Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare sulla applicazione del D. L.vo 26 ottobre 2010 n. 204

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
557/PAS/l 0900(27)9
Roma, 24 giugno 2011
OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

Come è noto, il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, d'ora in avanti indicato come "decreto legislativo", recante "Attuazione della Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di anni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale — n. 288 del 10.12.2010, entrerà in vigore il 1° luglio 2011 (art. 8).
Il decreto in esame - che consta di 8 articoli - prevede la modifica e l'integrazione di diverse disposizioni di legge regolanti la materia, molte delle quali, tuttavia, non produrranno i propri effetti nella data anzidetta, poiché necessitano dell'adozione dei relativi provvedimenti di attuazione.
Con la presente circolare esplicativa, pertanto, per esigenze di uniformità e per la corretta interpretazione delle disposizioni novellate - anche riguardo alla relativa attuazionee - si forniscono i primi opportuni chiarimenti e le linee di indirizzo applicativo dei singoli articoli del decreto legislativo in questione.
L'articolo 1 del decreto legislativo definisce il campo di applicazione della Direttiva.
L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, con il quale era stata recepita la direttiva 91/477/CEE.
In particolare, introduce l'art. 1 bis, con il quale vengono fornite le definizioni di "arma da fuoco", di "parte" e "parte essenziale", di "munizione", di "tracciabilità", di "intermediario" e di "armaiolo".
Sostituisce, poi, l'art. 2 del richiamato D. Lgs., introducendo delle novità per quanto concerne le modalità di richiesta della Carta europea d'arma da fuoco. E difatti, a partire dal 1° luglio 2011 tale documento potrà essere richiesto non più solo dai residenti ma - alla stregua della licenza di porto d'armi - anche dai cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato. I richiedenti, tuttavia, oltre ad essere in possesso di una o più anni detenute, dovranno anche essere già titolari di licenza di porto d'anni.
L'articolo 3 del decreto legislativo modifica gli articoli 28, 31, 35, 38, 42, 55 e 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed inoltre introduce l'articolo 31-bis.
Le modifiche di cui all'alt. 28 del T.U.L.P.S. entrano tutte in vigore dal 1° luglio 2011.
Esse prevedono, da tale data, la necessità della licenza anche per 1'"assemblaggio delle anni da guerra, tipo guerra o parti di esse ivi menzionate. Inoltre, nell'ottica della semplificazione amministrativa, è estesa a due anni la validità della licenza stessa. Infine, viene adeguata la pena pecuniaria, armonizzandola con la recente normativa di recepimento di altre direttive comunitarie, quali quelle in materia di esplosivi o di prodotti pirotecnici.
Per quanto concerne le modifiche all'art. 31 del T.U.L.P.S., - che pure entrano in vigore il 1° luglio 2011 - le stesse riguardano, anche in questo caso, la previsione della licenza per l"'assemblaggio" delle altre armi e parti di esse. Inoltre, viene estesa a tre anni la validità della licenza, fatta salva la validità (permanente) della licenza di collezione di armi comuni.
Di particolare interesse è il nuovo art. 3 I-bis del T.U.L.P.S., che introduce una specifica licenza triennale del Prefetto per lo svolgimento dell'attività di intermediario nel settore delle anni, sulla base della definizione fornita all'art. I-bis, comma 1, lett. f) del D. lgs n. 527/1992. Si rappresenta, tuttavia, che tale nuova nonna non troverà attuazione alla data del 1° luglio 2011, poiché necessita - come peraltro avviene per altre disposizioni del T.U.L.P.S. novellate, di cui si dirà più avanti - di norme regolamentari da inserire nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Reg. Esec. T.U.L.P.S., mediante l'emanazione del D.P.R. di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo.
Pertanto, nelle more dell'emanazione delle relative nonne attuative, nulla viene innovato rispetto a quanto applicato sino ad oggi in materia.
L'art. 35 del T.U.L.P.S. è stato interamente sostituito. Tuttavia, quanto alla sua attuazione, è necessario chiarire quanto segue.
