(Nota: Per poter stampare le tabelle, allego la circolare in formato doc)
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1999 è stato pubblicato il decreto 23 settembre 1999, avente per oggetto "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" (d'ora in avanti, il decreto), che revoca e sostituisce l'omologo decreto 21 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999.
Il decreto persegue l'intento di assicurare una più razionale collocazione degli esplosivi nelle categorie di legge ai sensi dell'art. 53 T. U. L. P. S. e, attraverso la modifica del capitolo VI dell'allegato B al regolamento T. U. L. P. S. , di snellire le procedure autorizzatorie e di controllo degli esercizi di minuta vendita degli esplosivi, fornendo inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i quantitativi detenibili per la vendita al dettaglio.
Al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative, richiamando l'attenzione sull'allegata "Tabella dei prodotti esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita".
Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida che quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione dell'affinità negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate le precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce, rendendo così la dizione onnicomprensiva.
L'art. 3 riunisce nel gruppo A della quinta categoria tutte le munizioni per armi portatili comuni e da guerra, abolendo la preesistente differenziazione di categoria basata non sul tipo ma sulla quantità. Di tale modifica normativa i signori prefetti vorranno tener conto, adeguando le licenze di propria competenza.
Attraverso l'eliminazione del punto 1 dal gruppo A della quinta categoria ("bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido") si supera la contraddizione prima esistente con le indicazioni fornite dall'art. 97 del regolamento al T. U. L. P. S. , laddove è stabilita la legittimità della detenzione e del trasporto di bossoli innescati in numero illimitato.
In merito alla formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito che le cartucce da salve rilevano unicamente qualora destinate all'impiego in armi comuni o da guerra. Sono state altresì soppresse le indicazioni obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della falsa pallottola o sull'esecuzione della chiusura del bossolo, in quanto la dizione "da salve" appare sufficiente ad individuare il prodotto in esame. Per contro, si è chiarito che le cartucce destinate agli apparecchi di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile") non hanno rilevanza in quanto destinate a strumenti sforniti della qualificazione di "arma" in senso proprio. A titolo di esempio, si citano le munizioni che azionano gli strumenti sparachiodi, da mattazione e da cementeria.
Il punto 1 elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi. è stata quindi soppressa la lista dei manufatti la cui vendita è vietata o per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo di licenza per la commercializzazione.
Vengono poi elencati i manufatti in libera detenzione e vendita, che non rivestono interesse poichè inerti (proiettili, pallini, bossoli) o in ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo (inneschi e bossoli innescati). Tra questi si annoverano anche i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei quali, tuttavia, le SS. LL. valuteranno l'opportunità di limitare, ex art. 9 T. U. L. P. S. , la detenzione a 200 kg netti qualora il quantitativo detenuto di prodotti esplodenti di cui al successivo art. 3 sia composto per oltre la metà da polveri di prima categoria e/o da manufatti di quarta e quinta categoria.
Tale limitazione potrà non essere prescritta nei confronti di quegli esercizi di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per quantitativi inferiori alla capacità ricettiva massima dell'esercizio stesso valutata in base ai limiti di cui all'art. 2, punto 2 (cubatura) e fatto sempre salvo il disposto di cui all'art. 3 lettera d), quinto comma.
La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra i prodotti esplodenti, qualora non indicata sulla confezione, si otterrà moltiplicando per il coefficiente 0, 3 la massa lorda (imballaggio escluso).
Il punto 2 ribadisce obblighi preesistenti sul contenuto dei recipienti di polveri di prima categoria. Si aggiunge che essendo tale limite dettato per le polveri in vendita nei locali degli esercizi, non è applicabile ai depositi costituiti a mente del capitolo IV dell'allegato B, nei quali le polveri potranno pertanto conservarsi anche in recipienti di capacità maggiore, non superando, naturalmente, il carico complessivo autorizzato.
Si attira l'attenzione sul punto 3, che introduce i concetti di massa netta e di prodotti attivi. Si precisa che le prescrizioni sull'obbligatorietà dell'indicazione della massa netta dei prodotti attivi sul singolo manufatto e/o sulla confezione sono rivolte ai manufatti di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie o da salve per armi comuni; per queste ultime, infatti, la massa netta di prodotto attivo è ricavabile dall'indicazione del numero di cartucce riportata sulle confezioni, da porsi in relazione alle equivalenze di cui alla lettera b) dell'art. 3.
