Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare: autocertificazione maneggio armi - 4 giugno 2014

Il Ministero, perseguitato da richieste sul fatto se sia possibile autocerficare il possesso del certificato maneggio armi e dell'effettuane dei corsi annuali da parte delle guardie giurate ha ovviamente risposto che ciò è possibile, come da circolare allegata.
La circolare è un'ottima dimostrazione della inettitudine ed inefficienza della burocrazia. Un funzionario ha perso qualche giornata di lavoro per scrivere una corretta circolare sul problema; in qualunque azienda privata avrebbero scritto a chi sollevava un così insulso problema £ "brutti cretini, lo volete capire che dovete applicare le leggi a favore di cittadini senza cercare cavilli per romper loro coglioni!". Perché questo è il problema: vi sono dei cretini funzionari che studiano solo come complicare le cose invece di semplificarle.E dovrebbero essere censurati severamente.
Rilevo infine che il modulo allegato per l'autocertificazione non è corretto. Esso richiede il cittadino indicare non solo dove ha conseguito certificato, ma anche i numeri di iscrizione nel registro della sezione! Ma il cittadino deve solo indicare di essere in possesso di certificato e dove lo ha conseguito. Se egli lo aveva conseguito può anche averlo perso e non disporre dei suoi dati precisi, ma è compito della pubblica amministrazione di andarselo a cercare nei suoi stessi archivi. Dovrebbe essere chiaro che autocertificare il possesso di certi requisiti non vuol dire copiare nell'autocertificazione un certificato perché anche questo è un modo per evadere la legge sulla semplificazione e per non rispettarla.

Rilevo inoltre che è illeggittimo che il Ministero chiami "Diploma" il "certificato di idoneità al maneggio armi", così espressamente definito dall'art. 8 della Legge 110/1975 e succ. mod. e meraviglia che l'UITS abbia fatto una lettera per elogiare tale illegittima invenzione. E' vero che l'art. 42 del DPR 445/2000 dice che "Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino" ma considerare i corsi del TSN come corsi di formazione non è certo ciò che intendeva la legge; ricordiamoci sempre che i corsi del TSN hanno lo scopo principale di recuperare un po' di soldi e così deve partecipare ad essi anche chi ne sa più degli insegnanti!

Anche il termine "Patentino" per le esercitazioni di tiro delle guardie private è una intutile e sciocca invenzione burocatica tanto per confondere le idee al cittadino. Il D.M. 1° dicembre 2010 nr. 269 lo definisce "libretto di tiro" e questa corretta dicitura non può davvero essere modificata da una circolare. E non c'entra nulla la citata disposizione del 2000 perché non è il risultato di "un procedimento autorizzatorio", ma è la registrazione di esercitazioni di tiro.

19-06-2014

 


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