Le novità principali riguardano, oltre al richiamo alla figura dello "armaiolo" di cui all'art. I-bis, comma 1, lett. g), del D. lgs n. 527/1992, e all'adeguamento delle sanzioni penali per il contravventore, l'obbligo della tenuta dei registri delle
operazioni giornaliere anche in formato elettronico e la durata della loro conservazione, il rilascio del nulla osta subordinatamente alla presentazione di un certificato medico più completo rispetto a quello oggi previsto, la comunicazione ai familiari del provvedimento di rilascio del nulla osta.
Tra queste, le disposizioni che non entreranno in vigore dal 1° luglio 2011 - poiché anch'esse necessitano delle nonne regolamentari - riguardano:
1. la tenuta dei registri in formato elettronico (comma 1). Fino all'emanazione delle nuove nonne del Regolamento del T.U.L.P.S., con le quali sai-anno definite le relative modalità di tenuta, i registri potranno essere tenuti anche solo nel fonnato cartaceo, femia restando la loro conservazione, da parte dell'Autorità di P.S., per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.
2. la certificazione sanitaria per il rilascio del nulla osta (comma 7). Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, dovranno essere definite le nuove modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, detenzione e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'anni, nonché del nulla osta per l'acquisto di armi. Lo stesso decreto dovrà, altresì, definire le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati, concernenti tali autorizzazioni, tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine. Pertanto, sino a quando non sarà emanato tale provvedimento, ai firn del rilascio del nulla osta a corredo delle relative istanze (come pure delle istanze di porto d'armi) dovrà continuare ad essere presentata la certificazione sanitaria sinora prevista.
3- la comunicazione ai familiari del rilascio del nulla osta (comma 10). L'introduzione di tale comunicazione necessita anch'essa della norma di attuazione nel Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., sia per l'individuazione dei soggetti (conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari) cui dover comunicare il rilascio del titolo, sia per le modalità di indicazione dei medesimi.
Anche l'art. 38 del T.U.L.P.S., concernente la denuncia di detenzione delle armi, ha subito importanti modifiche, delle quali è opportuno fornire i chiarimenti che
seguono.
Le disposizioni di cui al nuovo primo comma dell'art. 38 entreranno in vigore dal 1°
luglio 2011, ad eccezione della possibilità di effettuare la denuncia di detenzione "per via telematica", per la quale sarà necessaria la specifica norma da introdurre al Regolamento del T.U.L.P.S.. Dunque, a decorrere da tale data la denuncia di detenzione dovrà riguardare le armi (anche le armi bianche proprie), nonché le singole parti di anni da fuoco, come definite all'art. I-bis., comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 527/1992, nonché le munizioni finite o materie esplodenti di qualunque genere. Inoltre, al concetto di "immediatezza" della denuncia - che sovente, anche in linea con la giurisprudenza consolidata, veniva presentata ed accettata dagli uffici di p.s. nelle 48 ore successive alla effettiva detenzione delle anni - il nuovo primo comma prevede espressamente che la denuncia in questione debba essere fatta entro "le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità. "
All'art. 38, poi, sono stati aggiunti ulteriori tre nuovi commi. Tra questi, particolarmente innovativa e di rilevante impatto nell'ottica delle esigenze di sicurezza pubblica è la disposizione di cui al quarto comma, che prevede la verifica periodica, ogni sei anni, della permanenza dei requisiti psico-fisici in capo ai detentori (se questi non siano in possesso di una licenza di porto d'anni), mediante la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7, del T.U.L.P.S.. Si precisa, al riguardo, che poiché - come sopra evidenziato - tale certificazione sarà introdotta con il suindicato decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Interno, la presentazione della stessa dovrà ritenersi obbligatoria solo allorquando sarà emanato tale decreto.
All'art. 42 del T.U.L.P.S. è stato aggiunto un ulteriore (quarto) comma, concernente -in analogia con le nuove disposizioni relative al rilascio del nulla osta per l'acquisto di armi ex art. 35 T.U., di cui si è detto in precedenza - l'obbligo di comunicazione ai soggetti conviventi circa il rilascio della licenza di porto d'anni. Al riguardo, valgono le osservazioni sopra rappresentante circa l'attuazione dell'art. 35 T.U.L.P.S..