Al punto 4 è prescritto che negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere non più di 200 kg netti di prodotti esplodenti, oltre i quali si rende necessario il deposito, da realizzarsi in accordo alle prescrizioni del capitolo IV dell'allegato B. L'unica eccezione si rinviene all'art. 2. 2, comma ottavo, laddove è prevista la possibilità di concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti in quantitativi elevabili fino al triplo del limite suindicato, purchè si tratti di esercizi isolati
Il criterio generale è quello di fornire alle commissioni tecniche provinciali puntuali indicazioni sulle norme applicabili nella valutazione della rispondenza dei locali alle caratteristiche che deve possedere ciascuno degli elementi che compongono i locali stessi (muri perimetrali, serramenti, impianti, mezzi antincendio, ecc. ).
I divieti riportati al punto 1, concernenti principalmente l'ubicazione degli esercizi e la presenza di materie infiammabili, sono derogabili previo parere favorevole e motivato della commissione tecnica provinciale.
Al quinto comma del punto 1 vengono introdotti i manufatti di quarta e quinta categoria inertizzati, cioè resi simulacri o con l'eliminazione dei prodotti attivi o approntati direttamente come tali; le relative operazioni possono essere effettuate esclusivamente a cura dei soggetti legittimati alla fabbricazione dei manufatti attivi. I manufatti inertizzati, al pari di quelli di cui al decreto ministeriaìe 4 aprile 1973, possono essere esposti nei locali in cui è ammesso il pubblico.
Circa il punto 2, si evidenzia come non siano cambiati i rapporti tra superficie, cubatura e carico ammesso, ma i relativi calcoli debbano essere svolti tenendo conto della massa netta dei prodotti attivi, come previsto dall'art. 1. 3.
E' stata altresì mantenuta l'incompatibilità tra manufatti di quarta e quinta categoria rispetto alle polveri di prima categoria e alle cartucce di quinta categoria gruppo A, disponendone la custodia in locali diversi.
Il punto 3 disciplina la conformazione esterna (commi 1 e 2, relativi rispettivamente ai muri perimetrali ed ai solai di copertura e calpestio) ed interna (commi 3 e 4, relativi rispettivamente alle caratteristiche dei serramenti e del locale (o dei locali) in cui sono conservati i manufatti di quarta e quinta categoria) degli esercizi di minuta vendita.
Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione esterna degli esercizi di minuta vendita, si osserva come, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione sia della tecnica costruttiva che della movimentazione merci, viene consentito l'utilizzo di strutture anche non murarie (punto 3 comma primo), purchè di resistenza al fuoco equivalente a quella della tradizionale muratura a due teste, e l'introduzione dei cosiddetti "pallets" (punto 2 comma quinto), ovvero di uno dei più diffusi metodi di movimentazione e di stoccaggio dei materiali, pur con le temperanze conseguenti alla peculiarità dei prodotti in argomento (ad es. il numero massimo di pallets ammesso).
Nel secondo comma del punto 3 vengono dettati due criteri per la valutazione dei solai di copertura e di calpestio: in base al primo si richiede che il solaio debba avere uno spessore non inferiore a cm 7 se in c. a. e contemporaneamente possedere il requisito della resistenza al fuoco REI 120; in base al secondo viene ammesso l'uso di materiale diverso dal precedente purchè siano conseguite le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.
Giova sottolineare l'opportunità che le commissioni tecniche provinciali, in analogia a quanto previsto nelle norme transitorie e finali circa la vendita dei manufatti già riconosciuti e classificati, consentano l'adeguamento dei locali già esistenti alle prescrizioni contenute nel decreto entro un termine congruo, comunque non superiore ad un triennio.
Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione interna degli esercizi di minuta vendita, si rileva come le prescrizioni di cui al punto 3, commi 3 e 4 del decreto non trovano applicazione per gli esercizi di minuta vendita composti dal solo locale in cui è ammesso il pubblico in quanto, essendo indirizzate ai locali interni, sono necessariamente rivolte agli esercizi strutturati su due o più locali. è peraltro in facoltà del titolare della licenza di minuta vendita per esercizio avente un solo locale dotare tale tipologia di esercizio degli accorgimenti di cui ai commi citati.
