensabile.
Nell’affidare alla responsabile cura delle Questure la tempestiva predisposizione degli adempimenti atti a consentire una ordinata trasmissione dei fascicoli di massima e degli altri incartamenti indispensabili per l'espletamento dei compite in questione da parte delle Prefetture, si fa presente che sulla base di concertate intese tra Prefetto e Questore improntante a criteri che contemperino le reciproche esigenze, potrà valutarsi la possibilità di proporre a questo Ministero il trasferimento agli Uffici della Prefettura di qualche unità del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno ( segretari, archivista, dattilografi) attualmente in servizio presso la locale Questura ed in atto addetta al disbrigo delle pratiche in parola.
Si fa riserva di impartire più particolareggiate istruzioni sullo snellimento delle procedure e su quant’altro si rendessi necessario, anche sulla base dei suggerimenti che le SS.LL. ritenessero di proporre al riguardo.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e di tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.
AFFARI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DEL PREFETTO
I F A S C I A
- autorizzazione per la consociazione di enti e privati per la vigilanza e custodia dei loro beni ( art. 133 TULPS)
- Licenza per Istituti di vigilanza privata ed i investigazioni per conto di privati (art. 134 del TULPS)
- Decreto per la devoluzione all’erario della cauzione per gli istituti di vigilanza e di investigazione ( art. 137 del TULPS).
- 4 - Decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata (art. 138 del TULPS)
- Decreto di riconoscimento di guardia giurata agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni ed alle guardie volontarie delle Associazione Venatorie e Protezionistiche nazionali riconosciute (art. 27 della legge 27.12.1977, n : 968)
- Decreto di riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ( art. 22 della legge 14.7.1965, n. 963).
- Approvazione delle divise e delle uniformi per guardie particolari giurate, bande musicali, orchestre ( art. 230 Regolamento per l'esecuzione del TULPS)
- Decreto di riconoscimento, come agenti di P.S., delle guardie campestri daziarie, boschive ed altre dei Comuni ( art. 18 R.D. 31.8.1907, n. 690 ; art. 126 del Regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale art. 18 della L. 12.2.1911, n. 1265).
- Decreto di attribuzione della qualifica di agente di P.S. ai vigili sanitari dipendenti dalla Amministrazioni provinciali ( art. 91 T.U. delle leggi Sanitarie 27.7.1911 n. 297)
- Decreto di attribuzione della qualifica di agente di P.S. ai custodi delle carceri mandamentali ( R.D. 29.11.1941, n. 1405)
- Ricezione denuncia apertura e chiusura delle fabbriche da parte dei fabbricanti ed esportatori di essenze per la confezione di bevande alcoliche e chiusura fabbriche in caso di trasgressione (art. 107 TULPS).
- Decreto di devoluzione della cauzione all'erario dello Stato per agenzie pubbliche (art. 116 TULPS)
- Licenza per l’allevamento, l’impiego, etc. di colombi viaggiatori art. 2 legge 2.12.1928, n. 3086 e successive modificazioni - art. 1 D.R.P. 29.12.1969, n. 1222).
II FASCIA
- Licenza di fabbrica e deposito di fabbrica di esplosivi di I, IV e V categoria e prodotti affini o di materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti (art. 47 del TULPS)
- Licenza di deposito di vendita e deposito di consumo permanente di esplosivi di I e IV categoria, compresi i fuochi artificiali, e V categoria e prodotti affini o di materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti nonché di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina (art. 47 del TULPS)
- Licenza di vendita esercitata nel deposito di esplosivi di I e IV categoria, compresi i fuochi artificiali, e V categoria e prodotti affini o di materie e sostanze atte alla
composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti nonché polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina ( art. 47 TULPS)
- Licenza di deposito di consumo diretto fino a Kg. 200 di esplosivi di I e II categoria e 2000 detonatori (art. 50 del T.U.L.P.S . e Cap. IV n. 5 dell’Allegato B del Regolamento per l'esecuzione del TULPS)
- Licenza di deposito giornaliero di esplosivi per lavori urgenti e di breve durata (art. 50 del T.U.L.P.S ., 100 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS e Cap. IV n.
11 dell’Allegato B dello stesso Regolamento)
- Licenza per l'esercizio della vendita al minuto di esplosivi di I e IV e V categoria (art. 47 del TULPS e Cap. VI dell’Allegato B del Regolamento per l'esecuzione del TULPS)
- Licenza di transito di esplosivi per il territorio dello Stato ( art. 54 del TULPS)
- Licenza di trasporto di esplosivi di I e IV e V categoria nonché di II e III categoria fino a Kg. 5 per la seconda e fino a 50 detonatori ( art. 47 TULPS e art. 97 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P :S.)
- Permesso speciale per lo sparo di mine che possano produrre “varate” (Cap. V n. 5 dell’Allegato B del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P :S.)
- Licenza di esportazione di esplosivi di I, IV e V categoria (art. 93 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS)
III F A S C I A
- Licenza di porto d'armi corte per dimostrato bisogno (art. 42 TULPS)
- Licenza di porto d’armi corte a tassa ridotta per guardie particolari giurate ( art. 42 TULPS e art. 456 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS)
- Licenza per l’importazione di oltre tre armi comuni da sparo nell’anno solare ad opera di soggetti non autorizzati alla fabbricazione ed al commercio di armi (art. 12 della Legge 18 aprile 1975, n. 110)
- Nulla osta alle persone residenti nello Stato (esclusi i commercianti e gli industriali del settore) per la compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza (art. 17 della Legge 18 aprile 1975 n. 110)
- Divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti già denunciate ( art. 39 del TULPS)
- Autorizzazione per il trasporto di armi da guerra e tipo guerra e relative parti in ambito nazionale ( art. 28, III comma del TULPS e art. 19 Legge 110/75)
- Licenza per i direttori e industriali delle Sezioni dell'Unione Tiro a Segno Nazionale (art. 31 della Legge 18.4.1975, n. 110).