Quanto, poi, alle modifiche introdotte all'ai!. 55 del T.U.L.P.S., concernenti la tenuta del registro delle operazioni giornaliere "in formato elettronico", valgono, anche in questo caso, le considerazioni espresse riguardo al registro previsto all'art. 35 dello stesso T.U., comprese quelle relative all'entrata in vigore.
Altra importante innovazione introdotta dal decreto legislativo riguarda le modifiche all'alt. 57 del T.U.L.P.S., concernenti la necessità della licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza anche per l'apertura e la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Tuttavia, tale nuova disposizione non entrerà in vigore il 1° luglio 2011, richiedendosi, per la sua attuazione e per la relativa disciplina transitoria, specifiche disposizioni nel Regolamento al T.U.L.P.S.. Ne deriva che, finché tale disposizione non sarà compiutamente disciplinata nel Regolamento, potranno, comunque, continuare a rilasciarsi e/o rinnovarsi le autorizzazioni, da parte delle competenti Autorità locali di P.S., sino ad oggi individuate per consentire l'espletamento delle ceniate attività.
Si precisa, in ogni caso, che il campo di applicazione del nuovo art. 57 non riguarda l'Unione Italiana Tiro a Segno e le Sezioni del T.S.N. - per le quali, comunque, resta ferma l'attività di vigilanza sulle attività di tiro prevista all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Per tali enti, infatti, si applica la specifica disciplina di cui agli artt. 250 e 251 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed agli artt. dal 59 al 64 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
L'articolo 4 del decreto legislativo modifica alcuni articoli della legge 2 ottobre 1967, n. 895, segnatamente gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5. Al riguardo, non si hanno particolari osservazioni da formulare, poiché le modifiche concernono un adeguamento della disciplina sanzionatoria per i reati in materia di anni individuati dalla legge in questione, sempre nell'ottica dell'armonizzazione delle pene pecuniarie con le altre recenti nonnative di recepimento di altre direttive comunitarie, in materia di prodotti esplodenti ed articoli pirotecnici.
L'articolo 5 del decreto legislativo modifica gli articoli 2, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 19, 20, 22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed introduce alla medesima legge gli articoli 1 I-bis e 13-bis.
Gran parte delle nuove disposizioni di modifica alla legge n. 110/75, entrano in vigore il 1° luglio 2011, alcune, invece, necessitano di una disciplina attuativa come più avanti rappresentato.
All'articolo 2, secondo comma, della legge n. 110/75, nell'ottica della semplificazione amministrativa - nei casi consentiti - viene ricondotta nell'alveo della potestà autorizzatoria del Questore - anziché del Prefetto - l'esercizio delle attività di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, esportazione e vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
Pertanto, a far data dal 1° luglio 2011, tali attività potranno essere autorizzate mediante rilascio della licenza ex.art. 31 del T.U.L.P.S. in luogo della licenza prefettizia ex art. 28 sinora prevista per tale tipo di armi.
Quanto al regime transitorio di tale nuova disposizione, si precisa che continueranno ad essere valide - fino alla scadenza annuale precedentemente prevista - tutte le autorizzazioni all'esportazione rilasciate dai Sigg. Prefetti prima del 1° luglio 2011, comprese quelle per le quali è stato rilasciato il preventivo nulla osta ministeriale (esportazioni verso Paesi ed. "sensibili").
Si precisa, altresì, che, ove le armi in argomento siano destinate ad Paese comunitario, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992,11. 527.
Importanti innovazioni, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, riguardano le modifiche all'articolo 4 della legge n. 110/75 che entrano tutte in vigore il 1° luglio 2011.