La licenza deve essere formulata esprimendo esclusivamente in kg netti sia il carico complessivo di prodotti esplodenti autorizzato, sia il quantitativo relativo alle singole tipologie di prodotti come indicati nella parte II del decreto, art. 3 lettere da a) a d).
Il richiedente che intenda avvalersi della facoltà di detenere
tutte le categorie di prodotti esplodenti ammessi potrà ottenere una
licenza che consente, nella sua forma più semplice, di tenere e
vendere 115 kg netti di prodotti esplodenti, così suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima
categoria, più;
50 kg netti di cartucce per armi comuni, più;
20 kg netti di manufatti della quarta categoria, più;
20 kg netti di manufatti della quinta categoria.
Al fine di adeguarsi alla realtà del mercato locale o stagionale, all'atto della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, sono consentite molteplici possibilità di sostituzioni per categoria e quantità, in accordo con le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) e fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg detenibile.
La possibilità concessa al titolare di incrementare il carico sino a 200 kg attraverso il meccanismo della rinuncia parziale o totale alle polveri della prima categoria e/o ai manufatti della quarta e quinta categoria a favore soprattutto delle cartucce per armi comuni, è motivata dal fatto che, tra i prodotti esplodenti, le munizioni offrono le maggiori garanzie di sicurezza. Nel corso di validità della licenza il titolare può di propria iniziativa effettuare le sostituzioni di cui sopra, a condizione che la variazione sia preventivamente comunicata alla competente autorità di P. S. e venga annotata sul registro delle operazioni giornaliere. Tale facoltà va tenuta presente in sede di verifica degli esercizi, in quanto le categorie di esplosivi in concreto riscontrate potrebbero - legittimamente - non coincidere con quanto riportato in licenza, a differenza del carico massimo, comunque invalicabile negli esercizi ordinari. In tal caso il riscontro va effettuato attraverso il registro delle operazioni giornaliere.
L'autorità di P. S. ha sempre la facoltà di limitare, motivando, il quantitativo massimo detenibile di cartucce e di polveri di prima categoria.
E' privilegiata la trasformazione delle polveri di prima categoria in cartucce della quinta per la motivazione in precedenza esplicata. Ne deriva che mentre permane il limite di un kg di polvere senza fumo da impiegarsi in ciascuna operazione di caricamento, è stato soppresso il limite di 4.000 cartucce caricabili giornalmente.
Tale soppressione comporta che il limite giornaliero di caricamento è conseguente al carico detenibile, in accordo alle equivalenze indicate alla lettera b) dell'art. 3. A titolo di esempio, da una licenza standard (50 kg di polveri da lancio, ottenuti rinunciando totalmente alle polveri da mina), posto che vengano caricate cartucce per armi lunghe (560 per ogni kg di polvere) se ne potranno allestire 28. 000 al dì. Resta comunque salva la facoltà dell'autorità di P. S. di disporre altrimenti, motivando, avuto riguardo al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
E' evidente che in ogni momento la sommatoria dei prodotti esplodenti, in qualunque forma si trovino (polveri in confezioni, polveri nelle tramogge, cartucce finite, cartucce a magazzino, ecc. ), non potrà mai superare i limiti autorizzati. Ciò comporta che le cartucce finite, allontanate dal locale caricamento e poste in deposito, vanno valutate in decremento rispetto al quantitativo autorizzato. Si richiama inoltre quanto già evidenziato in sede di commento all'art. 1 del decreto in merito alla capacità massima dei recipienti di polveri di prima categoria, significando che il limite di cui all'art. 1, punto 2, del decreto non trova applicazione qualora si tratti di recipienti di polveri esclusivamente dedicate al caricamento e pertanto non destinate alla vendita al pubblico.
Resta inteso che la capacità volumetrica della tramoggia di ciascuna macchina caricatrice può anche essere superiore ad un kg, mentre si ribadisce che è comunque essenziale che ciascuna tramoggia non contenga mai più di 1 kg di polvere.
Le disposizioni sui locali di caricamento cartucce possono essere derogate, purchè vengano proposte misure alternative equivalenti ai fini della sicurezza.
