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(Si omette la parte a) relativa ai documenti e segni distintivi della polizia)
b) Altre modificazioni all'ars. 28 TULPS - Strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei corpi armati e di polizia).
La licenza ex art. 28 TULPS è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita degli specifici strumenti, definiti “di autodifesa” , destinati all'armamento dei Corpi armati e di polizia.
Il riferimento va fatto innanzi tutto agli speciali indumenti di protezione (balistica o anti-deflagrazione) ed agli scudi specificamente realizzati per le forze dell'ordine, nonché a quegli “strumenti di autodifesa" contemplati da alcune leggi regionali per l'equipaggiamento della polizia municipale, che vanno ora ricompresi tra i materiali d'armamento destinati ai Corpi armati e di polizia.
A quest'ultimo riguardo sì precisa che essi potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell'interno dei 4 marzo 1987 n. 145, concernente l'armamento della polizia municipale.
Si fa quindi riserva di ulteriori indicazioni in proposito, precisando, nondimeno fin da ora, che agli strumenti in questione vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego militare o di polizia e che per gli stessi è comunque esclusa la vendita individuale.
c) Altre modificazioni all'art. 28 TULPS - Modificazioni formali - Riparazione de/le armi da guerra.
Le integrazioni apportate all'articolo 28 I.l;.L.P.S. hanno reso necessarie alcune altre modificazioni dello stesso articolo dirette a meglio coordinarne le disposizioni: a tal fine nel primo comma è ora collocata la disciplina autorizzatoria relativa alle armi da guerra, alle uniformi e agli equipaggiamenti militari, che va ad integrarsi con quella della legge n. 185/1990 concernente, appunto i materiali d'armamento: nel secondo, invece. sono state riunite le norme concernenti la produzione e le altre attività relative ai documenti di riconoscimento, ai contrassegni caratteristici ed ai materiali d'armamento destinati ai corpi armati di polizia.
Sempre relativamente al comma 1, è stato inoltre stabilito che la licenza di fabbricazione delle armi da guerra "consente anche le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte".
Con riserva di più appropriate indicazioni per quanto concerne i sistemi d'arma, le armi complesse e comunque. quelle diverse dalle armi portatili da sparo, i Prefetti, nel rilasciare (o rinnovare), per queste ultime. le licenze di fabbricazione, avranno cura di:
1. iscrivere in licenza tutte le operazioni consentite;
2. prescrivere espressamente la scrupolosa osservanza degli obblighi di registrazione giornaliera di tutte le operazioni, sia produttive che commerciali, relative alle anni cd alle loro parti essenziali:
3. prescrivere espressamente, per quanto specificamente riguarda le attività di riparazione e manutenzione la dettagliata annotazione - in separato registro - di tutte le operazioni. con particolare attenzione a quelle riguardanti canne, camere di cartuccia, percussori. estrattori, ecc.), nonché all'annotazione dei soggetti per conto dei quali l'arma viene riparata, assicurando un regime di " tracciabilità non inferiore a quello previsto, per le armi comuni. dall'art. 35 del TU delle leggi di P.S. e dell'art. 54 del relativo regolamento di esecuzione, fatte salve le disposizioni di legge che prevedono una disciplina più rigorosa .. anche in attuazione di Convenzioni o altri strumenti di diritto internazionale.
Va comunque sottolineato che la norma non incide né sulle procedure stabilite dalla legge n. 185 del 1990 per il commercio dei materiali d'armamento, né su quelle stabilite dallo stesso art. 28 TULPS per l'importazione e l'esportazione delle armi da guerra escluse dalla predetta legge n. 185 che rimangono disciplinate dalle disposizioni in vigore, anche in applicazione dei divieti o delle limitazioni derivanti da strumenti di diritto internazionale.
Nota: Il capo b) comprende straordinarie sciocchezze:
- in primo luogo la legge parla di “armamento dei Corpi armati o di polizia” e non di materiale di armamento; la circolare cerca di far diventare in modo subdolo e in contrasto con la legge italiana, armamento militare anche le pistole e i manganelli dei vigili urbani! Nulla di strano perché all'inizio della circolare si legge che per il ministro ci vorrà la licenza speciale anche per produrre le sciarpe tricolori dei sindaci perché sono segni distintivi!
- la seconda sciocchezza è che si parla di “materiali di armamento della polizia municipale” che verrà loro consentito da un prossimo decreto: ora la pistola che usa la PM è una normale pistola civile che essi possono liberamente comperarsi in qualsiasi negozio e quindi non può essere oggetto delle nuove disposizioni. Non resta quindi che pensare a manganelli e bombolette spray; ma esse sono già armi di cui è vietato il porto e quindi non vi è assolutamente bisogno di nuove norme.
- la terza sciocchezza è l'affermazione che ai materiali di cui alla norma “vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego militare o di polizia e che per gli stessi è comunque esclusa la vendita individuale”. Materiali di polizia e materiale militare sono due cose ben diverse e, come è avvenuto per il materiale militare, se si vogliono regolare i materiali per la polizia è necessario che siano specificati in modo tecnico come essi si differenziano da quelli civili. Non basta davvero che li porti un poliziotto o che essi siano stati ordinati dal ministero perché diventi vietato acquistarli!. Attualmente inoltre non esiste norma che vieti di vendere a privati materiali destinato alle forze di polizia.
email - Edoardo Mori |
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