Esse concernono, oltre che l'adeguamento delle sanzioni previste nelle diverse ipotesi contravvenzionali richiamate dal medesimo articolo, anche l'introduzione di un divieto di porto, assoluto (primo comma), degli storditoli elettrici ed altri apparecchi analoghi in grado di erogare un passaggio di corrente elettrica nel corpo umano (elettrocuzione), e di un divieto di porto, senza giustificato motivo (secondo comma), degli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, della stessa legge, e dei puntatori laser o di oggetti che abbiano tale funzione, appartenenti a determinate "classi" ritenute pericolose in base alla specifica normativa CEI EN sui sistemi di puntamento laser. Pertanto, dalla suddetta data, il contravventore rientrerà nell'ipotesi prevista e punita dal medesimo art. 4 (comma 3), con la sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 1000 euro a 10.000 euro.
Le modifiche all'articolo 5 della legge in questione riguardano la sostituzione della parola "giocattoli" con il termine "strumenti". La novella consente di "attualizzare" l'articolo medesimo, anche allo scopo di recepire le indicazioni delle normative comunitarie in materia di sicurezza dei giocattoli e dell'impossibilità, per questi ultimi, di riprodurre armi.
Di particolare rilievo sono, poi, le modifiche introdotte al quarto comma del medesimo articolo, nel quale si prevede una particolare disciplina per gli strumenti riproducenti arni, per quelli da "segnalazione acustica, nonché per gli strumenti denominati soft-air, anche al fine di evitare che tali manufatti possano essere trasformati in anni vere e proprie.
Si evidenzia, al riguardo, che nell'articolo stesso viene disposto che "Col decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma'''. Pertanto, tutte le disposizioni individuate dalla nuova disciplina su tali strumenti, all'art. 5, comma quarto, non entrano in vigore il 1° luglio 2011, dovendosi attendere l'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, per cui - ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo - sino a tale data continueranno ad essere applicate le prescrizioni sino ad oggi previste per tali strumenti, compresa quella relativa all'occlusione degli stessi mediante tappo rosso.
Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all'art. 8, sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l'accertamento della capacità tecnica al maneggio delle anni.
Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una "presunzione di idoneità" tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che "nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza" hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze annate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente.
In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate al medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.
All'art. 10 della legge n. 110/75 vengono aggiornate le sanzioni pecuniarie per le ipotesi contravvenzionali ivi previste, nell'ottica delle richiamate esigenze di armonizzazione normativa.
Anche le modifiche all'art. 11 della legge in argomento presentano novità particolarmente significative.
Difatti, il predetto articolo, concernente la "immatricolazione delle armi comuni da sparò", viene modificato, al primo comma, per le necessarie integrazioni circa i segni identificativi che l’arma deve possedere, ai fini di una completa e corretta "marcatura", come richiesto dalla Direttiva 2008/5 I/CE, nonché per le esigenze di coordinamento con il D. lgs. n. 527/92, in relazione all'indicazione della "parte essenziale dell'arma" prevista dall'articolo medesimo quale area ove la marcatura stessa può essere apposta.
Dalla lettura dell'art. 11, primo comma, come novellato, si evidenzia che le modifiche più salienti riguardano:
a) l'indicazione delle parti di arma ove può essere individuata l'area destinata alla marcatura;
b) l'obbligo di apposizione della marcatura stessa anche in capo al meri "assemblatore";
e) l'obbligo dì indicazione dell'anno e del Paese o luogo di fabbricazione;
d) l'obbligo di indicazione del calibro (almeno sulla canna);
e) i limiti e le modalità di sostituzione delle parti d'arma.
Il secondo comma dell'art. 11 viene poi integrato con l'obbligo di comunicazione a! Ministero dell'Interno, anche in forma telematica, da parte del Banco Nazionale di Prova, dei dati contenuti nel registro delle operazioni tenuto da tale ente. Per il Banco Nazionale di Prova in indirizzo, si precisa, in particolare, che i dati medesimi dovranno essere inoltrati a questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.
Infine, le modifiche di cui al terzo comma dell'art. 11 consentiranno all'autorità di P.S. di disporre che l'arma introdotta nel territorio dello Stato sia inviata, dal detentore, al B.N.P. quando si abbia motivo di ritenere che la stessa non corrisponda esattamente (ad es. per la lunghezza della canna) al corrispondente prototipo o esemplare iscritto al Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.