In analogia a quanto rappresentato nel commento sull'art. 2, gli adeguamenti dei locali preesistenti alla nuova normativa dovranno essere condotti a termine entro un triennio.
Nulla è sostanzialmente innovato rispetto al precedente regime.
Nel suo articolo unico viene ammessa una deroga all'art. 1. 2, secondo comma della parte seconda, ove viene stabilito che i manufatti di quarta e quinta categoria possono essere venduti solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto stesso; al fine di consentire lo smaltimento delle scorte è consentito che i manufatti già riconosciuti e classificati possano essere venduti sfusi per non più di un triennio.
Il terzo capoverso fornisce i parametri per la determinazione della massa netta dei prodotti attivi dei manufatti di quarta e quinta categoria riconosciuti e classificati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto e, pertanto, privi di tale indicazione; anche in questo caso il periodo transitorio, durante il quale la determinazione avverrà impiegando i coefficienti colà indicati, è fissato in tre anni.
L'ultimo capoverso revoca il precedente decreto ministeriale datato 21 luglio 1999, pari argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella allegata alla circolare
Tabella dei prodotti esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita |
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casi |
autorizzazione di base |
autorizzazione alternativa |
autorizzazione alternativa |
autorizzazione alternativa |
autorizzazione alternativa |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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a) |
Fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della I categoria.
Nota 1 |
Fino a 50 kg netti di polveri da lancio così suddivise: 25 kg netti di polveri da lancio sfuse 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche Nota 2 e nota 5 |
Fino a 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
Nota 3 e nota 5 |
Fino a: 30 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria , e 40 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria. Nota 4 e nota 3 |
Fino a: 100 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria.
Nota 4 e nota 3 |
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b) |
Fino a 50 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche.
Nota 5 |
Fino a 50 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche. Nota 5 |
Fino a 50 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche. Nota 5 |
Fino a 50 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche. Nota 5 |
Fino a 50 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche. Nota 5 |
|
c) |
Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria
Nota 6 |
Fino a 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche.
Nota 7 e nota 5 |
Fino a 50 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria.
Nota 7 e nota 4 |
Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria (Nota 6) OPPURE Fino a 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche (note 7 e 5) OPPURE Fino a 50 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria (note 7 e 4). |
Fino a 20 kg netti di . prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria (Nota 6) OPPURE Fino a 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche (note 7 e 5). OPPURE Fino a 50 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria (note 7 e 4). |
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d) |
Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria.
Nota 8 e nota 4
|
Fino a 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche.
Nota 9 e nota 55 |
Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria (note 8 e 4) OPPURE Fino a 160 kg netti di polvere da lancio sotto forma di cartucce cariche (note 9 e 5) |
Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria (note 8 e 4) OPPURE Fino a 160 kg netti di polvere da lancio sotto forma di cartucce cariche (note 9 e 5) |
Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria (note 8 e 4). OPPURE Fino a 160 kg netti di polvere da lancio sotto forma di cartucce cariche (note 9 e 5) |
Nota generale: può essere concessa licenza per tenere e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) a d), fino a complessivi kg 200 in peso netto. |
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Nota 1 |
Permanendo la promiscuità delle polveri da lancio e da mina, o la presenza delle sole polveri da mina, ogni kg netto di polvere sfusa può essere sostituito con due kg netti di polvere da lancio in cartucce cariche. |
nota 2: |
In caso di rinunzia alle sole polveri da mina. |
nota 3: |
In caso di rinuncia totale alle polveri sia da lancio che da mina. |
nota 4: |
Il quantitativo dei manufatti della V categoria potrà essere raddoppiato nel caso in cui i manufatti risultino confezionati in blister realizzati con materiale polimerico autoestinguente. |
nota 5: |
Secondo le equivalenze indicate al punto b) dell'art. 3 della parte seconda del decreto. |
nota 6: |
ogni kg netto dei manufatti della IV categoria può esse sostituito con quattro kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche (vedi nota 5), oppure, in alternativa, con due kg netti di manufatti della v categoria (vedi nota 4). |
nota 7: |
In caso di rinuncia totale al manufatti della IV categoria. |
nota 8: |
Ogni kg netto dei manufatti della V categoria può essere sostituito con due kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche (vedi nota 5). |
nota 9: |
In caso di rinuncia totale al manufatti della V categoria. |