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Circolare 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM di data 05/07/2016
OGGETTO: Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.
In relazione ai gravi incidenti che, periodicamente, si verificano presso le fabbriche di fuochi d’artificio ed in particolar modo nel periodo estivo, durante il quale si registra un aumento delle forniture di prodotti pirotecnici connesso all'intensificarsi di festeggiamenti ed iniziative di carattere locale (sagre, feste patronali, ecc.), emerge l’esigenza di assicurare, a tutela della pubblica e privata incolumità, la più accurata ed attenta vigilanza da parte delle Commissioni Tecniche Territoriali in materia di sostanze esplodenti, e la necessità di verificare che i titolari di licenza di fabbricazione di tali prodotti, ex art. 47 del T.U.L.P.S., osservino scrupolosamente la normativa tecnica ed amministrativa di settore.
In proposito, al fine di agevolare le attività di competenza delle C.T.T., a cui è devoluto il compito di determinare/verificare le condizioni di sicurezza dei locali destinati alla fabbricazione o al deposito di sostanze esplodenti (art. 49 del T.U.L.P.S), nell'ambito di un apposito sottogruppo istituito in seno alla Commissione Consultiva Centrale per le materie esplodenti, operante presso l’Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e
Sociale, sono state predisposte - ed approvate definitivamente in sede collegiale nella seduta del 30 maggio u.s. - le unite “Linee Guida per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso le fabbriche e i depositi di fuochi d’artifìcio”, che costituiscono un utile manuale operativo e uno strumento di pronta consultazione nel quale sono compendiate le nozioni fondamentali in materia di installazione e gestione delle citate strutture, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza di dette attività.
Le ispezioni consistono in un esame pianificato e sistematico della configurazione, dell’organizzazione e della gestione delle fabbriche di fuochi di artificio e dei relativi depositi di fabbrica e di vendita.
L’obiettivo principale delle ispezioni è la verifica della corrispondenza di quanto autorizzato nella licenza di P.S. in corso di validità (in merito, ad esempio al quantitativo massimo di materiale esplodente detenibile, al numero dei caselli o depositi autorizzati, alla corrispondenza della configurazione della fabbrica/deposito, oggetto di sopralluogo ispettivo, rispetto alle planimetrie approvate in sede di rilascio delle autorizzazioni di P.S.) e quanto riscontrato nel sito controllato.
Le Linee Guida sono costituite da una Premessa e dalle seguenti sezioni: Attività operativa; Misure strutturali; Misure gestionali; Spettacoli pirotecnici autorizzati ex art 57 T. U.L.P.S.; Sorveglianza del mercato. Inoltre, in Allegato 1 è stata predisposta la “Check list di riscontro per le verifiche ispettive presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio”, per agevolare l’attività di sopralluogo.
Nella Premessa si riepilogano le recenti novelle che hanno condotto alla costituzione delle Commissioni Tecniche Territoriali in materia di sostanze esplodenti, le quali, come è noto, hanno assorbito le competenze prima attribuite alle soppresse Commissioni tecniche provinciali. Nell’ambito di tali competenze, il tipo di attività che rileva nelle Linee Guida è il sopralluogo di tipo “ispettivo”, ovvero di controllo disposto dalle Prefetture - U.T.G. nell’ambito dell’osservanza della normativa tecnica ed amministrativa di settore da parte dei titolari di licenze rilasciate ex art. 47 T.U.L.P.S., o disposto da questo Ministero a seguito di incidenti verificatisi presso fabbriche e depositi di esplodenti.
Nella sezione Attività operativa sono stati riassunti - con i connessi richiami normativi - i principali adempimenti operativi che debbono essere svolti presso le citate fabbriche e depositi, fra i quali, come sopra accennato, l’attenta verifica della corrispondenza tra i quantitativi massimi di prodotti autorizzati in licenza e quelli riscontrati nel sito, nonché del rispetto delle prescrizioni imposte dalla licenza medesima. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata al Controllo documentale, previo completo riepilogo di tutta la documentazione che deve essere presente presso lo stabilimento.