L'art. 1 I-bis della legge n. 110/75 - come introdotto dall'ai!. 5 del decreto legislativo - relativo alla "Tracciabilità delle armi e delle munizioni", prevede, a tal fine, la registrazione e la conservazione, per non meno di cinquant’anni, delle informazioni concernenti tali materiali e delle persone che li acquistano e detengono, all'interno dell'archivio di cui all'art. 3 del D. Lgs 25 gennaio 2010, n. 8. Si tratta, come è noto, del sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'Interno, denominato G.E.A., che dovrà essere utilizzato anche per l'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
 Il sistema G.E.A., tuttavia, non può essere ancora utilizzato, poiché, come previsto all'art. 5 del carnato D. Lgs. n. 8/2010, lo stesso necessita di disposizioni attuative da adottarsi mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, con le quali, tra l'altro, dovranno stabilirsi le modalità per verificarne l'efficacia, la qualità, nonché la protezione dal danneggiamento dei dati contenuti e la loro sicura conservazione.
Pertanto, le disposizioni di cui all'art, li-bis della 1. n. 110/75 non entrano in vigore il 1° luglio 2011. L'art. 13-bis della 1. n. 110/75, come introdotto dal decreto legislativo, prevede nuove disposizioni per l'immissione sul mercato di armi provenienti da scorte governative che non fanno più parte della dotazione delle Forze armate e di polizia, mediante la loro demilitarizzazione. Inoltre, definisce la disattivazione delle armi stesse, ovvero la irreversibile trasformazione delle armi stesse in meri simulacri. Si rappresenta, tuttavia, che le indicazioni di cui all'articolo in questione, non entrano in vigore il 1° luglio 2011, poiché, come previsto all'articolo medesimo, le modalità procedurali di demilitarizzazione e di disattivazione delle anni dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'interno. Pertanto, sino all'emanazione di tale decreto, continueranno ad essere osservate le indicazioni fomite con circolare n.557/B.50106.D.2002 del 20/09/2002 (G.U. n. 234 del 5 ottobre 2002), ad oggetto: "Nuove disposizioni in materia di "demilitarizzazione " e "disattivazione " delle armi da sparo. Princìpi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110".
 L'articolo 15, primo comma, della legge in questione viene modificato introducendo la possibilità di importare temporaneamente anni comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, senza la licenza del Questore ex art. 31 del T.U.L.P.S., anche "per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre".
 Tuttavia, questa nuova disposizione non entra in vigore il 1° luglio 2011, poiché necessita di un'integrazione al Decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1978 recante "Modalità per l’introduzione, la detenzione, il porto e il n'asporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea ", adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della stessa legge.
 Infine, al medesimo articolo vengono aggiornate le sanzioni pecuniarie.
 La novella introdotta all'art. 19 della legge n. 110/75 esclude, a far data dal 1° luglio 2011, i caricatori dal concetto di parte d'arma. Ciò anche in linea con la definì- ione di "parti essenziali d'arma" e di "parti d'arma" fornite dalla stessa Direttiva 2008/5I/CE, così come recepite nel D. Lgs n. 527/1992 sulle cui modifiche si è detto in precedenza.
 Pertanto, a partire dalla suddetta data, qualunque attività concernente i caricatori, compresa la mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente.
 Con particolare riguardo alle esportazioni di tali prodotti, ove i caricatori siano ancora considerati parti d'arma nello Stato di destinazione e dunque, l'autorità di quello Stato richieda, ai fini dell'importazione, un'autorizzazione da parte dello Stato d'origine, i Sigg. Questori potramio rilasciare un'attestazione, che si fornisce in allegato (Allegato 1) alla presente circolare. Analoga attestazione potrà essere rilasciata - ove necessario per gli Stati esportatori - anche in caso di importazioni di caricatori.
 Anche all'art. 19 in questione vengono, poi, aggiornate le sanzioni pecuniarie nelle ipotesi contravvenzionali previste.
 Inoltre, il medesimo articolo viene integrato con l'esclusione dall'obbligo del preventivo avviso di trasporto, ai sensi degli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S., per i "semilavorati", anche fornendone una chiara definizione. Dunque, a partire dal 1° luglio p.v., i fabbricanti che avranno necessità di movimentare i "semilavorati", non saranno più soggetti a tale obbligo.
 L'art. 20 della legge n. 110/75 è integrato con un comma che prevede l'emanazione di "uno o più decreti del Ministro dell'interno . . ." al fine di determinare le modalità ed i termini della custodia delle armi, anche tenendo conto del numero delle armi detenute, nonché per assicurarne la tracciabilità, anche con modalità telematiche.
 E' evidente che, sino a quando non saranno emanati detti provvedimenti ministeriali, dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla "diligenza" nella custodia delle armi.
 All'art. 22, primo comma, viene aggiunto un periodo con il quale vengono espressamente definite le "armi da fuoco per uso scenico", solo richiamate dalla disciplina previgente. Anche in questo articolo, poi, sono aggiornate le sanzioni pecuniarie.
 Infine, all'art. 23 vengono pure adeguate le multe per le ipotesi delittuose previste per le attività illecite riguardanti le armi clandestine.
 L'articolo 6 del decreto legislativo riguarda la disciplina transitoria per l'adozione di alcune disposizioni del decreto medesimo, nonché le disposizioni finali. Il comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento, mediante decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/88, per modificare il Regolamento del T.U.L.P.S. - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, allo scopo di dare attuazione alle nuove disposizioni del T.U. medesimo introdotte dall'ai!. 3 del decreto legislativo, di cui si è detto in precedenza nella presente circolare, nonché per individuare le modalità di effettuazione dell'avviso di trasporto delle armi e parti di esse, di cui all'art. 34 del T.U. medesimo, anche con mezzi informatici o telematici. Il comma 2 prevede il rinvio ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno - come illustrato in relazione ai singoli articoli del T.U.L.P.S. che richiamano gli accertamenti dei requisiti psico-fisici per i titolali delle licenze di porto d'armi e per i meri detentori - per cui sino alla sua emanazione continua ad applicarsi la disciplina di accertamento dei requisiti finora individuata dalla legislazione vigente.
 Il comma 3 concerne l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento ed utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle anni e munizioni, di cui si è detto prima in relazione alle osservazioni fomite sull'art, li-bis della 1. n. 110/75, come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo. Il comma 4 stabilisce, come sopra accennato, che sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
 Il comma 5 stabilisce che per le categorie (A, B, C e D) delle armi individuate all'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, come modificato dalla Direttiva 2008/5I/CE e richiamate dal D. Lgs n. 527/92, continuano ad applicarsi, anche in riferimento ai profili autorizzatori, le disposizioni vigenti previste per le categorie di anni già individuate dalla nonnativa nazionale.
 Il comma 6 definisce i fucili ad anima rigata di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 Da ultimo, al comma 7, viene posto - a partire dal 1° luglio 2011 - nei confronti dei detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
 L'articolo 7 del decreto legislativo indica le relative disposizioni finanziarie. L'articolo 8 del decreto legislativo prevede, infine, il 1° luglio 2011 come data di entrata in vigore con le eccezioni di cui si è detto nella presente circolare.
 Si fa riserva di fornire, ove occorra, ulteriori indicazioni in merito all'attuazione del decreto legislativo, in relazione ad eventuali nuove iniziative in materia, tenuto anche conto della delega prevista per apportare "correttivi" al medesimo decreto.
 Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione.


 Facsimile Il Questore della Provincia di........ Vista l'istanza di esportazione verso................................... di n.......caricatori per anni da fuoco portatili semiautomatiche, prodotta dal Sig.............................nato a.................. prov.. . il............residente a..............., in via/piazza............... per conto della ditta............ .., con sede legale in.................. via/piazza...................e stabilimenti in....................... ATTESTA che. ai sensi dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dell'art. I-bis, lettere b) e e) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, come introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, dal 1° luglio 2011, i suddetti caricatori non sono soggetti ad autorizzazioni di polizia. Luogo e data Il Questore

 


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