Nella sezione Misure strutturali, allo scopo di fornire un quadro organico della prevenzione degli infortuni e dei disastri, sono state illustrate le principali misure desunte dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo all’allegato B al Regolamento medesimo. Nel dettaglio, sono state evidenziate le previste distanze - che vanno verificate in sede di controllo ispettivo - di sicurezza, esterna ed interna, delle fabbriche e dei depositi di fabbrica o di vendita, con il richiamo alla formula ed ai coefficienti da applicare in relazione alle diverse tipologie di esplodenti, nonché alla possibilità di ridurre tali distanze in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco aventi determinate caratteristiche. Infine, sono stati illustrati altri elementi strutturali, previsti dalla vigente normativa, da verificare in sede di sopralluogo presso le strutture in parola.
Nella medesima ottica di prevenzione, nella sezione Misure gestionali è stata evidenziata, tra l’altro, la necessità di verificare che i titolari della licenza si attengano alla rigorosa osservanza dei limiti di carico imposti nelle rispettive licenze, al puntuale trasferimento dei prodotti finiti dai laboratori di fabbricazione ai locali di deposito, alla regolarità delle registrazioni di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti, previste daH’art. 55 del T.U.L.P.S., nonché al rispetto degli obblighi di identificazione univoca e tracciabilità della polvere nera.
Nella sezione dedicata agli Spettacoli pirotecnici autorizzati ex art. 57 T. U.L.P.S. sono state riassunte le principali disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, contenute nella circolare n.559/C.25055.XV.A.MASS(l), del gennaio 2001 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001), aggiornata ed integrata dalla circolare n.557/PAS/U/008793/XV.A.MASS.(l) del 20 maggio 2014 (G.U. n. 131, del 9.6.2014). Con le richiamate circolari, infatti, erano già stati indicati i criteri per il rilascio della licenza ex art. 57 del T.U.L.P.S, nonché sulla verifica dei siti, sugli artifici impiegabili, sulle caratteristiche dei mortai da usare, sulle modalità di accensione, sulle disposizioni dell’Autorità locale, sull’area di sparo, sulle distanze di sicurezza, sulle zone di sicurezza e sugli adempimenti da effettuare durante lo svolgimento e la conclusione dello spettacolo pirotecnico.
In relazione alle indicazioni fomite nella sezione in parola riguardo agli spettacoli pirotecnici autorizzati ex art. 57 T.U.L.P.S., si richiama l’opportunità che le SS.LL., fatta salva la facoltà di procedere d’iniziativa ad ogni altra attività di controllo ritenuta utile allo scopo, procedano al monitoraggio delle licenze di trasporto rilasciate agli operatori del settore per l’allestimento di tali spettacoli, ovvero per il trasferimento di articoli pirotecnici verso altro deposito. Ciò al fine di rilevare eventuali “sproporzioni” tra la quantità dei prodotti che vengono fabbricati, o comunque movimentati da una fabbrica o deposito e la capacità massima di produzione e carico di detti siti.
Nell’ultima sezione delle Linee Guida, dedicata alla Sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici, sono state fomite relative indicazioni in materia.
Come è noto, l’attività di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si esplica mediante i controlli di tali prodotti ed è finalizzata ad assicurare un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali garantendo, nel contempo, la libera circolazione dei prodotti medesimi.
In particolare, è stata richiamata la figura del Prefetto quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 123/2015, il quale si avvale dell’attività consultiva svolta dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti che può essere integrata, nella fattispecie, su richiesta del Prefetto medesimo, da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.
Inoltre nella sezione in parola, nel segnalare la necessità che le SS.LL., considerati i principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, predispongano controlli degli articoli pirotecnici marcati CE - comunque in numero non inferiore a sei controlli annuali - anche in relazione al volume di prodotti immessi sul mercato dagli operatori economici, è stata altresì evidenziata la necessità, ai sensi della richiamata normativa, di provvedere alla raccolta e all’aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all’uso di tali articoli ed alla trasmissione delle risultanze delle operazioni e dei dati raccolti con cadenza semestrale (31 luglio e 31 gennaio) a questo Dipartimento - Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.
Da ultimo, si segnala che con la “Check list di riscontro per le verifiche ispettive presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio”, vengono riproposti schematicamente gli adempimenti da attuare, i relativi riferimenti normativi, le evidenze oggettive sulla conformità del sito ispezionato alle norme o alle autorizzazioni vigenti (che si raccoglieranno anche per mezzo di colloqui con il personale, analisi di documenti, osservazione di come vengono svolte le attività) e il risultato cui l’attività di verifica è pervenuta con la possibilità, qualora la corrispondenza di cui trattasi non venga riscontrata, di segnalare all’Autorità le omissioni rilevate, per l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza.
email - Edoardo Mori |
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